Supreme Court dismisses INPS pension claim for fixed increments due to ten-year prescription period expiration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation dismissed the pension claim filed by Irma Pennacchioli against INPS regarding fixed increments. Although the lower court awarded these increments, the Court ruled that the right to them is subject to a ten-year ordinary prescription period. Since the administrative request was filed over ten years after the relevant legal changes, the claim was rejected as time-barred.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10, comma 3°, l. n. 160/1975; Art. 21, l. n. 730/1983: The right to fixed pension increments constitutes an autonomous right subject to the ordinary ten-year prescription period, which bars claims filed more than ten years after the abrogation of the governing norm.
Parole chiave
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 8400-2016 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI; -ricorrente - contro ROTILI SILVANA, ROTILI FRANCO in qualità di eredi di PENNACCHIOLI IRMA, già elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VALADIER 53, presso lo studio dell'avvocato CATALDO MARIA DE BENEDICTIS; -controricorrenti – Oggetto Previdenza R.G.N.8400/2016 Cron.
Rep. Ud.29/01/2025 CC avverso la sentenza n. 239/2015 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 24/09/2015 R.G.N. 103/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 24.9.2015, la Corte d’appello di Ancona, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto la domanda di Irma Pennacchioli volta a condannare l’INPS al pagamento delle differenze dovutele per gli incrementi in cifra fissa ex art. 10, comma 3°, l. n. 160/1975, sui ratei della pensione di reversibilità spettantile dal 1°.1.2002 quale coniuge superstite di Sigismondo Rotili; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che gli eredi di Irma Pennacchioli, nominativamente indicati in epigrafe,hanno resistito con controricorso; che, deceduto nelle more del giudizio il difensore delle parti controricorrenti, la causa è stata rinviata più volte per provvedere alla comunicazione a costoro della pendenza del processo e dell’invito a costituirsi con nuovo difensore; che, acquisita la relata della consegna dell’anzidetta comunicazione e constatata l’inerzia delle parti controricorrenti circa la nomina di altro difensore, la causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 29.1.2025, ove il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 10, l. n. 160/1975, e 21, l. n. 730/1983, per avere la Corte di merito ritenuto che la pensione di reversibilità della dante causa degli odierni controricorrenti potesse essere incrementata delle c.d. quote fisse, ancorché tale meccanismo di perequazione sia cessato a far data dal 1°.5.1984 e la pensione di reversibilità decorresse dal 1°.2.1999; che, con il secondo motivo, l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 c.c. e 10, l. n. 160/1975, per non avere la Corte territoriale considerato che, anche a voler ritenere che gli incrementi in cifra fissa dovessero essere computati sulla pensione di vecchiaia del de cuius (decorrente dal 1981), il primo atto con il quale era stata richiesta la ricostituzione della pensione risaliva al 25.3.2011, quando il credito si era prescritto; che i motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati, avendo questa Corte consolidato il principio di diritto secondo cui, costituendo gli incrementi in cifra fissa di cui all’art. 10, comma 3°, l. n. 160/1975, oggetto di un diritto autonomo, il diritto al loro conseguimento soggiace alla prescrizione ordinaria decennale e, in considerazione dell’avvenuta abrogazione della norma da parte dell’art. 21, l. n. 730/1983, che ne ha determinato il venir meno a decorrere dal 30 aprile 1984, non può essere riconosciuto ove la domanda amministrativa volta alla ricostituzione della pensione sia proposta decorsi dieci anni da tale data (Cass. n. 20507 del 2015, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. nn. 16996 del 2017 e 14677 del 2019); che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da Irma Pennacchioli con ricorso depositato il 9.7.2012;che le spese dell’intero processo vanno senz’altro compensate tra le parti, essendosi il principio di diritto cui qui s’è data continuità consolidato in epoca successiva alla proposizione della domanda giudiziale;
P.Q.M La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da Irma Pennacchioli. C