Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by two lawyers, challenged a second-instance judgment against a company but remained silent after the court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.26410/2020 R.G. proposto da : FAZZI ALESSIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGRI, 1, presso lo studio dell’avvocato NAPPI MASSIMO (NPPMSM64C06H501D) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NAPPI MARCO (NPPMRC69B06H501P) -ricorrente- contro COMPAGNIA AREA ITALIANA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 10, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE (DLCRFL45R27F839X) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PATERNO' FEDERICA (PTRFRC64D67F839M) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.271/2020 depositata il 18/02/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.152,50 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge