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Ordinanza — n. 11641/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court rejects pension retroactivity claim, ruling start date is option request date per DM 282/1996.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11641/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that granted pension retroactivity to the applicant. The applicant argued for a start date based on contribution accumulation, while INPS contended the law requires the date of the option request. The court held that the pension's effective date must be the day the option was requested, not the date contributions were accumulated, thereby rejecting the retroactivity claim.

Regesto Legislator

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Art. 3, d.m. n. 282/1996; The start date of a pension liquidated under the separate management with accumulated contributions is the date of the option request, not the date contributions were fully accumulated.

Parole chiave

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pension retroactivity separate management accumulated contributions option request date DM 282/1996 pension liquidation contributory age prestazione di previdenza

Disposizioni normative citate

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Art. 3, d.m. n. 282/1996
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione dell’art. 3, d.m.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 30256 del 2022
282/1996, in quello di presentazione della domanda di opzione, atteso che solo da tale data detta contribuzione può costituire parte dell’ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta (così Cass. n. 30256 del 2022, sulla scorta di Cass.
Cass. n. 21361 del 2021
30256 del 2022, sulla scorta di Cass. n. 21361 del 2021; nello stesso senso, più di recente, Cass.
Cass. nn. 15458 del 2024
Cass. n. 2359 del 2025
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 21737-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO; -ricorrente - contro COLOMBO LORENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO NAPPI, che lo rappresenta e difende; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2092/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/01/2019 R.G.N. 1263/2017;

Oggetto Previdenza R.G.N.21737/2019 Cron. Rep. Ud.29/01/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 10.1.2019, la Corte d’appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di Lorenzo Colombo volta alla retrodatazione della pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata con decorrenza dal 1°.10.2007, data in cui, cumulando la contribuzione versata in più gestioni previdenziali, aveva raggiunto i requisiti contributivi e di età previsti per la prestazione, invece che con decorrenza dal primo giorno successivo alla domanda del 1°.8.2016, in cui ne aveva chiesto all’INPS la liquidazione con il computo dei contributi versati nell’A.G.O. e nella Gestione separata; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che Lorenzo Colombo ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 29.1.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione dell’art. 3, d.m. n. 282/1996, per avere la Corte di merito ritenuto che la pensione liquidata a carico della Gestione separata mediante cumulo dei contributi versati in tale gestione e in altre gestioni potesse avere decorrenza anteriore alla data in cui l’assicurato ha optato per la liquidazione a carico della Gestione separata mediante cumulo; che il motivo è fondato, essendosi chiarito che il momento di decorrenza del trattamento pensionistico liquidato a carico della Gestione separata, in caso di avvalimento da parte dell’assicurato della facoltà di vedersi computati, nella predetta gestione, anche i contributi versati nell’assicurazione generale obbligatoria, non va individuato nel primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile, ma, ai sensi dell’art. 3, d.m. n. 282/1996, in quello di presentazione della domanda di opzione, atteso che solo da tale data detta contribuzione può costituire parte dell’ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta (così Cass. n. 30256 del 2022, sulla scorta di Cass. n. 21361 del 2021; nello stesso senso, più di recente, Cass. nn. 15458 del 2024 e 2359 del 2025); che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda di retrodatazione della pensione già liquidata dall’INPS con decorrenza dal 1°.8.2016; che, essendo maturato l’orientamento cui qui s’è data continuità in epoca successiva alla proposizione della domanda giudiziale, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero processo;

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da Lorenzo Colombo. Compensa