Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the Second Instance judgment extinguished because the appellant failed to respond within the mandatory 40-day period. The appellant, Teleasca Vita Crescenza, did not request a decision on the proposed settlement after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a proposed settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.
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Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28347/2022 R.G. proposto da : TELESCA VITA CRESCENZIA, elettivamente domiciliato in POTENZA VIA N. SAURO, 102 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO DANIELA (BNDDNL77L57G942K) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA PROVINCIALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE ISTRUZIONE LAVORO (APOF-IL), elettivamente domiciliato in POTENZA VIA QUATTRO NOVEMBRE 38 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato GUARINO SALVATORE PAOLO (GRNSVT62R10G942G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n.72/2022 depositata il 15/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.152,50 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge