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Ordinanza — n. 11589/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, upholding prescription of social security contributions due to lack of intentional debt concealment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11589/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that declared contributory obligations for the year 2009 extinguished by prescription. The INPS argued that the appellant's failure to complete the RR box in tax declarations constituted intentional concealment of debt, but the court rejected this claim. The court held that mere omission of a tax form does not automatically prove the intentional impossibility required to suspend prescription, as it lacks the specific psychological intent to hide the debt.

Regesto Legislator

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Art. 2935, 2941 cod. civ.; The prescription of social security contributions runs from the deadline for payment, not tax declaration submission, and mere omission of forms does not constitute the intentional concealment required to suspend prescription.

Parole chiave

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prescription of contributions Gestione separata intentional concealment tax declaration omission social security debt impossibility to act Cassazione ordinanza mantenimento della previdenza

Disposizioni normative citate

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Art. 2935 cod. civ.
tali enunciazioni di principio sono coerenti con la disciplina generale dell'art. 2935 cod. civ., che fa decorrere la prescrizione dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e conferisce rilievo, quale fattore impeditivo, alla sola impossibilità giuridica di esercitarlo;
Art. 2941 cod. civ.
l a condotta dolosa di occultamento del debito presuppone un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, comportamento foriero di un impedimento non superabile con gli ordinari controlli e l a condotta riveste rilievo alla stregua dell'art. 2941, n.
art. 2935 cod. civ
tali enunciazioni di principio sono coerenti con la disciplina generale dell'art. 2935 cod. civ., che fa decorrere la prescrizione dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e conferisce rilievo, quale fattore impeditivo, alla sola impossibilità giuridica di esercitarlo;
art. 2941 cod. civ
l a condotta dolosa di occultamento del debito presuppone un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, comportamento foriero di un impedimento non superabile con gli ordinari controlli e l a condotta riveste rilievo alla stregua dell'art. 2941, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. lav., 31 ottobre 2018, n. 27950
Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10273
Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32685
Cass., sez. lav., 11 settembre 2018, n. 22072
(Cass., sez. lav., 11 settembre 2018, n. 22072);
Cass., sez. VI-L, 30 novembre 2021, n. 37529
Cass., sez. lav., 19 settembre 2023, n. 26802
civ., solo quando è idonea a determinare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà d'accertamento del credito (Cass., sez. lav., 19 settembre 2023, n. 26802, punto 3.1.
Cass., sez. lav., 1° settembre 2023, n. 25598
Cass., sez. lav., 9 settembre 2024, n. 24195
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 7357-2021 proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO; -ricorrenti - contro LIGUORI MARIA FLAVIA; -intimata – avverso la sentenza n. 2435/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/09/2020 R.G.N. 815/2018;

Oggetto R.G.N.7357/2021 Cron. Rep. Ud.29/01/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO. RILEVATO CHE 1. con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Appello di Napoli, in riforma della decisione di prime cure, ha dichiarato estinta, per prescrizione, in riferimento all’ iscrizione d’ufficio alla gestione separata dell’attuale intimato, l’obbligazione contributiva per l’annualità relativa al 2009, avanzata dall'INPS con avviso bonario del 30 giugno 2015 e in data 17 gennaio 2017, oltre il termine quinquennale di prescrizione decorrente dal 16 giugno 2010 e scadente il 16 giugno 20015;

2. a vverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso affidato ad un motivo, al quale Liguori Maria Flavia non ha opposto difese; CONSIDERATO CHE 1. il ricorso, con il quale l'INPS si duole di plurime violazion i di legge, è infondato per essersi la Corte territoriale conformata all’orientamento ormai consolidato espresso da questa Corte (v., fra tante, Cass. n. 28594/2024 ed ivi ulteriori precedenti);

2. l a giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (Cass., sez. lav., 31 ottobre 2018, n. 27950, e 19 aprile 2021, n. 10273);

3. l 'obbligazione contributiva, difatti, sorge da un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali è mera dichiarazione di scienza e non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria (Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32685, punto 3.1. delle Ragioni della decisione);

4. tali enunciazioni di principio sono coerenti con la disciplina generale dell'art. 2935 cod. civ., che fa decorrere la prescrizione dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e conferisce rilievo, quale fattore impeditivo, alla sola impossibilità giuridica di esercitarlo;

5. p er giurisprudenza costante di questa Corte, l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella legata a cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gl'impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, che rilevano nelle specifiche e tassative ipotesi di sospensione enucleate dall'art. 2941 cod. civ. (Cass., sez. lav., 11 settembre 2018, n. 22072);

6. quanto, poi, all’occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il corso della prescrizione, sulla base della sola circostanza dell'omessa compilazione del quadro RR, secondo i tratti di un indefettibile automatismo, questa Corte, nel puntualizzare l'orientamento espresso da Cass., sez. lav., 7 marzo 2019, n. 6677(concernente una specifica vicenda processuale), ha ribadito a più riprese che, in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti alla Gestione separata, non si può configurare alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo (Cass., sez. VI-L, 30 novembre 2021, n. 37529);

7. l a condotta dolosa di occultamento del debito presuppone un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione, comportamento foriero di un impedimento non superabile con gli ordinari controlli e l a condotta riveste rilievo alla stregua dell'art. 2941, n. 8, cod. civ., solo quando è idonea a determinare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà d'accertamento del credito (Cass., sez. lav., 19 settembre 2023, n. 26802, punto 3.1. delle Ragioni della decisione);

8. si è anche ritenuto che una condotta connotata in modo così pregnante mal si concilia con un mero automatismo e postula un puntuale accertamento di fatto in ordine al coefficiente psicologico del professionista inadempiente, che non si può evincere dal mero dato dell'omessa compilazione del quadro RR, in difetto di altri elementi che avvalorino il contegno doloso (Cass., sez. lav., 1° settembre 2023, n. 25598, punto 11 del Considerato);

9. tanto premesso, nella specie la pronuncia d'appello non si è limitata a enfatizzare il dato della mancata compilazione, nella dichiarazione dei redditi, del riquadro relativo alla determinazione dei contributi previdenziali dovuti all'INPS, valorizzando quell'automatismo altre volte censurato da questa Corte (v., in termini, Cass., sez. lav., 9 settembre 2024, n. 24195, punto 15 del Considerato), ma ha additato all'INPS carenze deduttive in ordine alla condotta tenuta, in concreto, dal debitore, con proposizione rimasta priv a , in questa sede, di qualsivoglia profilo di censura;

10. in conclusione, il ricorso è rigettato;11. non si provvede alla regolazione delle spese per non avere la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art.13,co.1 - quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a