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Ordinanza — n. 11583/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal on pension start date, ruling it must be the option request date, not age attainment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11583/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation quashed the Milan Court of Appeal's decision regarding Enrico Gerosa's old-age pension. The INPS argued the pension should start after reaching retirement age, but the lower court ruled it begins on the date the option to cumulate contributions was requested. The Court held that the start date must be the request date because only contributions paid after that moment can form the basis for the pension liquidation.

Regesto Legislator

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Art. 3, d.m. n. 282/1996; The start date of a pension liquidated under the separate management via contribution cumulation is the date of the option request, not the date of reaching retirement age.

Parole chiave

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pension start date contribution cumulation separate management option request date retirement age attainment pension liquidation basis INPS regulations ricalcolo di prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 3, d.m. n. 282/1996
che, con il primo motivo di censura, l’INPS denuncia violazione dell’art. 3, d.m.
Art. 4, l. n. 1338/1962
Art. 7, l. n. 155/1981
1338/1962, dell’art. 7, l. n. 155/1981, e dell’art.
Art. 1, d.m. n. 228/1996
155/1981, e dell’art. 1, d.m.
Art. 47-bis, d.P.R. n. 639/1970

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 30256 del 2022
282/1996, in quello di presentazione della domanda di opzione, atteso che solo da tale data detta contribuzione può costituire parte dell’ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta (così Cass. n. 30256 del 2022, sulla scorta di Cass.
Cass. n. 21361 del 2021
30256 del 2022, sulla scorta di Cass. n. 21361 del 2021; nello stesso senso, più di recente, Cass.
Cass. nn. 15458 del 2024
Cass. n. 2359 del 2025
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 33931-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO; -ricorrente - contro GEROSA ENRICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO NAPPI, che lo rappresenta e difende; -controricorrente – avverso la sentenza n. 849/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 09/05/2019 R.G.N. 950/2018;

Oggetto Previdenza R.G.N.33931/2019 Cron. Rep. Ud.29/01/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 9.5.2019, la Corte d’appello di Milano ha confermato, per quanto rileva in questa sede, la pronuncia di primo grado, che aveva accolto la domanda di Enrico Gerosa volta a conseguire la pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata con decorrenza dal 1°.12.2007, data in cui, cumulando la contribuzione versata in più gestioni previdenziali, aveva raggiunto i requisiti contributivi e di età previsti per la prestazione, e altresì un supplemento per i contributi versati successivamente a tale data; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura; che Enrico Gerosa ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 29.1.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo di censura, l’INPS denuncia violazione dell’art. 3, d.m. n. 282/1996, per avere la Corte di merito ritenuto che la pensione liquidata a carico della Gestione separata mediante cumulo dei contributi versati in tale gestione e in altre gestioni potesse avere decorrenza anteriore alla data in cui l’assicurato ha optato per la liquidazione a carico della Gestione separata mediante cumulo; che, con il secondo motivo, l’INPS lamenta violazione dell’art. 4, l. n. 1338/1962, dell’art. 7, l. n. 155/1981, e dell’art. 1, d.m. n. 228/1996, per avere la Corte territoriale riconosciuto il diritto dell’odierno controricorrente a beneficiare con la medesima decorrenza del 1°.12.2007 di un supplemento di pensione calcolato sui contributi versati dopo tale data, laddove era la decorrenza stessa della prestazione di vecchiaia a doversi individuare nel primo giorno successivo alla data in cui l’odierno controricorrente ha presentato la domanda di pensione mediante cumulo dei contributi versati in più gestioni (26.1.2017); che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione dell’art. 47-bis, d.P.R. n. 639/1970, per non avere la Corte di merito rilevato la prescrizione quinquennale dei ratei arretrati maturati anteriormente al 26.1.2012; che il primo motivo è fondato, essendosi chiarito che il momento di decorrenza del trattamento pensionistico liquidato a carico della Gestione separata, in caso di avvalimento da parte dell’assicurato della facoltà di vedersi computati, nella predetta gestione, anche i contributi versati nell’assicurazione generale obbligatoria, non va individuato nel primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile, ma, ai sensi dell’art. 3, d.m. n. 282/1996, in quello di presentazione della domanda di opzione, atteso che solo da tale data detta contribuzione può costituire parte dell’ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta (così Cass. n. 30256 del 2022, sulla scorta di Cass. n. 21361 del 2021; nello stesso senso, più di recente, Cass. nn. 15458 del 2024 e 2359 del 2025); che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata, assorbiti necessariamente il secondo e il terzo motivo, va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche s