Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The appellant, Banco BPM S.p.A., had not requested a decision on the settlement offer after it was communicated to them. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
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Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16504/2023 R.G. proposto da : BANCO BPM S.P.A., elettivamente domiciliato in MILANO CORSO EUROPA, 13 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato FREDDI MASSIMILIANO (FRDMSM64C09F205L) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DAVERIO FABRIZIO (DVRFRZ54L07F205F) -ricorrente- contro MIANI LUCA, elettivamente domiciliato in MILANO VIA DONATELLO 21 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato PALOTTI ROBERTA (PLTRRT70S70I829D) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.15/2023 depositata il 06/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così dec