Italian Court dismisses appeal claiming damages for lost legitimate reliance on a municipal stabilization procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim for damages based on the loss of legitimate reliance regarding a municipal stabilization procedure. The appellants argued they relied on favorable administrative acts, but the lower courts correctly noted the procedure was annulled due to missing legal requirements for the workers. The Supreme Court ruled that re-litigating facts already examined by the appellate court violates procedural preclusion rules. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellants were ordered to pay litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002: An appeal challenging a judgment on the merits is inadmissible if it merely seeks a re-evaluation of facts already decided, without raising new distinct grounds of fact or law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6915/2020 R.G. proposto da : Rotini Rosanna, Bruni Toniella, rappresentate e difese dall’Avv. Giuseppe Falace, con domicilio digitale -ricorrente- contro Comune di Mosciano Sant’Angelo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. Pietro Referza, elettivamente domiciliato in Roma, via Leonardo Greppin. 77, presso lo studio dell’Avv. Antonio Ruggero Bianchi -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 810/2019 depositata il 12/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2025 dal Consigliere Ileana Fedele. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di L’Aquila ha respinto il gravame proposto da Rosanna Rotini e Toniella Bruni avverso la sentenza di primo grado che aveva parimenti rigettato la domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno per lesione di legittimo affidamento, per aver inutilmente confidato nel buon esito della procedura di stabilizzazione avviata dal Comune di Mosciano Sant’Angeloe poi dallo stesso Comune annullata in autotutela per difetto dei requisiti normativamente previsti in capo alle due lavoratrici per l’ammissione alla procedura (i.e. aver intrattenuto contratti di collaborazione coordinata e continuativa per almeno un anno alla data del settembre 2006).
2. La Corte territoriale, precisato che non era contestataneppure dalle lavoratrici la legittimità dell’annullamento della procedura, ha osservato che nessuna posta risarcitoria poteva essere riconosciuta in capo alle appellanti per insussistenza del requisito dell’ingiustizia del danno. Sotto altro profilo, i giudici aquilani hannorichiamato la giurisprudenza di questa Corte, che ha escluso il legittimo affidamento qualora venga in rilievo un atto nullo per contrarietà a norma imperativa agevolmente comprensibile dall’interessato. Non senza considerare che, nelle more della procedura, le lavoratrici avevano beneficiato della continuità del rapporto (dal gennaio 2006 al luglio 2011)e di un congruo termine per poter reperire altra occupazione, atteso che sin dal novembre 2009 era stata avviata la procedura per l’annullamento delle delibere di avvio della stabilizzazione.
3. Avverso tale pronuncia propongono ricorso per cassazione Rosanna Rotini e ToniellaBruni con un unico articolato motivo, cui resiste il Comune di Mosciano Sant’Angelocon controricorso.
4. Le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico, articolato, motivosi denuncia la violazione e/o falsa e/o incompleta e/o erronea applicazione dell’art. 1, comma 560,della legge n. 269del 2006, nonché l’omesso esame di un elemento essenziale ( come riportato alle pagine 5 e 6 dell’atto di appello), l’erronea e/o contraddittoria e/o carente motivazione della sentenza in ordine all’accertamentoed alla valutazione della sussistenza dei presupposti per ravvisare la responsabilità del datore di lavoro. Viene, in particolare, evidenziato il d anno da aspettativa legittima non realizzata, fondato sull’affidamento che le lavoratrici avevano riposto sull’esito del concorso riservato e sull’avvio del procedimento, co nnotato da due delibere favorevoli , oltre che dalla selezione che le includeva in graduatoria tra le destinatarie della contrattualistica lavorativa triennale.
2. Il ricorso presenta plurimi profili di inammissibilità. In primo luogo, vengono riproposti i motivi di doglianza già sottoposti al giudice d’appello, per come emerge dalla sentenza impugnata, senza svolgere specifiche censure al decisum (fra molte, Cass. Sez. 3, 12/01/2024, n. 1341). Peraltro, si censura la sentenza impugnata per aver affermato la legittimità della delibera di annullamento in autotutela, da parte del Comune,senza rilevare che la Corte d’appello ha motivato compiutamente anche in ordine alla esclusione della lesione del legittimo affidamento, come sopra sintetizzato.
Si evoca il vizio di omesso esame di un elemento essenziale, astrattamente riconducibile al paradigma di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., tuttavia precluso nella specie per la configurabilità della cd. doppia conforme, senza che parte ricorrente abbiaindicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, per dimostra re che esse sono tra loro diverse(così Cass. Sez. 3, 28/02/2023, n. 5947). Infine, il motivo prospetta la violazione della legge n. n. 269del 2006, mentre mira, in effetti, a sollecitare un diverso (e inammissibile) apprezzamento del fatto denunciato come suscettibile di valutazione sul piano risarcitorio (in tal senso, Cass.
Sez. U, 27/12/2019, n. 34476, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito).
3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
4. Le spese di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste in solido a carico delle ricorrenti in solido, attesa la comunanza di interessi, resa palese dalla identità delle questioni sollevate e dibattute nonché dalla convergenza di atteggiamenti difensivi (Cass. Sez. 3, 30/10/2018, n. 27476; in senso conforme, Cass. Sez. 3, 08/01/2025, n. 369).
5. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrent i in solido al pagamento delle spese di legittimità che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00, al rimborso delle spese generali al 15%, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellericorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camer