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Ordinanza — n. 11577/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against dismissal of substitute notice pay claim under subcontracting law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11577/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court partially allowed Trenitalia's appeal against the lower court's judgment awarding substitute notice pay to two former workers. While the first ground regarding evidence admissibility was rejected, the Court found the second ground valid because the substitute notice indemnity is not strictly retributive. Consequently, the Court held that the committente's joint liability under the subcontracting law does not extend to this specific indemnity, ordering the case remitted for a new examination.

Regesto Legislator

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Art. 29 co. 2 D.lgs. n. 276/2003; Art. 360 co. 1 n. 3 cpc: The committente's joint liability under the subcontracting law applies only to strictly retributive emoluments, excluding substitute notice indemnities which possess an indemnity nature despite being subject to social security contributions.

Parole chiave

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subcontracting law joint liability substitute notice pay strictly retributive indemnity nature committente responsibility Cassazione pagamento delle prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 29 co. 2 D.lgs. n. 276/2003
Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 29 co. 2 D.lgs. n. 276/2003, in relazione all’art.
Art. 360 co. 1 n. 3 cpc
Con il primo motivo si denuncia la violazione di legge e la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 co.
Art. 1218 cc
Art. 1676 cc
Art. 118 Codice degli Appalti
art. 29 D.lgs. n. 276/2003
a) Trenitalia spa era soggetta alla disciplina di cui all’art. 29 D.lgs. n. 276/2003;
art. 111 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2641/2013
Cass. n. 5051/2016
2641/2013; Cass. n. 5051/2016).
Cass. n. 1450/2025
2, questa Corte più volte ha affermato che la detta locuzione deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti (Cass. n. 1450/2025; Cass.
Cass. n. 5247/2022
1450/2025; Cass. n. 5247/2022; Cass.
Cass. n. 23303/2019
5247/2022; Cass. n. 23303/2019; Cass.
Cass. n. 10354/2016
23303/2019; Cass. n. 10354/2016).12.
Cass. n. 17606/2021
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15069-2023 proposto da: TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avvocato LEONARDO ALESII, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro EUDIZI MASSIMO, LIBERATORI MASSIMO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA EMILIO FAÀ DI BRUNO 89, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO PASQUAZI, che li rappresenta e difende; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1441/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/04/2023 R.G.N. 1138/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2025 dal Consigliere Dott.

GUGLIELMO CINQUE. Oggetto Indennità sostitutiva preavviso R.G.N.15069/2023 Cron. Rep. Ud.04/02/2025 CC RILEVATO CHE 1. I lavoratori in epigrafe indicati esponevano di essere stati dipendenti della Manitalidea spa -sottoposta ad amministrazione straordinaria- dal 18.1.2017 al 5.2.2000, data di cessazione dell’appalto e di decorrenza del contratto lavorativo con la Roma Multiservizi spa e di avere prestato la loro attività lavorativa presso l’impianto ferroviario Parco Prenestino di Roma, con mansioni di operai addetti alle pulizie del materiale rotabile, inquadrato nel CCNL Area Contrattuale Attività Ferroviaria, in favore della committente Trenitalia.

Deducevano che, al termine del rapporto lavorativo con Manitalidea spa risultavano creditori di voci retributive (nello specifico, ratei mensilità aggiuntive, indennità per lavoro domenicale e festivo, una tantum e indennità di mancato preavviso di licenziamento) e chiedevano, pertanto, ai sensi dell’art. 29 D.lgs. n. 276/2003, 118 Codice degli Appalti e 1676 cc, la condanna di Trenitalia spa al pagamento di euro 6.181,53 in favore di Massimo Eudizi e di euro 7.268,01 in favoredi Massimo Liberatori.

2. L’adito Tribunale di Roma accoglieva le domande e la Corte di appello capitolina confermava la pronuncia di prime cure specificando che:

a) Trenitalia spa era soggetta alla disciplina di cui all’art. 29 D.lgs. n. 276/2003;

b) l’indennità sostitutiva del preavviso ex art.1218 cc aveva natura indennitaria e retributiva, giammai risarcitoria;

c) l’eccezione riguardante il carattere meramente indennitario e non retributivo della indennità contrattuale una tantum doveva essere disattesa in quanto formulata perla prima volta nelle difese in grado di appello;

d) i lavoratori risultavano applicati all’appalto;

e) le contestazioni sui criteri di determinazione dei ratei di tredicesima e quattordicesima, indennità per lavoro domenicale e festivo, differenze retributive, lavoro straordinario, erano infondate.

3. Avverso la decisione di secondo grado Trenitalia spa proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resistevano con controricorso i due lavoratori.

4. La società depositava memoria.5. Il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. CONSIDERATO CHE 1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo si denuncia la violazione di legge e la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, la violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 cpc e comunque la violazione dell’art.2118 cc. la società deduce la motivazione apparentein relazione al fatto travisato (esistenza del recesso del datore di lavoro) evidenziando che agli atti non vi era alcuna comunicazione di recesso di Manitalidea spa, presupposto imprescindibile e necessario perché si potesse ritenere maturato il diritto alla corresponsione dell’indennità di mancato preavviso.

3. Il motivo è infondato.

4. Giova premettere che, i n tema di contenuto della sentenza, ilvizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819/2020).

5. Nella fattispecie, la Corte territoriale, con adeguata motivazione che consente di ripercorrere l’iter logico-giuridico seguito, ha sottolineato che, nei verbali di cambio appalto e nelle lettere di assunzione della società subentrante, emergeva incontrovertibilmente che il rapporto di lavoro con la società Manitalidea spa era stato chiuso a seguito della cessazione dell’appalto e che il personale già impiegato era stato successivamente assunto dalla società subentrata nel contratto di appalto.

6. I giudici di seconde cure, pertanto, nella ricostruzione della vicenda in fatto hanno ritenuto che l’originario rapporto di lavoro con Manitalidea spa fosse cessato e che vi era stata una nuova assunzione, a seguito del recesso, con la società subentrante.

7. Si verte in un accertamento di fatto, e non di travisamento della prova (che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio), in relazione ad un fatto desunto dalla interpretazione di atti di autonomia privata, non efficacemente contestati sotto il profilo della violazione dei criteri ermeneutici, di talché esso è insindacabile in questa sede.

8. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 29 co. 2 D.lgs. n. 276/2003, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte di appello ritenuto erroneamente soggette al vincolo solidale le somme richieste a titolo di indennità sostitutiva del preavviso la quale, avendo natura indennitaria, non rientrava tra gli emolumenti aventi natura strettamente retributiva che, secondo i principi affermati in sede di legittimità, sono compresi nell’ambito applicativo dell’art. 29 co. 2 D.lgs. n. 276/2003 ove si prevede la responsabilità solidale del committente dell’appalto.

9. Il motivo è fondato.

10. In primo luogo, deve rilevarsi che la corretta individuazione della natura giuridica dell’indennità sostitutiva del preavviso, se cioè di carattere indennitario, retributivo o risarcitorio, attiene ad una questione di qualificazione giuridica dell’istituto, di competenza del giudice, riguardante una ragione giustificativa della tesi della società basata su un fatto impeditivo che non richiedeva l’espletamento di nuove indagini (Cass. n. 2641/2013; Cass. n. 5051/2016).

11. In secondo luogo, va osservato che, in tema di “trattamenti retributivi” di cui al D.lgs. n. 276/2003, art. 29 co. 2, questa Corte più volte ha affermato che la detta locuzione deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti (Cass. n. 1450/2025; Cass. n. 5247/2022; Cass. n. 23303/2019; Cass. n. 10354/2016).12. E’ sotto questo profilo che, quindi, la responsabilità solidale ex art. 29 co. 2 D.lgs. n. 276/2003 in ordine al pagamento della indennità da parte del responsabile committente deve essere valutata e non con riguardo alla debenza della stessa da parte della recedente.

13. Né può valere che, ai fini previdenziali, la indennità sostitutiva del preavviso sia assoggettata a contribuzione, come rilevato dai giudici di seconde cure conformemente a Cass. n. 17606/2021 per desumerne la natura esclusivamente retributiva, stante appunto l’autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello lavorativo, caratterizzato, rispetto al primo, dai requisiti di corrispettività e sinallagmaticità.

14. Alla stregua di quanto esposto, il secondo motivo del ricorso va accolto, rigettato il primo.

15. La gravata sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame tenendo conto dei citati principi di diritto, avendo riguardo alla duplicenatura dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché al fatto che questa, pur essendo assoggettata a contribuzione, viene in rilievo unicamente allorquando il contratto di lavoro sia risolto. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma, in div