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Decreto — n. 11257/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 11257/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal against the Second Instance judgment of Turin extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, Grittini, challenged an INPS and Revenue Agency decision regarding social security benefits, but remained silent on the proposed settlement. The court ruled that this silence constituted a formal renunciation of the appeal under civil procedure law, leading to the dismissal of the case and the compensation of procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a renunciation of the cassation appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the mutual compensation of costs.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal procedural time limit proposed settlement extinction of proceedings compensation of costs spese susseguenti ripetibili dell'avvocato recupero delle spese esecutive

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.13/2022 depositata il 24/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.13/2022 depositata il 24/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18816/2022 R.G. proposto da : GRITTINI ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII 466, presso lo studio dell’avvocato EBNER MARTINO MARIA (BNRMTN74A23F205K) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro INPS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato DE ROSE EMANUELE (DRSMNL70L12H501W) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati D'ALOISIO CARLA (DLSCRL71H57G482G), MARITATO LELIO (MRTLLE64B22D390K), CORETTI ANTONIETTA (CRTNNT58D53L117B), SGROI ANTONINO (SGRNNN60D29C351B) -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.13/2022 depositata il 24/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate poiché la decisione si fonda sullo ius superveniens e su principi consolidatisi successivamente al deposito del ricorso;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedim