Cassation court quashes appeal judgment for omitting examination of prescription defense regarding pension deductions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court quashed the Milan Court of Appeal's judgment which had dismissed the Pension Fund's request to recover pension deductions. The Court found that the lower court failed to examine the prescription defense raised by the deceased beneficiary's heirs regarding the specific period in question. Consequently, the case was remitted to the Court of Appeal to decide on the merits of the prescription issue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, n. 6; Art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.: When a court of appeal omits to examine a relevant defense such as prescription, the cassation court must quash the judgment and remit the case for a decision limited to the contested issue.
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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 9434-2022 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44/46, presso lo studio degli avvocati MATTIA PERSIANI, GIOVANNI BERETTA, che la rappresentano e difendono; -ricorrente - contro RAVELLA PIERA; -intimata – avverso la sentenza n. 1164/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 05/10/2021 R.G.N. 586/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere Dott.
ROSSANA MANCINO. Oggetto R.G.N.9434/2022 Cron. Rep. Ud.29/01/2025 CC RILEVATO CHE 1. c on la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di prime cure che aveva dichiarato illegittima la trattenuta effettuata dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali sul trattamento pensionistico erogato a titolo di contributo di solidarietà, per il triennio 2014-2016, e condannato la Cassa a restituirele somme trattenute al ragionier Muci Luigi (così in sentenza), oltre accessori;
2. avverso tale pronuncia la Cassa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di censura, successivamente illustrati da memoria;
3. Piera Ravella, quale erede di Panigada Enrico, rappresentata dall’amministratore di sostegno, non ha svolto attività difensiva; CONSIDERATO CHE 4. il primo motivo, con il quale la Cassa si duole di omessa pronuncia per non avere la Corte di merito esaminato il gravame interposto con il quale si impugnava esclusivamente la statuizione di rigetto dell’eccezione di prescrizione delle somme trattenute sulla pensione del defunto ragioniere Panigada , nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2014 e il 31 gennaio 2015, è da accogliere;
5. la Corte territoriale ha, invero, espresso il suo dictum in riferimento a gravame non pertinente ed estraneo al giudizio, come adeguatamente dimostrato con il ricorso per cassazione, in ottemperanza agli oneri prescritti dagli artt. 366, comma 1, n. 6e 369, comma 2, n. 4 c.p.c. ;
6. tanto basta per ritenere assorbita ogni altra censura ;7. l a sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio della causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello, affinché decida la causa nei limiti dell'oggetto delineato dall’atto di appello proposto avverso la decisione di prime cure, dunque, senza vincolo di diversa costituzione;
8. al giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Milano, anche per le spese del giudizio di legittimità