Cassation court dismisses INPS appeal, ruling decadenza does not apply to silent company directors regarding NASpI.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that denied NASpI benefits to a silent company director. The INPS argued that the director failed to communicate his role and income within the required thirty days, triggering a statutory decadenza. The court rejected this, holding that the decadenza provision specifically targets autonomous workers and does not apply to directors of limited liability companies, ensuring legal continuity with prior precedents.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10, comma 1, e art. 11, lett. c), d.lgs. n. 22/2015; The decadenza for failing to communicate activity applies only to autonomous workers, not to silent directors of limited liability companies.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 2464-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO, MAURO SFERRAZZA; -ricorrente - contro GUDERZO IVAN DANIELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI VILLINI 15, presso lo studio dell'avvocato GAETANO CAPRINO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ERNESTO LAVATELLI; -controricorrente – avverso la sentenza n. 234/2018 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 13/07/2018 R.G.N. 122/2018;
Oggetto Previdenza R.G.N.2464/2019 Cron. Rep. Ud.29/01/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 13.7.2018, la Corte d’appello di Genova ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di Ivan Daniele Guderzo volta alla corresponsione della prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (c.d. NASpI), rifiutatagli dall’INPS in sede amministrativa per non avere egli comunicato nei trenta giorni dalla data della domanda la sua qualità di socio e amministratore di Mates s.r.l. nonché il reddito da essa presuntivamente derivante; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che Ivan Daniele Guderzo ha resistito con controricorso, parimenti poi illustrato con memoria; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 29.1.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 10, comma 1, e 11, lett. c), d.lgs. n. 22/2015, con riferimento all’art. 12 prel. c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la decadenza prevista dall’art. 10, cit., non potesse estendersi alla mancata comunicazione dello svolgimento di un’attività fiscalmente assimilata a quella di lavoro dipendente nonché del reddito da essa derivante; che il motivo è infondato, avendo questa Corte già chiarito che la decadenza di cui all’art. 11, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 22/2015, non è applicabile al socio e consigliere di amministrazione di una società a responsabilità limitata, in quanto tali figure non implicano di per sé lo svolgimento di attività lavorativa di carattere autonomo o imprenditoriale soggetta all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 10, comma 1, del medesimo decreto (così Cass. nn. 6933 e 22921 del 2024); che a tale principio dev’essere assicurata continuità, resistendo esso alle critiche sollevate dall’INPS con la memoria dep. ex art.378 c.p.c.; che, in particolare, deve ribadirsi che l’assimilazione, ai fini contributivi e previdenziali, della qualità di socio e consigliere di amministrazione di una società a responsabilità limitata a quella del lavoratore autonomo, prevista dall’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, opera a prescindere dallo svolgimento di una qualche attività lavorativa a beneficio della società e solo in relazione al reddito prodotto (così già Cass.
S.U. n. 3240 del 2010), e non può di per sé condurre ad una diversa interpretazione del combinato disposto degli artt. 10, comma 1, e 11, lett. c), d.lgs. n. 22/2015, ove invece il presupposto di fatto della decadenza è testualmente individuato nella mancata comunicazione di “un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale”; che, pertanto, il fatto che nel sottosistema della previdenza sociale il socio e consigliere d’amministrazione di una società a responsabilità limitata sia equiparato al lavoratore autonomo non può condurre ad attribuire all’espressione dianzi ricordata il significato voluto da parte ricorrente, dovendo la stessa interpretazione sistematica (che è funzionale a prevenire l’insorgenza di antinomie nell’ambito di un medesimo tessuto normativo) muoversi pur sempre nell’ambito dei significati consentiti dall’elasticità del significante testuale della legge e tenendo conto che la gamma di questi ultimi appare vieppiù ristretta, per ciò che riguarda le fattispecie che prevedono decadenze, dall’art. 14 prel. c.c.; che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi tuttavia le spese del giudizio di legittimità per essersi consolidato il principio cui qui s’è data continuità in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione; che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il