Cassation court dismisses transfer of business claims where functional autonomy did not preexist the transfer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the lawsuit between the two acquiring companies and one employee extinguished while rejecting the claims of the other two employees. The workers sought reinstatement following a business transfer, but the court found the transfer involved the entire enterprise without the necessary preexisting functional autonomy required by law. Consequently, the legal relationship for those specific employees was deemed non-existent, leading to the dismissal of their requests.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2112 cc; Art. 6, para. 1, Directive 2001/23/CE: The transfer of an entire business requires preexisting functional autonomy of the transferred entity, which was absent here, thus negating the transfer's effect on employment relationships.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4423-2024 proposto da: FORTY S.R.L., IPER CARDUCCI S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate presso l'indirizzo PEC dell'avvocato GIORGIO TREGLIA, che le rappresenta e difende; -ricorrenti - contro MESSAOUDI RACHID, CETRANGOLO GIUSEPPA, LUCINI MARIA GRAZIA, tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ANDREA STERLI; -controricorrenti - nonché contro MARGHERITA DISTRIBUZIONE S.P.A.; -intimata - sul ricorso 5636-2024 proposto da:
Oggetto Trasferimento azienda ex art.2112 cc. R.G.N.4423/2024 R.G.N.5636/2024 Cron. Rep. Ud.04/02/2025 CC MARGHERITA DISTRIBUZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FORNOVO 3, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO HERNANDEZ, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANLUIGI BARONI; -ricorrente - contro FORTY S.R.L., IPER CARDUCCI S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate presso l'indirizzo PEC dell'avvocato GIORGIO TREGLIA, che le rappresenta e difende; -controricorrenti - nonché contro MESSAOUDI RACHID, CETRANGOLO GIUSEPPA, LUCINI MARIA GRAZIA, tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ANDREA STERLI; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 345/2023 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 14/12/2023 R.G.N. 181/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2025 dal Consigliere Dott.
GUGLIELMO CINQUE. RILEVATO CHE 1. Massaoudi Rachid, Cetrangolo Giuseppa e Lucini Maria Grazia chiedevano al Tribunale Di Bergamo l’accertamento del proprio diritto al passaggio, ai sensi dell’art. 2112 cc, da Margherita Distribuzione spa alle dipendenze di Forty srl e poi di Iper Carducci srl, con condanna di quest’ultima alla riassunzione in servizio e al pagamento delle retribuzioni non percepite.
2. L’adito Tribunale accertava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con Forty srl dal 13 al 30 agosto 2020 e con Iper Carducci srl dal 31 agosto 2020 in avanti e condannava quest’ultima alla riammissione in servizio dei ricorrenti nel posto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni non corrisposte dal 13 agosto 2020 sino alla riammissione, previa detrazione di quanto percepito dagli stessi a seguito del distacco presso la società MCM srl.
3. La Corte di appello di Brescia, con la sentenza n. 345/2023, confermava la pronuncia di primo grado evidenziando che:
a) i lavoratori avevano interesse ad agire e le due società erano legittimate passivamente in quanto nei loro confronti era stata chiesta la riammissione in servizio;
b) il tentativo di conciliazione era stato ritenuto inutile dal primo giudice e la sua omissione non era sanzionata a pena di nullità;
c) oggetto della cessione da Margherita Distribuzione a Forty srl era stata l’intera azienda e non solo un ramo dell’attività: ciò che residuava, infatti, erano semplici reparti o settori distinti solo per tipologia di merce, che difettavano di autonomia e di preesistenza, per cui la esclusione dei ricorrenti dalla cessione era illegittima;
d) ciò trovava riscontro anche nella comunicazione effettuata ex art. 47 legge n. 428/90;
e) l’avvenuta corresponsione della indennità di integrazione salariale ai lavoratori non rilevava perché, un volta disposta la riammissione in servizio, l’INPS avrebbe recuperato gli importi versati e divenuti indebiti.
4. Avverso la sentenza di secondo grado Forty srl e Iper Carducci srl proponevano ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resistevano con controricorso i soli tre lavoratori.
5. Con altro ricorso, avverso la medesima sentenza, anche Margherita Distribuzione spa proponeva ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi cui resistevano, anche in questo caso, i tre lavoratori; la Forty srl e la Iper Carducci srl, costituendosi, aderivano invece alle richieste di cui alricorso.
6. Nelle more Forty srl e Iper Carducci srl dichiaravano di rinunciare, per intervenuta conciliazione, al giudizio nei confronti di Maria Grazia Lucini che accettava la rinuncia.
7. Le parti depositavano memorie.
8. I due giudizi (Rg. n. 4423/2024 e Rg. n. 5636/2024) venivano riuniti ex art. 335 cpc.9. Il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. CONSIDERATO CHE 1. Preliminarmente va precisato che il ricorso successivo proposto da Margherita D istribuzione spa deve essere qualificato come ricorso incidentale e va dato atto della riunione già avvenuta al ricorso principale; viene, infatti, in rilievo il principio secondo il quale l’impugnazione proposta per prima assume caratteri ed effetti di impugnazione principale e determina la costituzione del procedimento, nel quale devono confluire, con natura ed effetti di impugnazione incidentale, le successive impugnazioni proposte contro la medesima sentenza dalle altre parti soccombenti, con la conseguenza che il ricorso per cassazione, validamente ed autonomamente proposto dopo che altro ricorso sia stato già notificato ad iniziativa della controparte, si converte, riunito a questo, in ricorso incidentale, sempre che siano stati rispettati i relativi termini (così Cass. 13.12.2011 n. 26723);
2. Ciò premesso, i motivi di entrambi i ricorsi, principale ed incidentale, possono essere così sintetizzati.
3. Con il primo motivo F o rty srl e Iper Carducci srl denunziano, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 cc rispetto alla individuazione del ramo di azienda sostenendo che, a differenza di quanto erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale, non era intervenuto un trasferimento costituito dall’intero punto vendita di Bergamo perché, all’esito del frazionamento avvenuto a livello immobiliare e amministrativo, si era avuta una distinzione del ramo alimentare successivamente ceduto a due distinti operatori di mercato (OVS e MCL srl).
4. Con il secondo motivo le ricorrenti eccepiscono, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, la violazione dell’art. 132 cpc nonché il vizio di omessa motivazione su fatti decisivi (trasferimento di attività separatamente autorizzate, dotate di distinte superfici e differenti beni strumentali) che, se valutati, avrebbero condotto ad una diversa decisione.5. Con il primo motivo Margherita Distribuzione spa obietta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 cc nella parte in cui la sentenza impugnata, ai fini della sussistenza del “ramo di azienda” ha erroneamente interpretato il requisito della preesistenza in senso eccessivamente formalistico (art. 360 co. 1 n. 3 cpc).
6. Con il secondo motivo la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 cc laddove la sentenza impugnata ha fornito una interpretazione e applicazione delle relative disposizioni non conformi ad una lettura costituzionalmente orientata della norma, con riguardo al profilo della salvaguardia dell’occupazione (art. 360 co. 1 n. 3 cpc).
7. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 cpc, nella parte in cui la motivazione della sentenza impugnata risulta insufficiente in merito alla diversa qualificazione giuridica di analoghe operazioni di ramo di azienda (art. 360 co. 1 n. 3 cpc).
8. Con il quarto motivo si sostiene l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla mancata valutazione e assunzione di mezzi di prova sia con riguardo alle ulteriori operazioni di ramo di azienda intervenute sul punto vendita, sia con riguardo ai criteri adottati nella individuazione del personale afferente al primo ramo di azienda trasferito (art. 360 co. 1 n. 4 cpc).
9. Preliminarmente va dichiarata l’estinzione del giudizio, relativamente al rapporto processuale tra Forty srl e Iper Carducci srl, da un lato, e Maria Grazia Lucini, dall’altro, per intervenuta rinuncia e accettazione, nulla disponendo in ordine alle spese ex art. 391 u.c. cpc.
10. Quanto agli altri motivi, che per la loro interferenza possono essere esaminati in un unico contesto, deve rilevarsi che essi sono in parte inammissibili e in parte inammissibile.
11. Sono certamente inammissibili le doglianze ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc, di cui al quarto motivo di Margherita Distribuzione spa, vertendosi in una ipotesi di cd. “doppia conforme” tra le due pronunce di merito.
12. In ogni caso, va precisato quanto segue:
a) l 'art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omessoesame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio diomesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, come nel caso di specie relativamente alle ulteriori asserite cessioni di ramo di azienda nonché alle modalità del primo trasferimento ex art. 2112 cc, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415/2018; Cass.19881/2014);
b) la mancata ammissione della prova testimoniale può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. (Cass. Cass. n. 11457 del 2007; Cass. n. 4369 del 2009; Cass. n. 5377 del 2011).
13. Nella fattispecie la Corte territoriale è giunta alle conclusioni sulla ricostruzione della vicenda esaminando tutto il quadro probatorio e tenendo conto anche della diversa prospettazione difensiva delle odierne ricorrenti sulla ricostruzione della vicenda traslativa dell’attività aziendale.14. Le censure di cui al secondo motivo del ricorso di Forty srl e di Iper Carducci srl e del terzo motivo di Margherita Distribuzione spa, sono infondate.
15. La violazione dell’art. 132 cpc sussiste solo quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819/2020).
16. Analogamente, il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ricorre solo quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (cfr. Cass. n. 6758/2022).
17. Dalle argomentazioni svolte nella gravata sentenza è, invece, agevole dedurre tutto l’iter logico-giuridico che ha condotto i giudici del merito a ritenere che il ramo di azienda ceduto nell’agosto del 2020 coincideva, diversamente da quanto affermato dalle società, inequivocabilmente con l’intero punto vendita dell’ipermercato di via Carducci 55 in Bergamo e che le restanti asserite cessioni erano in realtà semplici contratti di locazione di immobili ove non si svolgeva alcuna attività di impresa.
18. Le doglianze di cui al primo motivo di Forty srl e di Iper Carducci srl e al primo e secondo motivo di Margherita Distribuzione spa, al di là delle denunciate violazioni di legge, concernono, in sostanza, l’accertamento della Corte territoriale circa la autonomia funzionale dell’oggetto della cessione, ai fini di ritenere avvenuto (o non) un trasferimento dell’intera azienda nonché la valutazione del materiale istruttorio processualmente acquisito.19. Al riguardo, va ribadito che, in tema di trasferimento di ramo d'azienda, la verifica della sussistenza dei presupposti dell'autonomia funzionale e della preesistenza, ma anche di ogni qualsiasi altro requisito, rilevanti ai sensi dell'art. 2112, comma 5, c.c., integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile per cassazione alla stregua dell'art. 360, n. 3, c.p.c., laddove alla fattispecie, così come accertata dal giudice di merito, sia stata applicata una norma dettata per disciplinare ipotesi diverse (cd. vizio di sussunzione), ovvero sulla base dell'art. 360, n. 5, c.p.c., nell'ipotesi in cui sia stato omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processualie che sia stato oggetto di discussione tra le parti (Cass.n. 7364/2021).
20. Nel caso in esame, per tutto ciò che è stato sopra detto, non è ravvisabile alcun vizio di sussunzione né un omesso esame di un fatto decisivo, avendo la Corte distrettuale accertato che l’operazione compiuta da Margherita Distribuzione spa a Forty srl, con l’atto notarile del 13.8.2020, non era configurabile come trasferimento di un inesistente ramo di azienda, ma come trasferimento dell’intera azienda, sia pure con una riduzione della superficie utilizzabile e con una contestuale riduzione del personale in palese violazione delle norme imperative dell’art. 2112 cc.: ciò costituiva una scorretta operazione avente lo scopo di eludere ed aggirare l’applicazione di norme imperative poste a tutela della occupazione.
21. In punto di diritto, l’assunto dei giudici di seconde cure è corretto e condivisibile.
22. La disposizione di cui all’art. 2112 cc è diretta, infatti, a tutelare la posizione e gli interessi dei lavoratori coinvolti nelle vicende circolatorie e, in tema di trasferimento di azienda, ai fini dell’accertamento dell’identità dell’entità economica trasferita, va preso in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l’operazione tra le quali rientrano il tipo di impresa, la cessione o meno di elementi materiali, il valore degli elementi immateriali al momento della cessione, la riassunzione o meno delle parti più rilevanti del personale a opera del nuovo imprenditore, il grado di somiglianza delle attività esercitate prima e dopo la cessione (Cass. n. 7121/2016).
23. La statuizione, poi, che all’interno del punto vendita ex Auchan non esistessero, al momento della cessione, autonomi rami di azienda è avvenuta in conformità ai principi enunciati da questa Corte secondo cui “ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione”.
L'elemento costitutivo dell'autonomia funzionale va, quindi, letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, e ciò anche in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo la quale l'impiego del termine "conservi" nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva 2001/23/CE, "implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento" -Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C-458/12; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C - 664/2017-” (v. Cass. 22249 del 2021; nello stesso senso v.
Cass. n. 29203 del 2021 non massimata; Cass. n. 19034 del 2017).
24. La Corte territoriale, nel caso de quo , si è attenuta a tali criteri, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, individuando con un accertamento in fatto insindacabile in questa sede, perché esente dai vizi di cui alla nuova formulazione di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, l’effettivo oggetto della cessione del 13.8.2020 intercorsa tra le due società.
25. Alla stregua di quanto esposto, va dichiarata l’estinzione del giudizio, relativamente al rapporto processuale tra Forty srl e Iper Carducci srl, da un lato, e Lucini Maria Grazia dall’atro; per il resto i ricorsi devono essere rigettati.
26. Al rigetto segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore dei rispettivi controricorrenti lavoratori, che si liquidano come da dispositivo con distrazione in favore del Difensore dichiaratosi anticipatario, mentre vanno compensate quelle relative ai rapporti processuali tra le tre società, perché attestate sulle medesime posizioni sostanziali.
27. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. P.Q.M La Corte, dato atto della riunione ex art. 335 cpc al presente ricorso di quello recante il n. 5364/2024, dichiara l’estinzione del giudizio tra Forty srl e Iper Carducci, da un lato, e Lucini Maria Grazia dall’altro; decidendo sui ricorsi, li rigetta. Compensa le spese di giudizio tra Forty srl e Iper Carducci, da un lato, e Margherita Distribuzione spa, dall’altro; condanna Forty srl e Iper Carducci srl al pagamento, in favore di Messaoudi Rachid e di Cetrangolo Giuseppa, delle spese di giudizio che liquida in euro 6.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione per l’Avv.
Andrea Sterli dichiaratosi antistatario, nonché condanna Margherita Distribuzione spa al pagamento, in favore di Messaoudi Rachid, di Lucini Maria Grazia e di Cetrangolo Giuseppa, delle spese di giudizio che liquida in euro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione per l’Avv. Andrea Sterli dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/0