Cassation court allows INPS appeal, ruling pension start date depends on contribution option request date, not age.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Milan Court of Appeal's decision regarding the start date of a pension for a separate management scheme. The appellant, INPS, argued that the pension should commence upon reaching the statutory age, while the lower court held it began upon the request date. The Supreme Court ruled that since the option to include contributions was exercised via a specific request, the pension's accrual must be calculated from that request date, not the age milestone. Consequently, the lower judgment was overturned and remanded for a new liquidation based on this established principle.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 comma 1 L. 155/1981; Art. 3 D.M. 282/2006: The commencement date of a pension for workers in separate management schemes, when an option to include contributions from the General Insurance Scheme is exercised, is determined by the date of the request for such option, not by the date of reaching the statutory retirement age.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18154-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN; -ricorrente - contro AREZZO FRANCESCO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIANNINA GIUFFRIDA SCIMONE, MASSIMO NAPPI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 157/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 15/02/2019 R.G.N. 554/2018;
Oggetto Opzione contribuzione AGO in gestione separata - decorrenza R.G.N.18154/2019 Cron. Rep. Ud.11/12/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2024 dal Consigliere Dott. ATTILIO FRANCO ORIO. RILEVATO CHE 1.La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda di Arezzo Francesco volta ad accertare il proprio diritto a percepire la pensione di vecchiaia già in godimento, a decorrere, in retrodatazione, dall’1/6/2006, con condanna di INPS al pagamento dei ratei maturati da tale data, nulla più chiedendo per il supplemento di pensione con decorrenza dal giugno 2015 avendo il tribunale dichiarato la cessata materia del contendere a seguito del provvedimento in autotutela adottato dall’INPS.
Il giudice di primo grado aveva ritenuto applicabile l’art. 3 del D.M. 282/2006 circa l’esercizio del diritto di opzione per gli iscritti alla gestione separata di far valere i periodi contributivi maturati presso l’Assicurazione Generale Obbligatoria, in presenza delle condizioni di cui all’art. 1 co. 23 L. 335/1995, alla data del 31/12/2007, avendo il richiedente raggiunto a tale epoca i requisiti anagrafici e contributivi di cui ai commi 7 e 20 del cit. art. 1 L.335/95. La Corte territoriale ha respinto l’appello con cui INPS aveva lamentato l’erronea decisione sulla decorrenza dal compimento dell’età pensionabile in forza dell’art. 6 comma 1 L.155/1981 ritenendo che si tratti di norma non applicabile alla gestione separata istituita 15 anni dopo bensì soltanto alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, dovendosi invece ritenere applicabile alla fattispecie in esame la disciplina dell’art. 1 co.1 L. 184/1997, con decorrenza del trattamento, in caso di cumulo di periodi assicurativi in altre gestioni, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
I giudici di secondo grado, richiamando numerosi precedenti della stessa Corte territoriale, hanno invece sostenuto che la ricongiunzione con il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, ex art. 2 co.26 L. 335/95, dovesse essere retrodatata alla data del compimento dell’età pensionabile (1/6/2006) e non alla data di presentazione della domanda (14/5/2015), avendo l’appellato già raggiunto al 31/12/2007 il perfezionamento dei requisiti anagrafici (57 anni) e contributivi (5 anni) come richiesti ai citati commi 7 e 20 dell’art. 1 L.335/1995 per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, con conseguente godimento della clausola di salvaguardia introdotta dall’art. 1 commi 3, 4, 5 della L. n.243/2004.
È stata ritenuta, quindi, la piena applicazione dell’art. 6 co.1 L. 155/1981 sulla decorrenza del trattamento dal mese successivo alla maturazione dell’età pensionabile.
2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione l’INPS affidandosi ad un unico motivo, illustrato in successive memorie, a cui la parte privata interpone controricorso.
3. La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale dell’11 dicembre 2024. CONSIDERATO CHE 4. Con il primo motivo di ricorso l'Inps denuncia la violazione dell'art. 3 del D.M.2 maggio 1996 n. 282, recante la disciplina dell’assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui all'art. 2 commi 26 e seguenti della legge n. 335 del 1995 in relazione all’art. 360 primo comma n.3 c.p.c. L ’Istituto si duole dell'affermazione della Corte che aveva riconosciuto la decorrenza della pensione dal primo giorno successivo al compimento dell'età pensionabile ed osserva che nell'applicare l'art.6della legge n. 155 del 1981, il giudice di appello non aveva tenuto conto della peculiarità della fattispecie in quanto, con la domanda del 15 maggio 2015 l’Arezzo aveva chiesto ai sensi dell’art. 3 del d.m. n.282 del 1996 il computo della contribuzione posseduta presso la Gestione separata.
Osserva che, in base a detta disposizione, il titolare della pensione poteva scegliere se avvalersi della contribuzioneversata presso AGO, opzione esercitabile ex art. 1 co.23 L.3345/95.Pertanto, non si sarebbe potuto prescindere dalla domanda, espressamente formulata all’istituto ai fini dell’invocato ricongiungimento, e la pensione non avrebbe potuto avere decorrenza anteriore alla domanda stessa. Rileva inoltre che il ricorrente non avrebbe potuto avvalersi, con decorrenza dal giugno 2006 , di un montante contributivo incrementato dall’apporto di contribuzione AGO, entrata nella gestione separata solo a seguito di domanda del maggio 2015; in sintesi, la pensione come liquidata al richiedente non poteva avere una decorrenza anteriore all’esercizio della facoltà di computo nella gestione separata dei contributi accreditati nel FPLD proprio perché, anteriormente alla manifestazione della volontà di avvalersi nella gestione separata dei contributi versati come dipendente, gli stessi non potevano essere oggetto di alcuna valutazione nella gestione separata.
5. Nel controricorso il richiedente precisa di avere esercitato la facoltà di opzione ex art. 3 d.m. 282/96 per conseguire un’anzianità contributiva di 44 anni, di cui 19 in gestione separata, previa verifica di aver già maturato, al 31/12/2007, i requisiti anagrafici e contributivi di cui all’art. 1 commi 7 e 20 della L. 335/95. La pensione andava collegata al possesso dei requisiti di cui alla L. 335/95, osservando che la domanda non è condizione per avere diritto alla prestazione ma è essenziale solo alla sua liquidazione.
6. Il ricorso è fondato per i seguenti motivi. La tematica in esame riguarda la decorrenza degli effetti del ricongiungimento in gestione separata del periodo contributivo coperto dalla A.G.O.: la controversia attiene al quesito se, in caso di cumulo della contribuzione versata in AGO con opzione del ricongiungimento in gestione separata, il diritto alla pensione di vecchiaia presso la gestione separata INPS decorra dal primo giorno successivo a quello del compimento dell’età pensionabile, e cioè dall’1/6/2006 come affermato nella impugnata sentenza, oppure dal giorno di presentazione della domanda amministrativa (14/5/2015).
7. Q uesta Corte, nell’esaminare controversie del tutto sovrapponibili alla presente (cfr.ord. nn. 21361/21, 30256 /21, 30257/22, 36030/23, 15322/24e 26069 / 24 ), ha chiarito che la data di decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia deve essere fissata nella data della domanda amministrativa laddove l’assicurato abbia inteso avvalersi -come è avvenuto nel caso in esame-della facoltà di cui all’art. 3 del d.m. n.262 / 1996, in virtù della quale gli iscritti alla gestione separata possono chiedere, nell'ambito di detta gestione ed al fine di ottenere una pensione unica a carico di essa, il computo della contribuzione versata presso l'AGO e non, come riconosciuto dalla Corte di merito, in base all'art. 6 della legge n.155 del 1981 (che disciplina la decorrenza delle pensioni di vecchiaia) dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile.
7. La Corte d'Appello ha accertato che alla data dell'1 giugno 2006l’Arezzo aveva perfezionato i requisiti anagrafici (57 anni) e contributivi (5 anni) per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia potendo usufruire della clausola di salvaguardia introdotta con la legge n.243 del 2004, la quale attribuiva al lavoratore che avesse maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge stessa, la garanzia di mantenere il diritto alla prestazione pensionistica secondo la previgente normativa. 7.1- Secondo la Corte d'appello, pertanto, alla fattispecie era applicabile l'art. 6 della legge n.155 del 1981 secondo cui "la pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivoa quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti”.
La sentenza impugnata, tuttavia, nel richiamare ed applicare il suddetto art. 6, omette di distinguere la sussistenza dei requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia -che in base alla legge n. 243 del 2004 erano per il ricorrente quelli previgenti- dalla questione della decorrenza della pensione, che non può non essere ancorata alla domanda (sulla distinzione tra momento perfezionativo del diritto a pensione e decorrenza del relativo trattamento si confrontino, tra l'altro, i principi espressi da questa Corte Cass. n.17083 del 2004, n. 5482 del 2012). 7.2 - La necessità della presentazione della domanda trova riscontro nello stesso art. 6 che al secondo comma stabilisce che "Su richiesta dell'interessato la pensione di cui al precedente comma decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa". 7.3 -Nella fattispecie in esame la necessità della domanda trova poi ulteriore fondamento nell'avere il ricorrente esercitato l'opzione di cui all'art. 3 del d.m. n.282/1996 in virtù del quale "gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995". 7.5.
L’esercizio di tale facoltà è soggetto alla presentazione della domanda e pertanto solo da tale data detta contribuzione avrebbe potuto costituire parte dell’ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta. Sul punto, si è affermato un recente e oramai consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità (cfr. le pronunce del 2024 nn. 30650, 29318, 24887, 24815, 24779, 24773, 15438, 15329, 15326) dal quale questa Corte non ritiene di discostarsi.
8. In conclusione, per le considerazioni esposte, il motivo di ricorso deve essere accolto, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio,anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità,alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che si atterrà al menzionato principio di diritto. P.Q.M La Corte accoglie i