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Ordinanza — n. 11306/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court allows correction of Cassation order for omitted lawyer fee deduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11306/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to correct a material error in its own prior order regarding the omission of lawyer fee deductions. The opposing parties argued that the original order failed to order the deduction of legal costs for their appointed counsel despite a formal request in their counter-petition. The court ruled that the appropriate remedy for such an omission is the material error correction procedure under Articles 287 and 288 of the Code of Civil Procedure, rather than standard appeals, ensuring procedural efficiency and respecting the constitutional principle of reasonable duration of proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288 c.p.c.; In the absence of specific legislative provisions, the remedy for an omitted pronouncement on a lawyer's fee deduction request is the material error correction procedure, which applies to Cassation rulings and ensures the rapid execution of the defense attorney's right to fees.

Parole chiave

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material error correction lawyer fee deduction Cassation order amendment omitted pronouncement Code of Civil Procedure procedural efficiency defense attorney rights opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 287 c.p.c.
per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non deve essere notificato anche alla parte difesa dall'avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce, ex art. 287 e ss.
Art. 288 c.p.c.
Art. 93, comma 2, c.p.c.
Art. 391-bis c.p.c.
art. 391-bis c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 26 febbraio 2024, n. 5082
Cass. 31 maggio 2023, n. 15302
Cass., S.U., 14 novembre 2024, n. 29432
15302); non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., S.U., 14 novembre 2024, n. 29432).
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA CORREZIONE ERRORE MATERIALE nel procedimento iscritto al n. 16341/2024 R.G. tra ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S. –rappresentato e difeso dall’Avv. Dario MARINUZZI -ricorrente - contro OLIVA Maria Rosa, TESSITORE Ivana, TESSITORE Gilda, quali eredi di TESSITORE Giuseppe, -controricorrenti– per la correzione di errore materiale nell’ordinanza n. 14626/2024 della Corte di Cassazione, pubblicata il 24.5.2024, N.R.G. 34558/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.2.2025 dal Consigliere dott.

Roberto Bellé FATTI DI CAUSA rilevato che le originarie controricorrenti hanno fatto istanza per la correzione dell’errore materiale con riferimento all’ordinanza di cui in epigrafe, per non essersi disposta la distrazione in favore dei loro difensori, nonostante la rituale richiesta formulata nel controricorso; rilevato che l’istanza è stata notificata alla controparte e che è stato dato avviso alle parti della fissazione della causa in adunanza camerale RAGIONI DELLA DECISIONE l’istanza è fondata e va accolta, in quanto nel controricorso delle parti poi risultate beneficiarie del rimborso delle spese legali era contenuta la corrispondente dichiarazione e richiesta di rito; valgono poi i seguenti principi: -in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito non già dagli ordinari mezzi di impugnazione (non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi alla stregua di domanda autonoma), bensì dal procedimento di correzione dell'errore materiale di cui agli artt.287 e 288 c.p.c., il quale, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. (che ad esso si richiama per l'ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese), consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass.26 febbraio 2024, n. 5082); - il ricorso per correzione di errore materiale di una sentenza della S.C. per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese non deve essere notificato anche alla parte difesa dall'avvocato antistatario, atteso che il difensore agisce, ex art. 287 e ss. c.p.c., in forza della procura rilasciatagli nel giudizio concluso con la pronuncia da correggere, non potendosi distinguere una proposizione "in proprio" dell'istanza di distrazione avanzata dal difensore (tale da imporre la notificazione della richiesta di correzione anche alla parte rappresentata) da una proposizione della domanda in rappresentanza di parte e in base all'originaria procura (Cass. 31 maggio 2023, n. 15302); non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., S.U., 14 novembre 2024, n. 29432).

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone che il dispositivo dell’ordinanza n. 14626/2024 di questa Corte, pubblicata il 24.5.2024, nell'ambito del giudizio di cui al NRG n. 34558/2019, sia integrato nel senso che, dopo le parole " accessori di legge", si aggiunga "con distrazione a favore dei difensori antistatari Avv.ti Ettore ed Alfonso Leperino”; manda alla cancelleria per la prescritta annotazione sull'originale del provvedimento. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della