Cassation court dismisses INPS appeal against commercialist's contribution debt, ruling dolo requires specific factual finding.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court partially allowed the appeal by quashing the lower court's judgment regarding the appellant's contribution debt. The appellant argued that the lower court erred in equating the failure to fill the tax form RR with intentional tax evasion, while the INPS contended the omission constituted dolo. The court held that dolo cannot be presumed automatically from a procedural omission and requires a specific factual finding by the trial judge, which was absent here. Consequently, the judgment was overturned on these grounds and remanded for retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2941 n. 8 c.c.; Art. 2 comma 26 l. 335/1995: The failure to complete the tax form RR does not automatically constitute dolo; intentional concealment requires a specific factual finding by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 5308-2022 proposto da: MAZZOCCHI STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PALESTRO 14, presso lo studio dell'avvocato VERONICA NAVARRA, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONELLA CARBONE; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE; -resistente con mandato – Oggetto Contributi previdenza R.G.N.5308/2022 Cron.
Rep. Ud.29/01/2025 CC avverso la sentenza n. 833/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 09/08/2021 R.G.N. 123/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 9.8.2021, la Corte d’appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da Stefano Mazzocchi avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS gli aveva ingiunto il pagamento di contributi dovuti alla Gestione separata per l’avvenuto svolgimento di attività di lavoro autonomo effettuata senza iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dottori Commercialisti; che avverso tale pronuncia Stefano Mazzocchi ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura; che l’INPS ha depositato procura in calce al ricorso notificatogli; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 29.1.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo e il secondo motivo di censura, il ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo e violazione e falsa applicazione dell’art. 2941, n. 8, c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la mancata compilazione, nell’ambito della dichiarazione dei redditi, del quadro RR, concernente i redditi da assoggettare a contributo a favore della Gestione separata, desse luogo a dolo e a conseguente sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c.; che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, per avere la Corte territoriale ritenuto la sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata sull’indimostrato presupposto che i redditi prodotti non fossero assoggettati a contribuzione a favore della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Dottori Commercialisti; che i primi due motivi sono fondati quanto alla violazione di legge, essendosi chiarito che non è predicabile alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo, richiedendo la configurabilità del dolo di cui all’art. 2941 n. 8 c.c. uno specifico accertamento in fatto da parte del giudice di merito (così da ult.
Cass. nn. 26802 e 25746 del 2023 nonché Cass. n. 28594 del 2024) che, nel caso di specie, è mancato del tutto; che, con riguardo al terzo motivo, va premesso che i dottori commercialisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che, proprio per ciò, si siano avvalsi della facoltà di non iscriversi alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS in relazione ai redditi derivanti dal lavoro autonomo che essi abbiano contemporaneamente esercitato (così Cass. n. 32508 del 2018, in motivazione); che, nella specie, emerge dalla narrativa del ricorso per cassazione che l’odierno ricorrente ha dedotto fin dal primo grado di essersi “cancellato dalla propria Cassa professionale essendo garantito dalla copertura assicurativa della previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti” (cfr. pag. 3 del ricorso per cassazione); che, pertanto, corretta negli anzidetti termini la motivazione della sentenza impugnata, il motivo di censura è infondato; che, in conclusione, la sentenza impugnata va cassata per quanto di ragione in relazione all’accoglimento del primo e secondo motivo e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, rigettato il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà