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Ordinanza — n. 11637/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court extinguishes proceedings without ruling on merits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11637/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation extinguished the cassation proceedings following the withdrawal of the appeal by the plaintiffs. The lower court had previously rejected the workers' claim for additional public employment remuneration based on fire campaign duties. Since the opposing parties accepted the withdrawal, the court ruled that no further decision on the merits was necessary.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: Upon withdrawal of a cassation appeal with the opposing party's consent, the proceedings are extinguished without examination of the merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings cassation appeal public employment remuneration dispute diritto all'indennità di disoccupazione indennità di vacanze rinuncia a pretese di salario

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
in ragione dell’atto di rinuncia al ricorso formulato ai sensi dell’art. 390 c.p.c. nei termini (cfr.
Art. 391 c.p.c.
24897 del 2020), deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio di cassazione a mente dell’art. 391 c.p.c.;
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.
art. 390 c.p
in ragione dell’atto di rinuncia al ricorso formulato ai sensi dell’art. 390 c.p.c.
art. 391 c.p
24897 del 2020), deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio di cassazione a mente dell’art. 391 c.p.c.;

Giurisprudenza citata

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Cass. SS.UU. n. 24897 del 2020
Cass. SS.UU. n. 24897 del 2020), deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio di cassazione a mente dell’art.
Cass. n. 23175 del 2015
Cass. n. 19071 del 2018
23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 32473-2020 proposto da: CUTTITTA SALVATORE, AIOSI ROSARIO, ANELLO GIOVANNI, BIUNDO NATALE, BROCATO GIACINTO, BUTERA FRANCESCO ANTONIO, CALDARELLA IGNAZIO PIETRO, CALDARELLA MATTEO, CAMMARATA VINCENZO, CAMPAGNA MARIO, CANCILLA GIOVANNI, CANCILLA SALVATORE, CANNICI ANGELO, CASCIO ROSARIO, CIACOMARRA ANGELO, CORDONE PASQUALINO, CORSO VINCENZO GIUSEPPE, DAMIANI ANTONIO, DI GESARO GIUSEPPE, D'ORSA NICOLO', FALICA PIETRO, FILIPPELLO VINCENZO, FRUSCIONE CIRO, GAMBINO GIUSEPPE, GENNUSO CARMELO, GERARDI FRANCESCO, GIAMBRONE FRANCESCO, GRISANTI GIOVANNI, GRISANTI MARIO, GUARCELLO VINCENZO, IANNELLO GIACOMO, INDIA GAETANO, MACAJONE GIUSEPPE, MARTORANA GIOACCHINO, MASSA NICASIO, MATASSA ROSARIO GIUSEPPE, MATASSA SALVATORE, MAZZOLA MARIO, NORATO ALDO, OCCORSO Oggetto Retribuzione pubblico impiego R.G.N.32473/2020 Cron.

Rep. Ud.04/04/2025 CC ROSARIO ANTONIO, PASSAFIUME VINCENZO, PECORARO MARIO ANTONINO, PIRAINO FRANCESCO, POLLINA GIUSEPPE, PUCCIO CARMELO, ROMA SALVATORE, SABELLA FILIPPO, SIGNORELLO GIUSEPPE, SUNSERI SALVATORE, TAMBUZZO SALVATORE, TORINA SALVATORE, VERSIGLIONI GASPARE; ANEMONE MARIA CARMELINA nella qualità di erede di TURTURICI TOMMASO; MAIORANA GRAZIA nella qualità di erededi MAZZOLA FRANCESCO; ALFONSO MIMMA nella qualità di erede di CULTRARA SALVATORE, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO CATALDI, rappresentati e difesi dagli avvocati LORENZO MARIA DENTICI, SERGIO CAPASSO; -ricorrenti - contro ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - COMANDO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 206/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 20/06/2020 R.G.N. 359/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2025 dal Consigliere Dott.

SALVATORE CASCIARO.RILEVATO CHE:

1. la Corte d’appello di Palermo, con la sentenza n. 206 del 20/6/2020qui impugnata , ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda introdotta dagli odierni ricorrenti e volta a ottenere il riconoscimento d el diritto ad essere avviati al lavoro, perle campagne antincendio degli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 e 2013, per complessive 151 giornate, all’u o po lamentando essi di avere svolto, negli anni predetti, un numero di giornate lavorative inferiore a 151, con conseguente condanna delle Amministrazioni convenute (i.e., Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, Comando forestale della regione siciliana e Regione Sicilia) a risarcire il danno patrimoniale conseguente, parametrato alle differenze retributive, alle indennità contrattuali e all’indennità di disoccupazione perduta;

2. per la cassazione di tale sentenza hannoproposto ricorso i lavoratori, come indicati in epigrafe , sulla base di tre motivi, cui hanno resistito con controricorso l’ Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, l’Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e il Comando forestale della Regione siciliana;

3. parte ricorrente ha, quindi, depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, che risulta accettatadalle contropart i . CONSIDERATO CHE:

1. in ragione dell’atto di rinuncia al ricorso formulato ai sensi dell’art. 390 c.p.c. nei termini (cfr. Cass. SS.UU. n. 24897 del 2020), deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio di cassazione a mente dell’art. 391 c.p.c.;

2. in presenza di adesione alla rinuncia della parte controricorrente, ex art. 391, comma 4, c.p.c., non occorre provvedere sulle spese;

3. l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente, rimasto soccombente, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi ‒ tipici ‒ del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018). P.Q.M La Corte: dichiara l’estinzione del processo; nulla pe