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Ordinanza — n. 11701/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against dismissal of prescription defense due to lack of proof regarding internal administrative act notification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11701/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation allowed the appeal filed by Domenico Sacco against the Brescia Court of Appeal's dismissal of his prescription defense. Sacco argued that an internal administrative act by INAIL regarding the seizure of movable property was insufficient to interrupt the statute of limitations because it was never notified to him. The court agreed, ruling that internal records and video screens are inadmissible as proof of notification without further evidence, thereby overturning the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 2943 c.c.; Art. 2934 c.c.: Internal administrative acts by the creditor, such as video screens showing the registration of a seizure, are insufficient to interrupt the statute of limitations unless accompanied by proof of actual notification to the debtor.

Parole chiave

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statute of limitations prescription interruption notification proof internal administrative act seizure of movable property inadmissible evidence cassation review contributi di previdenza impagati

Disposizioni normative citate

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Art. 2934 comma 1 c.c.
Art. 2935 c.c.
Art. 2943 c.c.
La Corte del merito, in violazione dell’art. 2943 c.c.,ha omesso di accerta re se, al fine dell’interruzione del termine di prescrizione, l’iscrizione in data 18.6.
Art. 2697 c.c.
Art. 2700 c.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 360 primo comma nn. 3 e 4 c.p.c.
115 e 116 c.p.c., in relazioneall’art. 360 primo comma nn.
art. 2943 c.c
La Corte del merito, in violazione dell’art. 2943 c.c.,ha omesso di accerta re se, al fine dell’interruzione del termine di prescrizione, l’iscrizione in data 18.6.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 18983/2019
Cass. n. 1302/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13461-2021 proposto da: SACCO DOMENICO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI LAURO; -ricorrente - contro I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati RAFFAELA FABBI, LORELLA FRASCONA’, che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;

Oggetto contributi R.G.N. 1 3461 /20 21 Cron. Rep. Ud.11/03/2025 CC -intimata - nonchè contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE; -resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 197/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 04/11/2020 R.G.N. 77/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025 dal Consigliere Dott.

LUCA SOLAINI. Rilevato che Con sentenza del 4.11.2020 n. 197, la Corte d’appello di Brescia rigettava il gravame proposto da Domenico Sacco avverso la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva dichiarato in parte inammissibile, in parte fondata e per il resto da rigettare, l’opposizione di quest’ultimo all’intimazione di pagamento recante l’importo di € 19.658,74 per crediti di natura previdenziale Inps e Inail, oggetto di una serie di cartelle che l’opponente asseriva non essergli mai state notificate e, con riguardo ai quali, il contribuente aveva eccepito l’intervenuta prescrizione.

La Corte d’appello rilevava che a seguito dell’interposto appello restavano sub iudicedue sole cartelle relative a contributi Inail, notificate il 2.10.2009 e il 16.8.2010 (entrambe a mani della mogliedel contribuente ) . E’ rispetto a tali cartelle che la Corte accertava che l’Istituto aveva offerto la prova dell’ avvenuta interruzione della prescrizione per mezzo dell’avvenuta iscrizione,in data 18.6.20 14 , de l fermo amministrativo di beni mobili iscritti in pubblici registri, prova integrata dadocumenti interni dell’Istituto (che dimostravano la richiesta di rateizzazione e la successiva iscrizione del fermo per mancato pagamento delle rate).

La Corte d’appello riteneva infatti che la prova dell’iscrizione del fermo poteva ritenersi sufficientemente raggiunta in considerazione della mancata contestazione specifica, da parte del ricorrente, di tale documentazione, con ciò confermando la motivazione adottata dal primo giudice. Avverso la sentenza della Corte d’appello Domenico Sacco ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, illustrato da memoria, mentre l’Inail ha resistito con controricorso. Il Collegio ha riservato il deposito dell’ ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.

Considerato che Con il ricorso Domenico Sacco denuncia laviolazione degli artt.2934 comma 1, 2935, 2943, 2697, 2700 c.c. oltre che degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazioneall’art. 360 primo comma nn. 3 e 4 c.p.c., e deduce che la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione avanzata dal ricorrente, attribuendo efficacia interruttiva a un atto interno all’Istituto assicurativo consistente in una schermata dalla quale si evinceva la data di iscrizione del fermo di beni mobili registrati, in effetti del tutto inidonea a fini probatori e senza che fosse stata fornita prova della notifica dell’iscrizione del predetto fermo.

Il ricorso è fondato. La Corte del merito, in violazione dell’art. 2943 c.c.,ha omesso di accerta re se, al fine dell’interruzione del termine di prescrizione, l’iscrizione in data 18.6. 20 14 del fermo amministrativo di beni mobili iscritti in pubblici registri erastata effettivamente notificataal contribuente. Rileva il Collegio che l’atto interno prodotto dall’Inail (attestante la iscrizione del fermo), proprio perché interno, non è tile a confermare che il fermo era stato portato a conoscenza del contribuente, e dunque non poteva ritenersi idoneo a interrompere il termine di prescrizione dei crediti previdenziali sottostanti all’atto impugnato.

La schermata video presuppone degli elementi di fatto che la Corte d’appello erroneamente ha ritenuto non contestati (come riportato, ai fini dell’autosufficienza, alle pp. 10 e ss. del ricorso in cassazione, in particolare, a p. 14). Che poi, i registri o gli archivi informatici dell’amministrazione non siano atti idonei a provare il perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data, è stato affermato in molte occasioni, da parte di questa Corte di Cassazione (Cass. n. 18983/2019 in motivazione, 1302/2018 in motivazione, ed altre).

Ne segue l’ accoglimento del ricorso con cassazione del la sentenza che deve essere rinviata alla Corte d’appello di Brescia, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.Alla Corte del rinvio è demandata poi anche la regolazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla