Cassation court dismisses INPS claim for family allowance due to lack of initial income evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that granted family allowance to a seasonal agricultural worker. Although the appellate court had used its own powers to verify income data, the Supreme Court found the initial complaint lacked sufficient documentation regarding the required income thresholds. Consequently, the Court held that the lower court correctly exercised its officious powers to gather evidence absent from the original pleadings, leading to the rejection of the INPS's request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 437, comma 2, c.p.c.; In social assistance disputes, while a notarial declaration of facts lacks probative value without statutory basis, it may justify officious investigation; however, if the initial complaint fails to allege essential elements of the claimed benefit, the court may exercise officious powers to verify income data absent from the original pleadings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25347-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO; -ricorrente - contro DE VITO SERAFINA; -intimata - avverso la sentenza n. 180/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 28/02/2019 R.G.N. 930/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal Consigliere Dott.
ROSSANA MANCINO. RILEVATO CHE Oggetto R.G.N.25347/2019 Cron. Rep. Ud.28/01/2025 CC 1.con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Catanzaro ha riformato la decisione di prime cure che aveva rigettato la domanda per l’assegno per il nucleo familiare, svolta dall'attuale intimata in qualità di bracciante agricola stagionale prezzo l’azienda di De Vito Ezio, per difetto di allegazione in merito alla sussistenza del requisito reddituale del nucleo familiare e alla percentuale tra il reddito prodotto e il reddito derivante da lavoro dipendente; 2.la Corte di merito ha ritenuto esservi piste probatorie e, muovendo dall’autocertificazione prodotta in sede di gravame, ha esercitato i poteri officiosi per acquisire documentazione dall’Agenzia delle entrate in riferimento ai redditi cumulativi familiari, per gli anni 2013 e 2014, provenienti da lavoro dipendente; 3.avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso , affidato a d un articolato motivo, al quale De Vito Serafina non ha opposto difese;
CONSIDERATO CHE 4.il ricorso, con il quale l'INPS si duole di plurime violazioni di legge, censurando la decisione gravata per avere esercitato i poteri officiosi in assenza di piste probatorie e disattendendo i consolidati principi in tema di oneri circolari di allegazione, è da accogliere in continuità con i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte, con sentenza n. 11353 del 2004; 5.è pur vero che nelle controversie assistenziali, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riferita al requisito reddituale, pur non avendo, in difetto di previsione di legge, valore probatorio, può costituire un principio di prova idoneo a giustificare, con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio tra le parti stesse, un approfondimento istruttorio anche officioso ex art. 437, comma 2, c.p.c.(fra tante, Cass. n. 5471/2023); 6.tuttavia, nella specie, con il ricorso introduttivo la ricorrente si arrestava ad una lacunosa deduzione circa la presentazione della documentazione reddituale, non meglio precisata, con riferimento agli elementi costitutivi della prestazione pretesa, e solo in sede di gravame produceva una mera autocertificazione; 7.la domanda introdotta in giudizio, in tali termini , non si conformava, pertanto, agli oneri di allegazione inerenti alla prestazione pretesa ed azionata in giudizio e, conseguentemente, la Corte di merito ha esercitato i poteri officiosi in assenza, fin dagli atti introduttivi del giudizio , di qualsivoglia allegazione degli elementi costitutivi; 8.in definitiva, il ricorso è accolto e la sentenza cassata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa con il rigetto dell’originaria domanda; 9.l’alterno esito e la condotta della parte intimata che non ha svolto difese avverso l’impugnazione di legittimità dell’ente previdenziale consigliano la compensazione delle spese dell’intero processo;
P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda; spese compen