Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, Renato Amilcare, did not act to contest the proposed termination of the case against Dussman Service S.R.L. and the Cooperative Sociale L'Obiettivo. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal of settlement within forty days deems the appeal withdrawn and extinguishes the cassation proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23006/2024 R.G. proposto da : RENATO AMILCARE, elettivamente domiciliato in Foggia Via Roberto Ruffilli, 1, presso lo studio dell’avvocato DE GIOVANNI GIOVANNI PIO (DGVGNN76S15H926A) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro DUSSMAN SERVICE S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE VATICANO, 46, presso lo studio dell’avvocato BOVE EMANUELE (BVOMNL68C16H501J) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PROIETTI FABRIZIO (PRTFRZ57S02H501Z) -controricorrente- nonchè contro COOPERATIVA SOCIALE 'L'OBIETTIVO' ONLUS, elettivamente domiciliato in MANFREDONIA -DOM.
DIGITALE VIA MADDALENA, 117, presso lo studio dell’avvocato PRENCIPE GIUSEPPE (PRNGPP68C01E885G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.421/2024 depositata il 22/03/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.250,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.