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Ordinanza — n. 11214/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific challenge to the final judgment on non-profit status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11214/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the INPS's appeal inadmissible because it failed to specifically challenge the final judgment regarding the association's non-profit status. While the INPS argued the lower court erred by not verifying the lack of profit motive, the court noted this issue was already definitively settled in the appealed decision. Consequently, the appeal was rejected for being extraneous to the ratio decidendi of the final ruling.

Regesto Legislator

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Art. 67 comma 1 lett. m) TUIR; Art. 366 n. 4 c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds do not specifically target the final judgment's reasoning, as unchallenged factual findings become res judicata and cannot be the basis for a new complaint.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility res judicata internal non-profit status verification specific challenge requirement ratio decidendi extraneous cooperativa di previdenza obbligo contributivo attività sottoposta a contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 67 comma 1 lett. m) TUIR
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 1, lett.
Art. 366 n. 4 c.p.c.
Art. 380-bis.1 comma 2 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1341 del 2024
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 38385-2019 proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI; -ricorrenti - contro ISOLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato ELIO LUDINI, rappresentata e difesa dall'avvocato BIANCAMARIA STIVANELLO;

Oggetto Contributi previdenziali R.G.N.38385/2019 Cron. Rep. Ud.12/02/2025 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 152/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 13/06/2019 R.G.N. 85/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 13.6.2019, la Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma, per quanto qui rileva, delle statuizioni di primo grado, ha accolto l’opposizione proposta da Isola ASD avverso la cartella esattoriale con cui le era stato ingiunto di pagare all’INPS somme per contributi dovuti alla Gestione ex ENPALS in relazione ad impiegati addetti a mansioni amministrative, confermando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva accolto l’opposizione in relazione ai contributi pretesi pergli istruttori sportivi; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che Isola ASD ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 12.2.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. m), T.U. n. 917/1986, per avere la Corte di merito ritenuto che l’odierna controricorrente avesse diritto a beneficiare dell’esenzione contributiva senza accertare la sussistenza del requisito dell’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro;che, al riguardo, va rilevato che i giudici territoriali hanno dato atto “che il Tribunale […] ha accertato che l’Associazione Isola è in possesso dei requisiti soggettivi per l’esenzione ex art. 67 comma I lett.

m) TUIR, e cioè l’iscrizione al CONI, ed haescluso la natura commerciale dell’Associazione medesima”, soggiungendo che, non essendo stati tali punti “specificamente censurati” dall’appello dell’odierno ricorrente, le relative statuizioni erano “divenute oramai definitive” (così la sentenza impugnata, pagg. 8-9); che, tanto premesso, risulta evidente che i giudici territoriali, lungi dal non compiere quell’accertamento la cui omissione costituisce la ragione di doglianza dell’Istituto ricorrente, hanno semmai dato atto che esso era stato compiuto dal giudice di prime cure e, constatato che le sue risultanze non erano state oggetto di gravame, hanno inevitabilmente rilevato l’avvenuta formazione del giudicato interno; che, non avendo l’INPS in alcun modo censurato tale statuizione, il ricorso risulta inammissibile, siccome estraneo alla ratio decidendidella sentenza impugnata; che, sul punto, merita di essere ribadito che il motivo di ricorso per cassazione dev’essere costituito dall’enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea, di talché la mancata considerazione delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, che l’art. 366 n. 4 c.p.c. sanziona con l’inammissibilità (così, da ult., Cass. n. 1341 del 2024); che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 8.200,00, di cui € 8.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricors