Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 11700/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 11700/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal for case settlement. The appellant, La Torre Raffaele, did not act within this timeframe, while the opposing parties, Dussman Service S.R.L. and Cooperativa Sociale 'L'Obiettivo' Onlus, contended that the delay constituted a waiver of their right to proceed. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under the Civil Procedure Code, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days of the proposal for settlement constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
failure to request decision extinction of proceedings statutory time limit deemed renunciation case settlement proposal correzione di errore materiale spese di esecuzione risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 380-bis c.p
DIGITALE VIA MADDALENA, 117, presso lo studio dell’avvocato PRENCIPE GIUSEPPE (PRNGPP68C01E885G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.438/2024 depositata il 15/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23005/2024 R.G. proposto da : LA TORRE RAFFAELE, elettivamente domiciliato in Foggia Via Roberto Ruffilli, 1, presso lo studio dell’avvocato DE GIOVANNI GIOVANNI PIO (DGVGNN76S15H926A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro DUSSMAN SERVICE S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE VATICANO, 46, presso lo studio dell’avvocato PROIETTI FABRIZIO (PRTFRZ57S02H501Z) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BOVE EMANUELE (BVOMNL68C16H501J) -controricorrente- nonchè contro COOPERATIVA SOCIALE 'L'OBIETTIVO' ONLUS, elettivamente domiciliato in MANFREDONIA -DOM.

DIGITALE VIA MADDALENA, 117, presso lo studio dell’avvocato PRENCIPE GIUSEPPE (PRNGPP68C01E885G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.438/2024 depositata il 15/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900, 00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.