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Ordinanza — n. 11748/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to reactivate service of process within half the statutory deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11748/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to reactivate the service of process within the required half-term period after the negative outcome. Although the appellant argued that the postal service's failure to deliver was not their fault, the court found no evidence of immediate or timely reactivation efforts. Consequently, the procedural defect rendered the appeal invalid under established jurisprudence regarding service deadlines.

Regesto Legislator

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Art. 325 c.p.c.; Where a party fails to reactivate service of process within half the statutory term after a negative outcome, the appeal is inadmissible unless exceptional circumstances are rigorously proven.

Parole chiave

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service of process reactivation deadline half-term rule inadmissible appeal postal service failure impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione revoca dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 325 c.p.c.
Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia stata data rigorosa prova (così Cass., sez.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifica
art. 325 c.p
Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia stata data rigorosa prova (così Cass., sez.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., n. 15.7.2016, n. 14594
325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia stata data rigorosa prova (così Cass., sez. un., n. 15.7.2016, n. 14594; in termini, con precipuo riferimento alla notifica del ricorso per cassazione, Cass.
Cass. n. 29851/2019
14594; in termini, con precipuo riferimento alla notifica del ricorso per cassazione, Cass. n. 29851/2019; n.
Cass. n. 5974/2017
Cass. n. 20700/2018
5974/2017, nonché, in generale, in tema di notifica di atti processuali, Cass. n. 20700/2018; n.
Cass. n. 15056/2018
Cass., sez. un., n. 14916/2016
Cass., sez. un., n. 14916/2016).
sez. un., n. 14916/2016
Cass., sez. un., n. 14916/2016).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14552-2020 proposto da: BARACCHI RACHELE, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato SANDRO MAMMARELLA; -ricorrente - contro SOCIETA'UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO - TUA S.P.A.; -intimata - avverso la sentenza n. 29/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 16/01/2020 R.G.N. 135/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/12/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO. Oggetto Superiore inquadramento R.G.N.14552/2020 Cron.

Rep. Ud.03/12/2024 CC FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di L’Aquila, provvedendo in sede di rinvio a seguito dell’ordinanza di questa Corte Suprema n. 32501/2018, accoglieva l’appello a suo tempo proposto dalla Società Unica Abruzzese di Trasporto – Tua s.p.a. contro la sentenza del Tribunale di Lanciano n. 601/2012, come riassunto dalla stessa società, e, per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, respingeva la domanda proposta da Baracchi Rachele.

2. Avverso tale decisione Baracchi Rachele ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

3. L’intimata non si è costituita.

4. La ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile in base a ragioni che esentano questa Corte dal riferire ed esaminare i motivi d’impugnazione.

2. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, espresso anche a Sezioni Unite, la parte che ha richiesto la notifica, nell’ipotesi in cui non sia andata a buon fine per ragioni a lei non imputabili, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve attivarsi con immediatezza per riprendere il processo notificatorio e deve svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento. Questi requisiti di immediatezza e tempestività non possono ritenersi sussistenti qualora sia stato superato il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia stata data rigorosa prova (così Cass., sez. un., n. 15.7.2016, n. 14594; in termini, con precipuo riferimento alla notifica del ricorso per cassazione, Cass. n. 29851/2019; n. 5974/2017, nonché, in generale, in tema di notifica di atti processuali, Cass. n. 20700/2018; n. 15056/2018).

3. Nel caso di specie, la sentenza n. 29/2020 della Corte d’appello di L’Aquila è stata depositata e pubblicata il 16.1.2020, e la ricorrente specifica che non è stata notificata.

4. Ex actis risulta che si è in presenza (solo) di una notificazione del ricorso per cassazione tentata a mezzo del servizio postale (c.d. universale), ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (cfr. Cass., sez. un., n. 14916/2016).

5. Più nello specifico, il ricorso per cassazione in data 26.5.2020 fu affidato dal difensore della ricorrente per la notifica all’Ufficio unico notifiche ed esecuzioni della Corte d’Appello di L’Aquila, che, a sua volta, si avvalse del servizio postale per la notifica a “Tua s.p.a. –Società Unica Abruzzese in persona del suo presidente e l.r.p.t. e per essa ai suoi procuratori costituiti nel giudizio di riassunzione di rinvio cassazione Avv.ti Massimo Malena e Antonella Loiacono c/o società in Via Asinio Herio n. 75 66100 Chieti (CH)”. 5.1.

Il relativo plico fu poi restituito al difensore mittente, come già emergeva dalle annotazioni contenute in uno dei due fogli prodotti all’atto dell’iscrizione a ruolo del procedimento presso la Cancelleria di questa Corte (iscrizione avvenuta in data 18.6.2020); in tali annotazioni a penna si legge, infatti, “trasferito da … Seguimi”, con freccia che rimanda a destra a quello (stampigliato) che per chi ha eseguito tali annotazioni doveva essere l’attuale ed esatto indirizzo in Pescara della “Società Unica Abruzzese di Trasporto”. 5.2.

Come risulta dalla nota di iscrizione a ruolo del procedimento firmata digitalmente dal difensore della ricorrente, quest’ultimo aveva depositato “plico contenente il ricorso per cassazione not. a Tua s.p.a. e ritornato al mittente” (il deposito risulta avvenuto l’11.6.2020). 5.3. Successivamente, la difesa della ricorrente, in uno alla memoria difensiva depositata telematicamente il 22.11.2024, ha prodotto, tra l’altro, documenti relativi al duplicato dell’avviso di ricevimento della racc.ta recante l’atto giudiziario in questione: dagli stessi risulta che la mancata consegna del plico a domicilio era “per irreperibilità del destinatario”, come attestato in data 5.8.2020 dall’addetta al recapito Di Muzio Emma.

6. Nella già menzionata memoria la difesa della ricorrente assume in sintesi: I) che le indicazioni del servizio “Seguimi” di Poste Italiane non erano giuridicamente vincolanti; II) che, peraltro, non vi era stato alcun cambio della sede legale della società destinataria della notifica e che l’indirizzo della società indicato dal difensore all’atto di procedere alla notifica del ricorso corrispondeva all’effettiva sede legale della stessa, come da visura camerale allegata alla memoria; III) che gli indicati difensori della società destinataria avevano eletto domicilio presso detta sede legale.

7. Osserva il Collegio che, anche a voler seguire tutte le deduzioni della difesa della ricorrente, e quindi assumendo che il fatto che il procedimento notificatorio non si sia concluso positivamente per cause non imputabili a detta parte, il ricorso dev’essere giudicato inammissibile. 7.1. In particolare, pur se si voglia ammettere che il mancato perfezionamento della notifica sia dipeso da errori o disfunzioni del servizio postale, la stessa difesa della ricorrente nella citata memoria non sostiene appunto che la notifica in questione (l’unica tentata) debba reputarsi perfezionata e quindi efficace. Del resto, come già notato, sempre il medesimo difensore, all’atto dell’iscrizione a ruolo del procedimento di cassazione, specificava che il plico racc.to relativo al ricorso era “ritornato al mittente”, così mostrandosi del tutto consapevole almeno da quel momento del non essere andata a buon fine la relativa notifica, quali che ne fossero le ragioni.

8. Nella specie la ricorrente non ha provveduto in assoluto a riattivare il procedimento notificatorio (in ipotesi, da riprendere nel termine dimidiato di cui all’art. 325 c.p.c. applicabile al ricorso per cassazione, vale a dire, nella specie entro il termine di trenta giorni a far tempo da quando ebbe notizia dell’esito negativo della notifica del ricorso); né ha mai chiesto di essere autorizzata ad una nuova notifica, oppure ancora ha chiesto di essere rimessa in termini, sicché il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.

9. Nulla dev’essere disposto quanto alle spese, in difetto di costituzione dell’intimata; nondimeno la ricorrente è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifica