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Ordinanza — n. 11216/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS claim, ruling prescription for percentage contributions runs from tax return balance deadline, not minimum payment date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11216/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed INPS's appeal against the lower court's dismissal of a claim for unpaid percentage contributions. The lower court incorrectly held that the five-year prescription period began when minimum income contributions were due, rather than when the full tax return balance was payable. The Court corrected this error by establishing that the prescription term for percentage contributions runs from the latest possible payment deadline, specifically the date for settling the tax return balance.

Regesto Legislator

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Art. 3 comma 9 l. 335/1995; Art. 18 d.lgs. 241/1997: The prescription period for percentage contributions due to the Merchants' Management runs from the expiration of the deadline for paying the balance based on the tax return, not from the deadline for paying minimum income contributions.

Parole chiave

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prescription period percentage contributions tax return balance merchants management statutory limitation social security claims payment deadlines contributi previdenziali

Disposizioni normative citate

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Art. 2935 c.c.
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione dell’art. 2935 c.c. in relazione agli artt.
Art. 3 comma 9 l. n. 335/1995
63/2002, cit.e, successivamente , dall’art. 37, comma 11, d.l.
Art. 3 comma 9 l. n. 233/1990
63/2002, cit.e, successivamente , dall’art. 37, comma 11, d.l.
Art. 3-bis d.l. n. 384/1992
63/2002, cit.e, successivamente , dall’art. 37, comma 11, d.l.
Art. 18 d.lgs. n. 241/1997
27950 del 2018); che, disponendo l’art. 18, d.lgs.
Art. 17 d.P.R. n. 435/2001
Art. 1 d.P.C.M. 6.6.2012
27950 del 2018); che, disponendo l’art. 18, d.lgs.
Art. 55 r.d.l. n. 1827/1935
art. 2935 c.c
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione dell’art. 2935 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 27950 del 2018
1827/1935, secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui “in cui i singoli contributi dovevano essere versati” (Cass. n. 27950 del 2018); che, disponendo l’art.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 575-2022 proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI; -ricorrenti - contro FIORAVANTE GIORDANO; -intimato - avverso la sentenza n. 352/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 23/06/2021 R.G.N. 403/2020;

Oggetto Contributi previdenziali R.G.N.575/2022 Cron. Rep. Ud.12/02/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 23.6.2021, la Corte d’appello di Salerno ha confermato la pronuncia di primo grado, che aveva dichiarato prescritto il credito per contributi a percentuale dovuti alla Gestione commerciantie fatto valere dall’INPS nei confronti di Giordano Fioravante con riferimento ai redditi prodotti nel 2011; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che Giordano Fioravante è rimasto intimato; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 12.2.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione dell’art. 2935 c.c. in relazione agli artt. 3, comma 9, l. n. 335/1995, 1, l. n. 233/1990, 3-bis, d.l. n. 384/1992 (conv. con l. n. 438/1992), 18, d.lgs. n. 241/1997, 2, d.l. n. 63/2002 (conv. con l. n. 112/2002), 17, d.P.R. n. 435/2001, nonché al d.P.C.M. 6.6.2012, per avere la Corte di merito ritenuto che la prescrizione dei contributi a percentuale decorresse dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi sul minimale di reddito e non dalla scadenza del termine per il pagamento del saldo, da identificarsi a sua volta con quello previsto per il versamento delle somme a saldo dovute in base alla dichiarazione dei redditi; che il motivo è fondato; che questa Corte ha da tempo chiarito che, in tema di contributi c.d. a percentuale, pur essendo il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva costituito dall’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall’ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, coerentemente con il principio generale di cui all’art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui “in cui i singoli contributi dovevano essere versati” (Cass. n. 27950 del 2018); che, disponendo l’art. 18, d.lgs. n. 241/1997, che “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”, il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dall’art. 17, comma 1, d.P.R. n. 435/2001 (nel testo ratione temporis vigente, per come modificato dall’art. 2, d.l. n. 63/2002, cit.e, successivamente , dall’art. 37, comma 11, d.l. 4 luglio 2006, n. 223) al 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l’anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti; che erroneamente, pertanto, i giudici territoriali hanno ancorato il termine di decorrenza della prescrizione alla data prevista per il versamento dei contributi sul minimale di reddito, essendo in questione la contribuzione dovuta sull’eccedenza rispetto al minimale e calcolata in percentuale sul reddito complessivamente prodotto per l’anno 2011; che, anche a prescindere dalla circostanza che l’art. 1, d.P.C.M. 6.6.2012 ha differito al 9.7.2012 il termine scadente il 16giugno precedente, risulta evidente che, alla data del 30.5.2017, in cui pacificamente pervenne l’atto interruttivo della prescrizione dei contributi per cui è causa (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), il termine quinquennale di cui all’art. 3, comma 9, l. n.335/1995, non era spirato; che il ricorso, pertanto, va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che si atterrà al seguente principio di diritto:

“la prescrizione dei contributi a percentuale dovuti alla Gestione commercianti decorre non già dal momento fissato per il versamento dei contributi sul minimale di reddito, bensì dal momento in cui spira il termine per il versamento a saldo delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”; che il giudice designato provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione; P.Q.M La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che