Cassation court allows appeal against administrative mortgage notice, ruling it is an ordinary action not subject to execution appeal deadlines.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal against a lower court's dismissal, ruling that an objection to a pre-notice of administrative mortgage filing is an ordinary action rather than an execution opposition. The appellant argued the lower court incorrectly applied a strict 20-day deadline for execution objections, while the opposing parties contended the filing was part of an already initiated enforcement procedure. The court decided the appeal was admissible because the pre-notice does not initiate execution, making the claim an independent action for negative declaration of debt subject to ordinary procedural rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 615 c.p.c.; Art. 617 c.p.c.: An objection to a pre-notice of administrative mortgage filing constitutes an ordinary action for negative declaration of debt and is not subject to the 20-day deadline for execution oppositions under Art. 617 c.p.c.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 32324-2019 proposto da: TE.NI. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO DE NISCO, rappresentata e difesa dall'avvocato ROSARIO MALETTA; -ricorrente - contro I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO CATALANO, LORELLA FRASCONA', ANDREINA AMATO, che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - nonchè contro Oggetto R.G.N.32324/2019 Cron.
Rep. Ud.11/03/2025 CC I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO; -controricorrenti - nonchè contro ADER -AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già Equitalia Servizi di riscossione s.p.a.), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 853/2019 del TRIBUNALE di COSENZA, depositata il 24/04/2019 R.G.N. 943/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025 dal Consigliere Dott.
LUCA SOLAINI. Rilevato che Con sentenza del 24.4.2019 n. 853, il Tribunale di Cosenza rigettava parzialmente il ricorso proposto da Te.Ni. S.r.l. volto ad opporsi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria disposta dal concessionario per la riscossione per il mancato pagamento di varie partite debitorie di competenza dell’Inps e dell’Inail, per le quali, per la parte oggetto del presente ricorso in cassazione, parte opponente eccepiva di non aver ricevuto la notifica delle sottostanti cartelle ed avvisi di addebito (cfr. ultimo capoverso della p. 4 della sentenza impugnata), donde la ritenuta illegittimità dell’atto impugnato, in parte q ua , mentre, il medesimo T ribunale accoglieva altra parte dell’opposizione, dichiarando l’inesistenza del diritto a procedere in sede esecutiva, per crediti dell’Inps e dell’Inail portati da cartelle notificate tra il 13.2.10 e il 19.1.2011, per intervenuta prescrizione.
Il Tribunale riteneva che la doglianza relativa all’omessa notifica delle cartelle e avvisi di addebito oggetto del presente ricorso in cassazione, fosse inammissibile (anche se la formula del dispositivo fa riferimento al rigetto) trattandosi di doglianza integrante motivo di opposizione agli atti esecutivi, per cui, in parte qua, il ricorso era stato tardivamente proposto, oltre il termine di venti giorni, ex art. 617 c.p.c. Avverso la sentenza del tribunale, la società Te.Ni. S.r.l.ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, mentre l’Agenzia delle Entrate riscossione, l’Inps e l’Inail hanno resistito con controricorso.
Il Collegioha riserva to il deposito dell’ ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 615 e 617 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., perché erroneamente il Tribunale di Cosenza aveva qualificato la domanda della medesima società ricorrente come opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c. invece che opposizione all’esecuzione, ex art. 615 c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., avendo il Tribunale travalicato i limiti della domanda, in quanto aveva dato per scontato che nella fattispecie ci si trovasse nell’ambito di un’esecuzione già iniziata, ponendosi il problema di qualificare la domanda ai sensi dell’art. 615 c.p.c. o 617 c.p.c., quando invece, il preavviso di iscrizione ipotecaria non costituisce un atto con il quale si inizia l’esecuzione, infatti, al momento della proposizione del ricorso, l’esecuzione non era ancora iniziata; nella specie, la società ricorrente si era, invece, rivolta al Tribunale per chiedere un accertamento di nullità del preavviso di iscrizione ipotecaria che è un atto estraneo alla procedura esecutiva: in buona sostanza, la domanda proposta era di accertamento negativo del credito richiesto nel preavviso e oggetto delle cartelle ed avvisi di pagamento, puntualmente indicati in ricorso.
Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la sentenza impugnata doveva conseguenzialmente essere riformata anche in relazione al capo sulla compensazione delle spese. In via preliminare, va disattesa l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione sollevata dall’Agenzia delle Entrate riscossione, in quanto dal frontespizio del ricorso, l’atto risulta consegnato per la notifica il 23.10.2019, quindi tempestivamente rispetto alla data di pubblicazione della sentenza del 24.4.2019.
Sempre in via preliminare, va rilevato che legittimati passivi dell’odierna azione giudiziaria sono solo gli enti impositori, perché non si discute della regolarità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ma del credito sottostante, pertanto, la notifica del ricorso all’Agenzia delle Entrate riscossione ha una funzione di mera litis denuntiatio.Il primo e secondo motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, con assorbimento del terzo, sono fondati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “L'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, sia se volta a contestare il diritto a procedere all'iscrizione del fermo, sia che riguardi la regolarità formale dell'atto, è un'azione di accertamento negativo a cui si applicano le regole del processo di cognizione ordinario, e come tale non assoggettata al termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c. (Cass. n. 18041/2019, in tema di preavviso di fermo amministrativo, cfr.
Cass. n.6844/2024, in tema di preavviso di iscrizione ipotecaria, che precisa che la sentenza è impugnabile con l’appello e non con il ricorso in cassazione). Nella specie, il Tribunale ha erroneamente qualificato l’azione come opposizione agli atti esecutivi, ravvisando uno stretto termine decadenziale per la sua proposizione, in effetti, insussistente. Ne segue per tale aspetto l’ accoglimento del ricorso , con assorbimento della censura sulle spese di cui all’ultimo motivo, e la cassazione della sentenza con rinvio della causa al Tribunale di Cosenza, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia, senza il vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio restitutorio.
P.Q.M La Corte accoglie ilprimo e il secondo motivo di ricorso assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia,