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Ordinanza — n. 11438/2025 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court allows Christmas allowance claim for third-country nationals with long-term residence permits after Constitutional Court invalidates residency restrictions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11438/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation dismissed the appeal against the Bologna Court of Appeal's rejection of a Christmas allowance claim. The applicant, a third-country national, argued that the allowance should be granted despite lacking a specific long-term residence permit, relying on a Constitutional Court ruling that invalidated the original residency requirement. The Court held that since the Constitutional Court declared the specific residency clause unconstitutional, the applicant's eligibility now depends solely on their status as a third-country national working in Italy, rendering the long-term residence permit irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 125, l. n. 190/2014; The Christmas allowance is due to third-country nationals working in Italy regardless of the specific type of residence permit, as the requirement for a long-term residence permit was declared unconstitutional and thus no longer applies to eligibility.

Parole chiave

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Christmas allowance eligibility third-country nationals long-term residence permit Constitutional Court ruling social assistance benefit diritto agli assegni per figli assegno di nascita incasso dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 125, l. n. 190/2014
RILEVATO CHE 1.Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Bologna, in riforma della decisione di prime cure, ha rigettato la domanda volta alla corresponsione, all’attuale ricorrente, dell'assegno di natalità di cui all'art. 1, comma 125, l. n. 190/2014.
Art. 2 e 3 Cost.
Art. 16, l. n. 328/2000
2 e 3 Cost., dall'art. 16, l. n. 328/2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
Regolamento (CE) n. 1030/2002
Art. 41, D.Lgs. n. 286 del 1998
20, 21, 24, 31 e 34 CDFUE), nella parte in cui richiedeva ai soli cittadini extracomunitari, ai fini dell'erogazione dell'assegno di natalità, anche la titolarità del permesso unico di soggiorno, anziché la titolarità del permesso di soggiorno e di lavoro per almeno un anno, in applicazione dell'art. 41, D.Lgs.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 11512 del 2024 della Corte di Cassazione
Ordinanza interlocutoria n. 16169 del 2019 della Corte di Cassazione
Sentenza n. 54 del 2022 della Corte Costituzionale
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 36929-2019 proposto da: MEKNI OUSSAMA, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROMINA FILIPPINI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO STUMPO, MARIA PASSARELLI, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO TRIOLO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 484/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 31/05/2019 R.G.N. 291/2018;

Oggetto R.G.N.36929/2019 Cron. Rep. Ud.28/01/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO. RILEVATO CHE 1.Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Bologna, in riforma della decisione di prime cure, ha rigettato la domanda volta alla corresponsione, all’attuale ricorrente, dell'assegno di natalità di cui all'art. 1, comma 125, l. n. 190/2014. 2.Avverso la sentenza ricorre MEKNI OUSSAMA, con ricorso affidato ad un articolato motivo, avverso il quale l'INPS ha resistito con controricorso;

CONSIDERATO CHE 3.i profili di violazione di legge denunciati con il ricorso sono stati già affrontati da questa Corte e risolti, in senso favorevole all’attuale ricorrente, con la sentenza n. 11512 del 2024, della quale si riportano, di seguito, gli snodi argomentativi salienti; 4.com'è noto, la prestazione per cui è causa è stata introdotta dall'art. 1, comma 125, l. n. 190/2014, che, per quanto qui rileva, aveva riconosciuto, "al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno", un assegno di importo pari a 960 euro annui per ogni figlio nato tra il 1.1.2015 e il 31.12.2017 da cittadini italiani o da cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o da cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'art. 9, D.Lgs. n. 286/1998; 5.è parimenti noto che, con ordinanza interlocutoria n. 16169 del 2019, questa Corte, sul presupposto che l'assegno in questione costituisse prestazione di assistenza sociale di contenuto economico, volta alla realizzazione di uno degli interventi finalizzati alla valorizzazione ed al sostegno delle responsabilità familiari, così come previsto, in applicazione dei principi costituzionali fissati dagli artt. 2 e 3 Cost., dall'art. 16, l. n. 328/2000, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 125, l. n. 190/2014, l. n. 190/2014, in relazione agli 3, 31 e 117, comma 1, Cost. (quest'ultimo in riferimento agli artt. 20, 21, 24, 31 e 34 CDFUE), nella parte in cui richiedeva ai soli cittadini extracomunitari, ai fini dell'erogazione dell'assegno di natalità, anche la titolarità del permesso unico di soggiorno, anziché la titolarità del permesso di soggiorno e di lavoro per almeno un anno, in applicazione dell'art. 41, D.Lgs. n. 286 del 1998; 6.infine, con sentenza n. 54 del 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 125, nella sua originaria formulazione (prima, dunque, delle modifiche introdotte dall'art. 3, comma 4, l. n. 238/2021), nella parte in cui escludeva dalla concessione dell'assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è comunque consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002; 7.risulta dalla sentenza impugnata che la prestazione per cui è causa è stata negata precisamente in quanto sprovvisto di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 8.dal momento che, in parte qua, la disciplina di cui all'art. 1, comma 125, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, il tenore dell'art. 1, comma 125, l. n. 190/2014, quale risultante a seguito della declaratoria d'illegittimità costituzionale, priva sostanzialmente di rilevanza, ai fini della concessione della provvidenza di cui trattasi, il motivo per cui in concreto risulta rilasciato il permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, solo rilevando che si tratti di cittadini di paesi terzi ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale o ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale e ai quali sia comunque consentito lavorare; 9.il ricorso, pertanto, va accolto e, per non essere necessari ulteriori esami in fatto, la causa va decisa nel merito con l’accoglimento dell’originaria domanda; 10.il recente assetto sistematico della prestazione pretesa, anche a seguito dell’intervento del Giudice delle leggi, consiglia la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M LaCorte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originaria domanda; s