Cassation court allows teacher's appeal to value military service done while employed, overturning lower court's dismissal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation accepted Antonino Nizzari's appeal against the Brescia Court of Appeal's dismissal of his request to value military service for public competition scoring. While the lower court ruled that military service performed under an employment contract was not eligible for valuation, the Cassation Court found this interpretation flawed. The court held that the relevant military code provisions must be read as a unified whole, ensuring that mandatory service does not penalize individuals by denying them career advancement points.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2050, comma 1 e 2 del codice militare; il servizio militare obbligatorio prestato in pendenza di rapporto di lavoro è valutabile ai fini concorsuali e di carriera, senza discriminazione rispetto a chi non è tenuto a prestare servizio.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12045-2021 proposto da: NIZZARI ANTONINO, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO SIVIGLIA -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONEE DEL MERITO (già MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente – avverso la sentenza n. 90/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 21/10/2020 R.G.N. 21/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025 dal Consigliere Dott.
ANNALISA DI PAOLANTONIO. FATTI DI CAUSA Oggetto Personale docente Valutazione servizio militare R.G.N.12045/2021 Cron. Rep. Ud.19/02/2025 CC 1. La Corte d’Appello di Brescia ha rigettato l’appello di Antonino Nizzari avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva respinto il ricorso , proposto nei confronti del Ministero dell’Istruzione (oggi Ministero dell’Istruzione e del Merito), volto ad ottenere, previa disapplicazione in parte qua dell’art. 4 bis del d.m. 374/2017, la valorizzazione del periodo di servizio militare ai fini dell’attribuzione del punteggio da riconoscere in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio 2017/2020.
2. La Corte territoriale ha premesso che l’appellante, che aveva prestato servizio militare non in costanza di rapporto, non poteva vantare un diritto quesito quanto alla valutabilità del periodo in questione (in relazione al quale in precedenza gli era stato riconosciuto un punteggio aggiuntivo) e ciò perché il decreto ministeriale aveva dato attuazione all’art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010, che, ai fini della partecipazione a concorsi pubblici, equipara il servizio militare a quello prestato «negli impieghicivili presso enti pubblici» ma solo se reso in pendenza di rapporto di lavoro.
3. Il giudice d’appello ha dato atto del principio di diritto enunciato da questa Corte con sentenza n. 5679 del 2 marzo 2020 ma lo ha ritenuto non condivisibile, perché i due commi del citato art. 2050 del codice militare devono essere letti e interpretati unitariamente e la loro ratio va individuata nella finalità di non penalizzare coloro che, chiamati a svolgere servizio militare in pendenza di rapporto, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro nonché al riconoscimento della anzianità, ancheai fini dello sviluppo di carriera .
3. La Corte distrettuale ha evidenziato che in tal senso deve essere interpretato anche il comma 7 dell’art. 485 del d.lgs. n.297/1994 e ha rilevato che una diversa interpretazione determinerebbe una discriminazione non consentita in danno di coloro che non sono tenuti a prestare servizio militare.
4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Antonino Nizzari sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, al quale ha opposto difese con controricorso il Ministero dell’Istruzione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 2050, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010 nonché dell’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 e addebita, in sintesi, alla Corte territoriale di avere erroneamente interpretato le disposizioni in rilievo, che riconoscono entrambe l’equiparazione del servizio militare a quello prestato negli impieghi civili presso enti e ciò fanno in attuazione dell’art. 52 Cost., nella parte in cui prevede che l’adempimento dell’obbligo finalizzato alla difesa della Patria non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino. Precisa, poi, il ricorrente che il principio deve trovare applicazione anche con riferimento alla formazione delle graduatorie di istituto per le quali valgono i medesimi principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità quanto alle graduatorie ad esaurimento.
2. Il ricorso è fondato,perché la sentenza impugnata si è posta in contrasto con l’orientamento, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ai sensi dell’art. 2050 d.lgs. n. 66/2010, il servizio militare deve essere equiparato a quello prestato «negli impieghi civili presso enti pubblici» anche nell’ipotesi in cui non sia reso in costanza di un rapporto già costituito (cfr. Cass. n. 5679/2020; Cass. n.41894/2021; Cass. n. 8586/2024; Cass. n. 22429/2024 che ha ribadito il principio ma, al tempo stesso, ha ritenuto legittimo il d.m. n. 50/2021 che, per il personale ATA , opera una distinzione,quanto all’entità del punteggio, f r a servizio militare reso in costanza di rapporto e servizio prestato in assenza di rapporto di impiego già costituito).
Con le citate pronunce, alla cui motivazione si rinvia, è stato precisato,in premessa, che ai fini dell’applicazione dell’art. 2050 cod. mil. l’iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento nonché in quelle di circolo e di istituto (e le medesime considerazioni valgono ora per le graduatorie provinciali) deve essere assimilata alla partecipazione al concorso pubblico, venendo in rilievo una selezione lato sensu concorsuale, in quanto finalizzata all’individuazione del soggetto che dovrà essere destinatario della proposta di costituzione del rapporto di impiego, a tempo determinato o indeterminato.
È stato , poi , evidenziato che « deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi».
Si è detto, infine, che interpretato in tal senso «l’art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, co. 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.)».
Sulla base delle considerazioni sopra riassunte è stata conseguentemente disapplicata la previsione di rango regolamentare (in quel casoil d.m. n. 44/2011) che consente la valutazione ai fini dell’attribuzione del punteggio del solo servizio militare prestato in costanza di rapporto.
3. La sentenza impugnata ed il controricorso non prospettano argomenti idonei a sollecitare una rimeditazione del principio di diritto già espresso al quale va data continuità, perché condiviso dal Collegio. Ne conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della pronuncia gravata, con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procederà ad un nuovo esame, attenendosi a quanto specificato al punto 2 e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
4. Non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M La Corteaccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese