Italian Supreme Court dismisses appeal as judgment extinguished due to plaintiff's withdrawal of the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal judgment extinguished because the plaintiff formally withdrew the lawsuit before the appeal could proceed. Celestina Calabrese, representing herself and her counsel, submitted a declaration of withdrawal which was communicated to the opposing parties, the Revenue Agency, and INPS. Consequently, the court applied Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure to terminate the proceedings without a substantive ruling on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; withdrawal of the lawsuit extinguishes the appeal judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to nella causa vertente tra: CALABRESE CELESTINA, rappresentata e difes a dall’Avv. Prof. Vito A. Martielli, domicilio digitale ; elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Pietro Di Benedetto, domicilio digitale ; giusta procura in atti; ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ; giusta procura in atti; controricorrente nonché contro I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv.
Antonino Sgroi domicilio digitale ; dall’Avv. Emanuele De Rose, d.d. ; dall’Avv. Lelio Maritato d.d. ; dall’Avv. Antonietta Coretti, d.d. ; dall’Avv. Carla D’Aloisio d.d. ; giusta procura in atti; controricorrente Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari , n. 204 - 202 1 , depositata il 15 .0 2 .202 1 , N.R.G. 622-2019; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinunciadi parte ricorrente e comunicazione della stessa alle controparti; P.Q.M Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il giudizio di legittimità con compensazione delle relative spese.
Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,30.4.2025 I