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Ordinanza — n. 11587/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal as inadmissible due to failure to contest CIG eligibility in first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11587/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the INPS's appeal inadmissible, ruling that the lower courts correctly found the mobility benefit prerequisites proven without explicit contestation. The INPS argued violations of substantive and procedural laws regarding the employer's eligibility for the extraordinary wage suspension scheme, but failed to formally challenge this fact in the initial proceedings. Consequently, the court applied the principle of preclusion under Article 348-ter of the Code of Civil Procedure, rejecting the new argument as untimely.

Regesto Legislator

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Art. 348-ter c.p.c.; Art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: Arguments based on facts not expressly contested in first instance are inadmissible due to preclusion.

Parole chiave

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preclusion of new arguments extraordinary wage suspension mobility benefit eligibility procedural preclusion inadmissible appeal mobilità dei lavoratori indennità di dislocazione e di espatrio indennità di disoccupazione dell'assicurato

Disposizioni normative citate

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Art. 348-ter c.p.c.
sul punto la decisa affermazione nellasentenza impugnata), ciò che nella specie non è possibile in virtù della preclusione di cui all'art. 348- ter c.p.c., u.c., vigente ratione temporis(v., in termini, Cass.n.
Art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
Art. 2697 c.c.
CONSIDERATO CHE 3.con il primo motivo, l'INPS denunzia violazione e falsa applicazione degli art. 2697 c.c. e art.
Art. 416 c.p.c.
e art. 416 c.p.c. per non avere la Corte di merito accertato che l'odierna parte controricorrente avesse dato prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, e segnatamente che Esattorie s.p.a.
Artt. 115 e 116 c.p.c.
Art. 360 c.p.c., n. 5
appartenesse al novero delle imprese i cui lavoratori sono ammessi a beneficiare dell'indennità di mobilità, ciò che nel ricorso introduttivo non aveva formato oggetto di specifica allegazione; 4.con il secondo motivo, l'INPS lamenta violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n.
L. n. 223 del 1991
era tenuta a versare e in specie l'esclusione, per quanto qui rileva, dei contributi per mobilità; 5.con il terzo motivo, l'INPS si duole di violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, artt.
D.L. n. 148 del 1993
4, 5, 7, 12 e 16, del D.L. n. 148 del 1993, art.
L. n. 92 del 2012
n.236 del 1993), e della L. n. 92 del 2012, art.
art. 2697 c.c
CONSIDERATO CHE 3.con il primo motivo, l'INPS denunzia violazione e falsa applicazione degli art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24811 del 2023
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 13473-2022 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, MASSIMO BOCCIA NERI; -ricorrente - contro DELLA ROSA FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GAETANO FILANGIERI 4, presso lo studio dell'avvocato CESARE CARDONI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUIDO CONTICELLI; -controricorrente – avverso la sentenza n. 4384/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/12/2021 R.G.N. 3089/2017;

Oggetto R.G.N.13473/2022 Cron. Rep. Ud.29/01/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO. RILEVATO CHE 1.con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione di prime cure che aveva dichiarato il diritto dell'attuale controricorrente a percepire l'indennità di mobilità richiesta a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con Esattorie s.p.a., avvenuta a seguito di licenziamento collettivo; 2.avverso tale sentenza ricorre l'INPS per tre motivi, resiste la controparte con controricorso, illustrato da memoria;

CONSIDERATO CHE 3.con il primo motivo, l'INPS denunzia violazione e falsa applicazione degli art. 2697 c.c. e art. 416 c.p.c. per non avere la Corte di merito accertato che l'odierna parte controricorrente avesse dato prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, e segnatamente che Esattorie s.p.a. appartenesse al novero delle imprese i cui lavoratori sono ammessi a beneficiare dell'indennità di mobilità, ciò che nel ricorso introduttivo non aveva formato oggetto di specifica allegazione; 4.con il secondo motivo, l'INPS lamenta violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte territoriale travisato il senso dell'estratto telematico prodotto in atti e da cui risultava la tipologia di contribuzione previdenziale che Esattorie s.p.a. era tenuta a versare e in specie l'esclusione, per quanto qui rileva, dei contributi per mobilità; 5.con il terzo motivo, l'INPS si duole di violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4, 5, 7, 12 e 16, del D.L. n. 148 del 1993, art. 7, comma 7, (conv. con L. n.236 del 1993), e della L. n. 92 del 2012, art. 3, comma 1, per avere la Corte di merito ritenuto che Esattorie s.p.a. fosse annoverabile tra le imprese rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria; 6.al riguardo, va premesso che i giudici territoriali, dopo aver ricordato che il giudice di prime cure aveva accolto la domanda sul duplice rilievo che non fosse in contestazione la sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento del diritto e che l'inadempimento datoriale concernente la contribuzione prevista per la mobilità non poteva ridondare in danno del lavoratore assicurato, hanno espressamente negato che la sussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio de quo avesseformato oggetto di espressa contestazione dell'INPS, nonostante la compiuta allegazione all'uopo contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. motivazione della sentenza impugnata), rilevando altresì che nella memoria di costituzione in primo grado l'INPS non aveva affatto dedotto che Esattorie s.p.a. non rientrasse nel novero delle imprese tenute al versamento dei contributi L. n. 223 del 1991, ex art. 12, ma soltanto che nella specie tali contributi non erano stati versati, per modo che non soltanto non poteva dirsi espressamente contestata l'appartenenza di Esattorie s.p.a. al novero delle aziende i cui lavoratori possono beneficiare dell'indennità di mobilità, ma soprattutto tale prospettazione risultava affatto nuova e, conseguentemente, inammissibile; 7.così ricostruito il dictum della sentenza impugnata, appare evidente che i motivi di ricorso, ancorché dissimulati sub specie di violazione di legge sostanziale e processuale, mirano piuttosto a censurare l'accertamento di fatto in virtù del quale entrambi i giudici di merito, in mancanza di espressa non contestazione da parte dell'odierno ricorrente, hanno reputato provati i presupposti per l'accoglimento della domanda, e specialmente che la datrice di lavoro dell'odierna controricorrente fosse impresa commerciale rientrante nell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria (cfr. sul punto la decisa affermazione nellasentenza impugnata), ciò che nella specie non è possibile in virtù della preclusione di cui all'art. 348- ter c.p.c., u.c., vigente ratione temporis(v., in termini, Cass.n. 24811 del 2023); 8.il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.000,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. ai sensi dell’art.13,co.1 - quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il