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Ordinanza — n. 11705/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, quashing lower court's prescription ruling due to interruption by bankruptcy filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11705/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed INPS's appeal against the Campobasso Court of Appeal, quashing the judgment that had declared the contributory credit prescribed. While the lower court found the five-year prescription period expired due to lack of interruption, the Cassation Court determined that the bankruptcy filing in 2006 and the subsequent bankruptcy closure in 2011 effectively interrupted and suspended the prescription term. Consequently, the credit remained valid, and the case was remanded for a new examination of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 3 comma 9 e 10 della legge n. 335/1995; Art. 360 c.p.c.: The court held that a contributory credit is not prescribed if the five-year term is interrupted by a bankruptcy filing, which suspends the prescription until the bankruptcy procedure concludes.

Parole chiave

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prescription period interruption bankruptcy filing effects contributory credit validity suspension of prescription remittal to lower court contributi di previdenza impagati opposizione tardiva iscrizione di un'ipoteca legale

Disposizioni normative citate

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Art. 3 commi 9 e 10 della legge n. 335/1995
Considerato che Con il ricorso l’Inps denuncia la violazione dell’art. 3 commi 9 e 10 della legge n. 335/1995, in relazione all’art.
Art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.
335/1995, in relazione all’art. 360 primo comma n.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. un. n. 23397/2016
Cass. sez. un. n. 23397/2016) e il nuovo termine di prescrizione (che decorre dalla notifica della cartella)è stato interrotto dalla presentazione dell’istanza di insinuazione al passivo fallimentare del 9.5.2006, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale del 30.12.2011 (cfr.
Cass. n. 17412/2016
Cass. n. 17412/2016), ed ulteriormente interrotto dalla notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 3.11.2014.
sez. un. n. 23397/2016
sez. un. n. 23397/2016) e il nuovo termine di prescrizione (che decorre dalla notifica della cartella)è stato interrotto dalla presentazione dell’istanza di insinuazione al passivo fallimentare del 9.5.2006, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale del 30.12.2011 (cfr.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 36774-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI; -ricorrenti - contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12; -controricorrente - Oggetto Opposizione comunicazione iscrizione ipotecaria R.G.N.36774/2019 Cron.

Rep. Ud.11/03/2025 CC nonchè contro SCUNGIO ENZO; -intimato - avverso la sentenza n. 110/2019 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 23/05/2019 R.G.N. 214/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. Rilevato che Con sentenza del 23.5.2019 n. 110, la Corte d’appello di Campobasso rigettava il gravame proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Isernia che aveva accolto parzialmente l’opposizione di Enzo Scungio alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, relativamente alla cartella oggetto di controversia per crediti contributivi.

Il T ribunale riteneva il credito contributivo prescritto (cfr. ricorso, p.

3) e annullava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, limitatamente alla cartella oggetto di controversia. La Corte d’appello, da parte sua, ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che sebbene la cartella non fosse stata opposta, era comunque maturata la prescrizione della pretesa in essa riportata, attesa l’assenza di atti interruttivi successivi all’esercizio del diritto alla riscossione, mentre l’istanza di insinuazione al passivo fallimentare del 9.5.2006 era stata depositata quando il termine di prescrizione di cinque anni era oramai decorso.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre l’Agenzia delle Entrate riscossione ha resistito con controricorso adesivo e Enzo Scungio non ha predisposto difese scritte.Il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che Con il ricorso l’Inps denuncia la violazione dell’art. 3 commi 9 e 10 della legge n. 335/1995, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte del merito aveva ritenuto che in riferimento alla cartella oggetto di controversia, notificata in data 1.2.2006 e non opposta, fosse maturata la prescrizione del credito contributivo benché, dopo la notifica della suddetta cartella, la prescrizione fosse stata interrotta dapprima, con l’istanza di insinuazione al passivo fallimentare del 9.5.2006, e una volta ammesso il credito al passivo fallimentare, vi era stata sospensione del termine di prescrizione fino alla chiusura della procedura fallimentare avvenuta in data 30.12.2011 e poi vi era stata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 3.11.2014, di talché il credito in questione non era prescritto.

Il motivo è fondato. Infatti, seppur il credito sarebbe prescritto per decorso del termine decennale, trattandosi di crediti riferiti agli anni 1993, 1994 e 1995, anche se il vecchio termine decennale si continua ad applicare solo in caso di atti interruttivi compiuti durante la vigenza della disciplina precedente a quella instaurata con l’art. 3 della legge n. 335/95 (che nella specie, non risultano) , tuttavia, la cartella notificata in data 1.2.2006 non è stata opposta. Pertanto, l’infruttuoso decorso del termine per impugnarla, pacificamente perentorio, produce l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo (cfr.

Cass. sez. un. n. 23397/2016) e il nuovo termine di prescrizione (che decorre dalla notifica della cartella)è stato interrotto dalla presentazione dell’istanza di insinuazione al passivo fallimentare del 9.5.2006, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale del 30.12.2011 (cfr. Cass. n. 17412/2016), ed ulteriormente interrotto dalla notificazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 3.11.2014. Pertanto, la Corte d’appello ha errato nel ritenere che in relazione alla pretesa contributiva oggetto di causa, fosse maturata la prescrizione quinquennale di cui all’art. 3 della legge n. 335/1995 ed in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Campobasso, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

Ala Corte del rinvio è demandata inoltre la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Cor