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Ordinanza — n. 11698/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for re-evaluating facts and finding the disavowal of the PDF copy specific and unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11698/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Coopolis inadmissible, rejecting the request to re-evaluate factual findings regarding the conformity of a paper copy to an original tax notice. The lower court had determined that the paper document was specific and lacked evidence of a different content compared to the original, a conclusion the supreme court deemed unchallengeable. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay litigation costs to INAIL.

Regesto Legislator

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Art. 348 ter c.p.c.; Art. 2712 c.c.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings made by the Court of Appeal when they are based on a double decision 'conforme', and an appeal claiming a specific disavowal of a document's conformity is inadmissible if no evidence suggests a different content in the original.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal double decision conforme conformity of document copies specific disavowal requirement re-evaluation of facts notificazione postale irregolare notificazione elettronica tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 24 comma 5 del d.lgs. n. 46/1999
avverso la sentenza del T ribunale di Verona che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da quest’ultima società, avverso una cartella di pagamento afferente a crediti Inail per gli anni 2007-2014, per tardiva proposizione dell’azione giudiziale, ai sensi dell’art. 24comma 5 del d.lgs.
Art. 23 CAD
Considerato che Con il motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 23 CAD e dell’art.2712 c.c., in relazione all’art.
Art. 2712 c.c.
Art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.
23 CAD e dell’art.2712 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n.
Art. 348 ter c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a
art. 348 ter c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 28373/2024
in tal senso, Cass. nn. 28373/2024, 26200/2024e 23313/ 20 24 ) .
Cass. nn. 26200/2024
Cass. nn. 23313/2024
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 28850-2019 proposto da: COOPOLIS SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI RIZZO 72, presso lo studio dell'avvocato PAOLO CELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI REHO; -ricorrente - contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12; -controricorrente - nonchè contro I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale Oggetto conributi R.G.N.28850/2019 Cron.

Rep. Ud.11/03/2025 CC rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati RENATA TOMBA, GIANDOMENICO CATALANO, LORELLA FRASCONA', che lo rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 12/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 01/04/2019 R.G.N. 81/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. Rilevato che Con sentenza del 1.4.2019 n. 12, la Corte d’appello di Venezia respingeva il gravame proposto da Coopolis soc. coop. avverso la sentenza del T ribunale di Verona che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da quest’ultima società, avverso una cartella di pagamento afferente a crediti Inail per gli anni 2007-2014, per tardiva proposizione dell’azione giudiziale, ai sensi dell’art. 24comma 5 del d.lgs. n. 46/ 19 99, ritenendo peraltro valida la notifica della cartella via pec effettuata dall’Ader.

La Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha respinto le censure sulla questione relativa alla titolarità, in capo all’agente della riscossione, del potere di notificare la cartella esattoriale a mezzo pec, sul difetto di sottoscrizione della cartella con firma digitale, in ragione del principio del raggiungimento dello scopo, sul fatto che la copia informatica dell’originale cartaceo, doveva considerarsi un originale in formato Pdf, che non aveva bisogno di nessuna autenticazione, non ponendosi alcun problema di conformità all’originale e infine sulla mera irregolarità, in caso di omessa sottoscrizione del ruolo.Avverso la sentenza della Corte d’appello, la società Coopolis soc. coop. ricorre per cassazione, sulla base di un motivo al qualel’Agenzia delle Entrate riscossione e l’Inail hanno resistito con controricorso.

Il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dalladecisione in camera di consiglio. Considerato che Con il motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 23 CAD e dell’art.2712 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello, rispetto all’esperito disconoscimento della conformità della copia cartacea della cartella -prodotta in giudizio - al suo originale, erroneamente, aveva ritenuto che la medesima cartella notificata a mezzo pec fosse un originale in formato pdf, ma senza – ad avviso della ricorrente - preoccuparsi di produrre i files c.d. nativi o un loro duplicato su supporto informatico.

Inoltre, erroneamente, la Corte del merito aveva ritenuto che la stampa cartacea era conforme all’originale, perché così era scritto nella documentazione relativa alla notifica della cartella via pec. Il motivo di ricorso è, in via preliminare, inammissibile, perché mira a una lettura a sé più favorevole della documentazione e del materiale istruttorio acquisito nella fase di merito, relativamente alla valutazione della copia cartacea della cartella e della documentazione relativa alla sua notifica via pec, che è stato oggetto di un accertamento di fatto espresso dalla Corte d’appello, di per sé insindacabile in sede di legittimità, in presenza di una doppia decisione “conforme”, ex art. 348 ter c.p.c.

Peraltro il motivo sarebbe, comunque, infondato, in quanto il disconoscimento, per come riportato in ricorso (cfr. pp. 4-5), è stato inidoneo, perché aspecifico, non essendo stati forniti elementi, almeno indiziari sul diverso contenuto che la scrittura (cioè, la cartella) avrebbe dovuto presentare nella versione originale del documento, rispetto a quello prodotto (cfr. in tal senso, Cass. nn. 28373/2024, 26200/2024e 23313/ 20 24 ) . Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore del solo Inail, come in dispositivo . N on si fa luogo alla liquidazione delle spese, in favore dell’Agenzia delle Entrate riscossione, alla quale il ricorso è stato notificato al solo fine di litis denuntiatio.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la società ricorrente a pagare all’Inail le spese di lite, che liquida nell’importo di € 5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a