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Ordinanza — n. 11307/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court corrects a material error omitting equal cost sharing for expert fees in a civil procedure order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11307/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered the correction of a material error in a prior order where expert fees were omitted from the cost allocation. The parties argued that the omission was a clerical mistake rather than a substantive ruling, noting that the chamber meeting minutes confirmed the intended equal split. The Court ruled that since the entire process costs were already balanced, the expert fees must also be divided equally, mandating the textual amendment to reflect this parity.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 287 c.p.c.: The Court of Cassation may correct material errors in its own orders when they result from mere omissions or transcription mistakes, provided the substantive intent is clear from the record.

Parole chiave

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material error correction clerical omission remedy equal cost sharing expert fees allocation Cassation self-correction ripetibili dell'avvocato ripartizione delle spese spese di ripristino

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
Art. 287 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 9813/2015
Cass. 22122/2009
Cass. 22962/2004
22122/2009; Cass. 22962/2004); visti gli artt.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA CORREZIONE ERRORE MATERIALE nel procedimento iscritto al n. 21232/2021 R.G. tra COMUNE DI POMEZIA, rappresentato e difeso MAURO CIRO ALESSIO -ricorrente - contro -controricorrenti– per la correzione d’ufficio di errore materiale nell’ordinanza n. 29183/2024 della Corte di Cassazione, pubblicata il 12.11.2024, N.R.G. 21232/20921. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.2.2025 dal Consigliere dott. Roberto Bellé FATTI DI CAUSA rilevato che con decreto del 28.11.2024, su indicazione del giudice relatore ed estensore del provvedimento, è stato rilevato che nel dispositivo dell’ordinanza n. 29183/2024 tra le parti di cui in epigrafe, era stata omessa la dizione in ordine al riparto paritario delle spese di c.t.u., quale conseguenza della compensazione integrale delle spese tra le stesse parti; rilevato che è stato dato avviso alle parti della trattazione in sede camerale RAGIONI DELLA DECISIONE ritenuto che debba procedersi alla correzione dell’omissione di cui al decreto del 28.11.2024 sopra citato; considerato che si è trattato di una mera omissione di trascrizione, risultando, il riparto paritario delle spese di c.t.u., dallo statino dell’adunanza camerale; considerato comunque che, definendosi in sede di giudizio di legittimità, per effetto della cassazione con decisione nel merito, le spese dell’intero processo, doveva procedersi alla regolazione anche dei costi per le consulenze svolte nelle fasi di merito; ritenuto che quei costi, stante la compensazione integrale delle spese, vanno di regola ripartiti paritariamente, trattandosi di incombente svolto nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti (Cass.9813/2015;

Cass. 22122/2009; Cass. 22962/2004); visti gli artt. 391-bis e 287 c.p.c.; P.Q.M La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo dell’ordinanza n. 29183/2024 della Corte di Cassazione, nel senso che dopo le parole “intero processo” si leggano le parole “e ripartizione in misura paritaria delle spese di c.t.u.”. Manda alla Cancelleria per l’annotazione sull’originale del provvedimento. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro del