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Ordinanza — n. 11735/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses teacher's appeal regarding temporary transfer rights tied to local council mandates.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11735/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected a teacher's cassation appeal challenging a mandatory transfer to Pordenone after her local council mandate ended. The lower courts held that the transfer was temporary and discretionary, not a perfect subjective right, as it depended on the existence of the elected office. The Supreme Court affirmed that administrative discretion must balance the individual's interest with public organizational needs, preventing the transfer from becoming a guaranteed benefit.

Regesto Legislator

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Art. 78, comma 6, d.lgs. n. 267/2000; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: The temporary transfer of a public employee to a nearby seat to facilitate the exercise of an elected mandate is discretionary and does not constitute a perfect subjective right, allowing the administration to balance public interests.

Parole chiave

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public employment transfer elected mandate rights administrative discretion temporary assignment local council mandate subjective right public service organization trasferimento di funzione

Disposizioni normative citate

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Art. 78, comma 6, d.lgs. n. 267/2000
civ., dell’art. 78, comma 6, d.lgs. n. 267/2000.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
- art. 13 ccni mobilità scuola RGN 15583/2021 Pag.STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI n.
Art. 51, third paragraph, Constitution
(in relazione all’art. 51 della Cost.) con conseguente nullità dell’art.
Art. 97, Constitution
51 terzo comma, Cost.) ma deve essere assicurato anche con riguardo al contrapposto interesse pubblico connesso con le esigenze economiche, organizzative e funzionali connesse con la prestazione del servizio di cui all’art. 97 Cost.
art. 97 Cost
51 terzo comma, Cost.) ma deve essere assicurato anche con riguardo al contrapposto interesse pubblico connesso con le esigenze economiche, organizzative e funzionali connesse con la prestazione del servizio di cui all’art. 97 Cost.

Giurisprudenza citata

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Consiglio di Stato sez. IV, 14 febbraio 2012, n. 705
Consiglio di Stato sez. IV, 02 luglio 2012, n. 3865
Consiglio di Stato sez. IV, 29 aprile 2014, n. 2226
Consiglio di Stato sez. III, 04 giugno 2014, n. 2863
Consiglio di Stato sez. II, 01 settembre 2021, n. 6171
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15583/2021 R.G. proposto da: PETIX LAURA CONCETTA PIA RITA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO PIETRO BUCCHERI, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec dei Registri; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO Dott.ADRIANA DORONZO - Presidente - Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Consigliere - Dott.

CATERINA MAROTTA - Consigliere rel. - Dott. SALVATORE CASCIARO - Consigliere - Dott. GUGLIELMO GARRI - Consigliere - Oggetto: Mobilità - docente chiamato a ricoprire carica pubblica negli ee.ll. - art. 13 ccni mobilità scuola RGN 15583/2021 Pag.STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 16/2021 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 26/02/2021 R.G.N. 66/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025 dal Consigliere Dott.

CATERINA MAROTTA. RILEVATO CHE 1. Concetta Pia Rita Petix, docente, agiva dinanzi al Tribunale di Pordenone nei confronti del Miur impugnando il trasferimento d’ufficio in provincia di Pordenone a decorrere dall’1/9/2019 disposto dal Miur dopo che detta ricorrente aveva ottenuto il trasferimento ordinario a Caltanissetta in ragione della invocata priorità quale consigliere comunale di Serradifalco (CL), ai sensi dell’art. 13, punto VII, del c.c.n.i. mobilità 2016/2017 e dell’art. 78, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000. La decisione adottata dall’Amministrazione con Decreto dell’Ufficio Territoriale di Caltanissetta prot. n. 9412/2018 derivava dal fatto che il Consiglio comunale di Serradifalco era stato sciolto che in conseguenza la Petix andava restituita alla sede di precedente titolarità.

Sosteneva invece la ricorrente che il disposto trasferimento a Caltanissetta fosse definitivo e non condizionato alla sussistenza della carica elettiva.

2. Il Tribunale di Pordenone respingeva il ricorso.

3. La decisione era confermata a dalla Corte d’appello di Trieste. Quest’ultima evidenziava che la ricorrente aveva chiesto il trasferimento presso la sede ove espletava il mandato amministrativo in ragione della precedenza prevista dall’art. 78, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000. Tale situazione era venuta meno con lo scioglimento del consiglio comunale. RGN 15583/2021 Pag.Richiamava Cons. di Stato n. 2863/2017 secondo cui tale trasferimento era da considerarsi temporaneo e non definitivo, in quanto legato al mandato amministrativo. Riteneva che la disposizione di cui al c.c.n.i., che legata il trasferimento al tempo di espletamento del mandato, non poteva considerarsi illegittima per contrasto con la fonte primaria.

4. La docente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

5. Il Miur ha resistito con controricorso.

6. La ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dei contratti, dell’art. 1362 e ss. cod. civ., dell’art. 78, comma 6, d.lgs. n. 267/2000. Sostiene che abbia errato la Corte territoriale nel ritenere che, nella specie, quello disposto verso la sede di Caltanissetta fosse un trasferimento temporaneo per l’espletamento del mandato elettorale e non un trasferimento ordinario.

2. Il motivo è inammissibile. Al di là della dedotta formale violazione di legge la ricorrente si duole, in realtà, della ricostruzione fattuale della Corte territoriale.

3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione delle norme sulla interpretazione dei contratti exart. 1362 cod. civ. Lamenta che la Corte territoriale abbia errato nel ritenere che la restituzione alla precedente sede di titolarità spetti al docente che, pur avendo invocato la suindicata precedenza, avrebbe ottenuto il trasferimento a prescindere dalla stessa.

4. Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha evidenziato che la Petix aveva prioritariamente chiesto di avvalersi della precedenza per mandato elettorale ed in conseguenza non si era reso necessario esaminare la RGN 15583/2021 Pag.posizione della docente in caso di accantonamento dei posti da attribuire nelle successive fasi, né tale necessità poteva ritenersi venuta in essere per effetto della cessazione del mandato amministrativo. Insomma, la richiesta principale della Petix ruotava intorno alla precedenza e tanto bastava a considerare il trasferimento solo ed esclusivamente avvenuto per il tempo del mandato elettorale.

Anche la tesi della ricorrente secondo la quale, pur senza la precedenza utilizzata avrebbe ugualmente ottenuto il chiesto trasferimento nella Provincia di Caltanissetta, deve essere disattesa non solo per le ragioni già evidenziate dalla Corte territoriale (l’esercizio della priorità elettorale ne comporta la valutazione al di fuori della normale programmazione attinente alla movimentazione ordinaria), ma anche per la mancanza di elementi (punteggi, titoli ecc.) deponenti nel senso che, in concreto, al netto della priorità, la sua posizione, rispetto ad un trasferimento definitivo, sarebbe stata prevalente rispetto a quella di altri interessati alla medesima mobilità.

5. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art.1418 cod. civ. (in relazione all’art. 51 della Cost.) con conseguente nullità dell’art. 13 del c.c.n.i. –mobilità scuola dell’8/4/2016. Censura la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto che la restituzione alla sede di precedente titolarità potesse essere disposta anche per il docente che aveva partecipato alle ordinarie operazioni di mobilità indette dall’Amministrazione di appartenenza, di fatto impedendogli di ottenere un provvedimento di mobilità stabile.

6. Il motivo è infondato per quanto già detto. Nella specie il trasferimento è stato disposto ai sensi dell’art. 13 del c.c.n.i. norma ritenuta dalla Corte territoriale del tutto in linea con la previsione dell’art. 78 del d.lgs. n. 267/2000 che, al comma 6, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 2268, comma 1, punto 980, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, così testualmente dispone: «6. Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono RGN 15583/2021 Pag.essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l’esercizio del mandato.

La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità». La ratio di tale disposizione è quella di agevolare il lavoratore investito di una carica pubblica, rimuovendo gli eventuali ostacoli che possano impedire il legittimo svolgimento del suddetto ufficio (e per il tempo di svolgimento di quest’ultimo) e, dunque, di porlo nelle condizioni di espletare il mandato elettorale possibilmente senza limitazioni riconducibili all’attività lavorativa svolta.

Trattasi di disciplina evidentemente prevista a tutela del diritto costituzionalmente garantito di chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il proprio posto di lavoro (art. 51, comma 3, Cost.) ma che non lascia spazio per un ‘consolidamento’ della priorità anche oltre il termine del mandato elettorale.

7. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art.1418 cod. civ. (in relazione all’art. 78 del d.lgs. n. 267/2000) con conseguente nullità dell’art. 13 del c.c.n.i. – mobilità scuola dell’8/4/2016.

8. Anche tale motivo è infondato per le ragioni già dette. La giurisprudenza amministrativa, che il Collegio valuta di condividere, ha più volte rimarcato che la disciplina generale dettata dall’art. 78, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000 consente l’assegnazione “in via temporanea” del dipendente titolare di una carica elettiva nell’ente locale a sede vicina al luogo in cui è da espletarsi la carica amministrativa. Si è precisato che il dipendente (militare) che è eletto consigliere comunale, non vanta un diritto soggettivo perfetto ad essere trasferito presso una sede di servizio ubicata nel luogo ove svolge il mandato elettorale (cfr.

Consiglio di Stato sez. IV 14 febbraio 2012, n. 705; RGN 15583/2021 Pag.Consiglio di Stato sez. IV 02 luglio 2012, n. 3865; Consiglio di Stato sez. IV, 29/04/2014, n. 2226) in quanto l’art. 78, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000 lascia intatta la facoltà discrezionale dell’Amministrazione datrice di valutare la richiesta di assegnazione del dipendente nell’ambito di una bilanciata ponderazione di tutti gli interessi. Il diritto del singolo all’espletamento del mandato amministrativo ha una precisa copertura costituzionale (di cui all’art. 51 terzo comma, Cost.) ma deve essere assicurato anche con riguardo al contrapposto interesse pubblico connesso con le esigenze economiche, organizzative e funzionali connesse con la prestazione del servizio di cui all’art. 97 Cost. di pari rilievo costituzionale.

Il beneficio in questione non può però risolversi in un mezzo per conseguire indebiti vantaggi negli avvicinamenti in danno delle aspirazioni, a diverso titolo, di altri colleghi più meritevoli. Si è, altresì, sottolineato (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 04/06/2014, n. 2863; Cons. Stato sez. II, 01/09/2021, n. 6171) che l’art. 78 comma 6, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, laddove impone all’Amministrazione di valutare con priorità l’istanza di avvicinamento temporaneo, proposta dal dipendente pubblico che faccia valere il proprio interesse ad un più agevole esercizio del mandato elettivo, deve essere inteso nel senso che questo tipo di trasferimento (temporaneo, poiché indissolubilmente legato al mandato amministrativo), si colloca al di fuori della normale programmazione attinente alla movimentazione ordinaria, anche per non penalizzare le aspettative di chi è inserito da lungo tempo nelle relative graduatorie; la stessa, pertanto, deve essere istruita a parte, come del resto tutte le domande di trasferimento presentate per avvalersi di specifici benefici previsti dalla legge (cfr.

Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 2012, n. 705).

9. Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato.

10. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza. RGN 15583/2021 Pag.11. Va dato atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 2.500,00 oltre accessori di legge e spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pre