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Ordinanza — n. 11718/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares case extinguished per art. 390-391 Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11718/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the applicant's formal withdrawal of the case. Francesco Musso, a music teacher contesting a faculty chair assignment, withdrew his appeal on February 17, 2025, after the opposing parties accepted the withdrawal. The court ruled that the procedural requirements for a valid withdrawal were met, thereby terminating the litigation without a substantive ruling on the merits of the faculty assignment dispute.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: A cassation appeal is extinguished when the appellant formally renounces the appeal in the prescribed forms, and the court must declare the case terminated rather than ruling on the merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of litigation cassation procedure faculty chair assignment civil procedure code sussidio per la frequentazione di corsi collocabilità ridotta indennità scolastica

Disposizioni normative citate

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art. 390 cod. proc. civ.
La rinuncia è rituale,in quanto redatta nelle forme prescritte dall’art. 390 cod. proc. civ., nel testo riformulato dal d.lgs.
art. 391 cod. proc. civ.
149 del 2022, dal difensore al quale il relativo potere è stato espressamente conferito, sicché va dichiarata, ex art. 391 cod. proc. civ., l’estinzione del giudizio di cassazione.
d.lgs. n. 149 del 2022
civ., nel testo riformulato dal d.lgs. n. 149 del 2022, dal difensore al quale il relativo potere è stato espressamente conferito, sicché va dichiarata, ex art.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, poiché si è in presenza di una norma lato sensusanzionatoria ed eccezionale e, in quanto tale, di stretta interpretazione (cfr.
art. 390 cod. proc. civ
La rinuncia è rituale,in quanto redatta nelle forme prescritte dall’art. 390 cod. proc. civ., nel testo riformulato dal d.lgs.
art. 391 cod. proc. civ
149 del 2022, dal difensore al quale il relativo potere è stato espressamente conferito, sicché va dichiarata, ex art. 391 cod. proc. civ., l’estinzione del giudizio di cassazione.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25794/2023
fra le tante Cass. n. 25794/2023 e Cass.
Cass. n. 28543/2023
25794/2023 e Cass. n. 28543/2023).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 17078-2021 proposto da: MUSSO FRANCESCO, rappresentato e difeso dagli avvocati MARCO PETRONEe GIUSEPPE INGLESE -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONEE DEL MERITO (già MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente – nonché contro SARDELLA VINCENZO ANGELO ANTONIO, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLETTA PALMIERIe SABINO PALMIERI -controricorrente – nonché contro UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - AMBITO TERRITORIALE DI LECCO Oggetto Personale docente Cattedre da riservare alle assunzioni Rinuncia al ricorso R.G.N.17078/2021 Cron.

Rep. Ud.19/02/2025 CC -intimato - avverso la sentenza n. 251/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 06/05/2021 R.G.N. 510/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La Corte d’Appello di Milano, adita da Vincenzo Angelo Antonio Sardella, nel contraddittorio con Francesco Musso e con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ora Ministero dell’Istruzione e del Merito), ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto il ricorso del Musso e accertato il diritto dell’originario ricorrente all’assegnazione della cattedra di contrabbasso presso il Liceo Musicale Tenca, previa disapplicazione del provvedimento che quella cattedra aveva attribuito al Sardella all’esito delle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2019/2020.

2. Francesco Musso, risultato idoneo all’insegnamento nella disciplina del contrabbasso all’esito del concorso indetto dal MIUR nell’anno 2016, non era stato assunto a tempo indeterminato per carenza di posti disponibili ed era stato, conseguentemente, destinatario di supplenze annuali. Aveva agito in giudizio deducendo che nell’anno scolastico 2019/2020 l’unica cattedra istituita presso il Liceo Musicale Tenca era stata destinata, sulla base della disciplina dettata dall’art. 5 del C.C.N.I. del 6 marzo 2019, alla mobilità dei docenti già in ruolo ed era stata assegnata al Sardella che, a suo dire, non possedeva i titoli necessari in quanto in precedenza era stato utilizzato come insegnante di sostegno delle scuole medie inferiori ed inoltre era in possesso di abilitazione non più valida per l’immissione in ruolo nella classe di concorso AP55.

3. La Corte distrettuale non ha condiviso le conclusioni alle quali era pervenuto il Tribunale ed ha escluso l’interesse del Musso a fare accertare l’illegittimità dell’assegnazione al Sardella e ciò perché alla data della individuazione dei posti da destinare alla mobilità per l’anno scolastico 2019/2020 l’appellato non era docente di ruolo (ed infatti non aveva partecipato alle operazioni di mobilità riservate ai soli assunti a tempo indeterminato) né aveva titolo per pretendere che la cattedra assegnata al Sardella venisse destinata, anziché ai trasferimenti ed ai passaggi di cattedra, ai vincitori di concorso non immessi in ruolo per carenza di disponibilità dei posti in organico.

4. Per la cassazione della sentenza Francesco Musso ha proposto ricorso sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, ai quali hanno opposto difese il Ministero dell’Istruzione e Vincenzo Sardella.

5. In data 17 febbraio 2025 il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, precisando che la stessa era stata accettata dalle controparti e chiedendo la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

6. Vincenzo Angelo Antonio Sardella ha formalmente accettato la rinuncia, con atto del 17 febbraio 2025, ed il Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 18 febbraio 2025 ha depositato «nota di presa d’atto della rinuncia», rimettendosi alla Corte quanto al regolamento delle spese di lite.

7. La rinuncia è rituale,in quanto redatta nelle forme prescritte dall’art. 390 cod. proc. civ., nel testo riformulato dal d.lgs. n. 149 del 2022, dal difensore al quale il relativo potere è stato espressamente conferito, sicché va dichiarata, ex art. 391 cod. proc. civ., l’estinzione del giudizio di cassazione.

8. Quanto al regolamento delle spese trova applicazione l’art. 391, comma 4, cod. proc. civ., perché alla rinuncia ha espressamente aderito il controricorrente Sardella ed inoltre equivale ad accettazione la «nota di presa d’atto» depositata dal Ministero, nella quale non è formulata alcuna espressa domanda di condanna del rinunciante al pagamento delle spese del giudizio di cassazione. - 9. I l tenore della pronuncia, di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l'applicabilità del d.P.R.n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, poiché si è in presenza di una norma lato sensusanzionatoria ed eccezionale e, in quanto tale, di stretta interpretazione (cfr. fra le tante Cass. n. 25794/2023 e Cass. n. 28543/2023). - P.Q.M La