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Decreto — n. 11358/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 11358/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against the Second Instance judgment extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Tilli Paolo, represented by two lawyers, did not act on the court's proposal for case termination, while the respondent, Samsung Electronics Italia, argued for dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision within forty days of the court's proposal.

Parole chiave

Generato dall'IA
appeal withdrawal statutory time limit procedural extinction Cassation appeal litigation costs spese di mora condanna al pagamento pecuniario termine di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19009/2020 R.G. proposto da : TILLI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. SAVONAROLA, 39, presso lo studio dell’avvocato MAZZA LEONARDO (MZZLRD44D30H501C) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BOMBACCI LORENZO (BMBLNZ73D18D612J) -ricorrente- contro SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIETRO DE CRISTOFARO 40, presso lo studio dell’avvocato LONGARONI UMBERTO (LNGMRT65R30H501T) rappresentato e difeso dall'avvocato VENEZIA ALBERTO (VNZLRT63S12D969P) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.603/2019 depositata il 07/01/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2. 152,50 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di leg