Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings under Art. 380-bis c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Vincenzo De Meo, had not responded to the proposal to define the judgment, while the respondent, Diageo Italia SpA, did not contest the procedural default. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the mutual compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal to define the judgment within forty days results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8963/2021 R.G. proposto da : DE MEO VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RIMINI 14, presso lo studio dell’avvocato CARUSO NICOLETTA ( - ) rappresentato e difeso dagli avvocati SORBELLO GAETANO (SRBGTN45P18F158Y), SORBELLO ANNA LISA (SRBNLS73S55F158N) -ricorrente- contro DIAGEO ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato VESCI GERARDO (VSCGRD46P01H501K) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PACCHIANA PARRAVICINI GIOVANNA (PCCGNN69S50L219Z) controricorrente - ricorrente incidentale - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n.11/2021 depositata il 19/01/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento.