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Decreto — n. 11360/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 11360/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 11360/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23576/2021R.G. proposto da: ANTONINO CARAVETTA, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianluigi Malandrino con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONIS.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Filippo Maria Corbò con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 621 /2021 emessa da lla C orte d ’a ppello di Catanzaro.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 11360/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

Parole chiave

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spese legali anticipi delle spese condanna al pagamento pecuniario dazione in pagamento spese susseguenti rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23576/2021R.G. proposto da: ANTONINO CARAVETTA, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianluigi Malandrino con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONIS.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Filippo Maria Corbò con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 621 /2021 emessa da lla C orte d ’a ppello di Catanzaro.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così de