Cassation court partially allows appeal against INPS sanctions for lawyers, ruling reduced penalties apply due to Constitutional Court precedent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially quashed the Bari Court of Appeal's decision regarding INPS contribution assessments for a lawyer. While rejecting arguments about prior voluntary payments and income thresholds, the court found the third ground of appeal valid based on Constitutional Court jurisprudence. Consequently, the judgment was annulled only concerning the civil sanctions, leaving the contribution assessment intact.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 116, comma 8, lett. B; Corte Costituzionale n. 104/2022: Lawyers not enrolled in the Forensic Pension Fund for failure to meet income or business volume thresholds are exempt from civil sanctions for non-enrollment in the Separate Management for periods prior to the law's entry into force.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 11197-2022 proposto da: STANO GRAZIA RAFFAELLA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PIERANTONIO LISI; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI; -resistenti con mandato – Oggetto R.G.N.11197/2022 Cron.
Rep. Ud.29/01/2025 CC nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; -intimata - avverso la sentenza n. 1757/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 17/11/2021 R.G.N. 335/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2025 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO. RILEVATO CHE 1.con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Bari ha confermato la decisione di prime cure che aveva rigettato l’impugnativa dell’avviso di accertamento INPS per contribuzione dovuta alla gestione separata Inps per l’anno 2010dall’avvocato in epigrafe; 2.in particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che il versamento solo di contribuzione integrativa alla C assa forense non esonerava dall’obbligo dell’iscrizione alla gestione separata, tanto più che era stato dichiarato un reddito superiore alla sogliadi esenzione ; infine ha escluso l’applicazione della sanzione civile in misura ridotta, in ragione del mancato pagamento integrale della contribuzione; 3.avverso tale sentenza ricorre l’avvocata per tre motivi, illustrati da memoria; l’INPS ha depositato procura.
CONSIDERATO CHE 4.preliminarmente disattesa la richiesta di riunione ad altro giudizio pendente, con riferimento ad altra annualità, il primo motivo deduce violazione dell’articolo 2 comma 25 e 26 legge 335/95, 18 comma 12 decreto - legge 98/11 convertito in legge 111/11, per avere la Corte territoriale trascurato che l’avvocata aveva già pagato contribuzione integrativa alla cassa e per aver applicato il decreto-legge 98/11 retroattivamente; 5.il motivo è privo di pregio alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte (fra tante, Cass. nn. 24047 del 2022, 32167 del 2018) ha già affermato che gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivament e un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale; 6.il secondo motivo deduce violazione degli articoli 2 comma 25 e 26 e 44 comma 2 del decreto-legge 269/03 per mancato rispetto della fascia di esenzione di euro 5000; 7.il motivo va disatteso, atteso che la soglia dei cinquemila euro non è fascia di esenzione, come già affermato da Cass.n. 27538 del 2023, che ha ritenuto totalmente estranea alla materia “una concezione del limite reddituale quale “franchigia”, la quale presupporrebbe l’obbligo di versare i contributi sulla sola quota eccedente tale limite; 8.il terzo motivo deduce violazione articolo 116, comma 8 , lett.B citatoe illegittimità delle sanzioni; 9.il motivo è fondato alla luce di Corte costituzionale 104 del 2022 (che ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore”), sicché va cassato senza rinvio il capo della sentenza relativo alle sanzioni; 10.il quarto motivo deduce violazione dell’articolo 2935 c.c. e 3 comma 9 legge 335/99, per avere la Corte applicato lo spostamento del termine per il pagamento sulla base di DPCM, nonostante la riserva di legge in materia ex articolo 3 comma 3 legge 212/2000; 11.il motivo è infondato; 12.da un lato, invero, la riserva di legge riguarda le prestazioni, non il computo del termine prescrizionale; 13.inoltre, il differimento del termine è corretto come ripetutamente affermato da questa Corte che ha precisato che, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite (v., fra tante, Cass. n. 23879 del 2024); 14.in definitiva, va accolto il terzo motivo, rigettati gli altri, la sentenza va cassata in parte qua dichiarando non dovute le sanzioni; 15.il recente assetto sistematico della materia e l’intervento del Giudice delle leggi consigliano la compensazione delle spese dell’intero processo.
P.Q.M La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo