Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove a decisive historical fact omitted by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to prove a specific historical fact that would have altered the lower court's decision. The appellant argued that a teacher's actual teaching hours and service duration were overlooked during the final ranking correction, despite these details being evident in the case file. The court ruled that merely alleging such facts without concrete proof constitutes an argument rather than a decisive historical fact, thus failing to meet the requirements for cassation under Article 360, paragraph 5 of the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; A failure to examine a decisive historical fact constitutes a cassation ground only if the fact's existence is evident from the case file and its omission would have certainly changed the outcome, distinguishing it from mere arguments or evidentiary elements.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7105/2021 R.G. proposto da: DEL GROSSO MARIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MICAELA ROSSI, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pecdei Registri; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’E DELLA RICERCA), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis Dott.ADRIANA DORONZO - Presidente - Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Consigliere - Dott.
CATERINA MAROTTA - Consigliere rel. - Dott. SALVATORE CASCIARO - Consigliere - Dott. GUGLIELMO GARRI - Consigliere - Oggetto: Insegnante liceo musicale – rettifica graduatoria definitiva (continuità didattica vs punteggio) RGN 7105/2021 Pag.dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI n. 12; -controricorrente - nonché contro BIFANO MANUELA, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI ALBERTO ZOBOLI, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pecdei Registri; -controricorrente - avverso la sentenza n. 257/2020 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 05/01/2021 R.G.N. 257/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025 dal Consigliere Dott.
CATERINA MAROTTA. RILEVATO CHE 1. Mario Del Grosso agiva dinanzi al Tribunale di Genova nei confronti del Miur e di Manuela Bifano impugnando la rettifica della graduatoria definitiva dei docenti aspiranti al passaggio di cattedra di ruolo, per la classe di concorso AJ55 (pianoforte), nel Liceo musicale S. Pertini di Genova, per l’a.s. 2019/2020, operata dall’Ufficio scolastico Regionale della Liguria con provvedimento 8 agosto 2019. Con tale provvedimento, a seguito di reclamo proposto da Manuela Bifano, sulla graduatoria provvisoria che aveva assegnato la cattedra al Del Grosso, era stato conferito il posto di ruolo alla Bifano, benché, secondo la prospettazione del ricorrente, quest’ultimo avesse un punteggio decisamente superiore (267 punti Del Grosso e 238 Bifano).
L’Amministrazione, in sede di rettifica, aveva ritenuto di conferire il posto alla Bifano sul presupposto che quest’ultima avesse un anno in più di servizio (5 invece di 4). Il Del Grosso aveva sostenuto di essere t insegnava, di fatto, RGN 7105/2021 Pag.pianoforte pur se l’ora apparteneva alla classe di concorso A029 (1 ora eccedente l’orario di cattedra) e clavicembalo (4 ore in utilizzo annuale) ed aveva dedotto che la Bifano, essendo stata nominata in utilizzo sulla classe AJ55 solo con provvedimento del 12 ottobre 2018, alla data del 5 aprile 2109, non aveva i 180 giorni di servizio effettivo.
Per cui, a parità di anni di servizio prevaleva il Del Grosso sulla base del punteggio attribuito in ragione delle tabelle di cui all’allegato 2 al c.c.n.i. sulla mobilità professionale.
4. Mario Del Grosso ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
5. Il Miur e Manuela Bifano hanno resistito con separati controricorsi.
6. Il ricorrente ha depositato memoria. RGN 7105/2021 Pag.CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 5, commi 3, 4 e 5 del c.c.n.i. concernente la mobilità del personale docente ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, sottoscritto il giorno 6/3/2019. Sostiene che ha errato la Corte territoriale nel ritenere che la fattispecie per cui è causa fosse disciplinata dal suddetto comma 5 posto che la disponibilità di posto doveva sussistere dell’a.s. 2018- 2019; quindi non sussisteva la condizione necessaria e sufficiente richiesta da detta disposizione. Inoltre, presso il Liceo Pertini il posto di AJ55 non era disponibile quindi non poteva considerarsi applicabile il suddetto comma 5 che richiedeva, appunto, che il posto fosse disponibile.
2. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 5 contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto il giorno 6/3/2019 in Roma, presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in sede di negoziazione integrativa a livello ministeriale. Si tratta di un c.c.n.i. non approvato nelle forme del d.lgs. 165 del 2001 e non negoziato dall’Aran; orbene la disposizione di cui all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. si riferisce ai soli contratti collettivi nazionali di lavoro, mentre i contratti integrativi (ed a maggior ragione quelli decentrati), attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell’amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto ai comparto, e per essi RGN 7105/2021 Pag.non è previsto, a differenza dei contratti collettivi nazionali, il particolare regime di pubblicità di cui all’art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001; ne consegue che l’interpretazione di tali contratti è censurabile, in sede di legittimità, soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione (ora nei soli limiti di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. come modificato dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in I. n. 134/2012) - v. in tal senso, fra le tante, Cass. n. 5565/2004;
Cass. n. 20599/2006; Cass. n. 28859/2008; Cass. n. 6748/2010; Cass. n. 15934/2013; Cass. n. 3681/2014; Cass. n. 4921/2016, Cass. n. 16705/2018; Cass. n. 33312/2018; Cass. n. 20917/2019; Cass. n. 7568/2020; Cass. n. 25626/2020 -.
3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia (in subordine), ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Lamenta che la Corte territoriale non ha preso in alcuna considerazione la rinnovazione delle censure del Del Grosso in merito all’inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 5 giugno 2018, n. 3409 che (pag. 2 del ricorso) imponeva alle amministrazioni scolastiche locali “il raddoppio delle ore di primo strumento nei Licei musicali fin dall’a.s. in corso”.
4. Il motivo è inammissibileper plurime concorrenti ragioni. La questione posta dal De Grosso non risulta trattata nella sentenza impugnata. In ipotesi del genere il ricorrente, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ‘ex actis’ la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa” (v.
RGN 7105/2021 Pag.Cass. 13 dicembre 2019, n. 32804 e la giurisprudenza ivi richiamata), oneri, nella specie, non adempiuti. Inoltre, come chiarito da questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053), il vizio specifico ora denunciabile per cassazione è l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe certamente determinato un esito diverso della controversia).
Costituisce, pertanto, un ‘fatto’, agli effetti dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., non una ‘questione’o un ‘ punto ’, ma un vero e proprio ‘fatto ’, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass., Sez. Un., 23 marzo 2015, n. 5745). Non costituiscono, viceversa, ‘fatti’, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ.: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. 14 giugno 2017, n. 14802;
Cass. 8 ottobre 2014, n. 21152), gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439; Cass. 22 maggio 2020, n. 9483; Cass. 8 dicembre 2024, n. 31512; Cass. 20 marzo 2025, 7482; Cass. 15 aprile 2025, n. 9900). Nella specie non vi è dubbio che il ‘fatto’ costituito dalla legittimità della rettifica della graduatoria definitiva dei docenti aspiranti al passaggio di cattedra di ruolo per la classe di concorso AJ55 (pianoforte) nel liceo musicale S. Pertini di Genova per l’a.s. 2019/2020 sia stato preso in esame dalla Corte territoriale e che le censure attengano alle valutazioni del materiale istruttorio utilizzato per pervenire alla decisione ovvero asseritamente pretermesso.
Si aggiunga, da ultimo, che il motivo neppure chiarisce se l’invocata sentenza del Consiglio di Stato costituisse un giudicato da ottemperare RGN 7105/2021 Pag.ovvero un mero precedente richiamato a sostegno delle argomentazioni difensive.
9. Da tanto consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
10. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
11. Va dato atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento in favore delle parti controricorrenti delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, quanto al Miur, in euro 2.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e spese prenotate a debito e, quanto alla Bifano, in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto p