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Ordinanza — n. 11213/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling self-employed capital income is not subject to commercial management contributions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11213/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that exempted capital income from social security contributions. The INPS argued that all business revenues should be taxable for contribution purposes, while the lower court distinguished between active business income and passive capital gains from shareholding. The court upheld the distinction, ruling that only active entrepreneurial income falls within the mandatory contribution base, thereby dismissing the INPS's claim.

Regesto Legislator

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Art. 3-bis, l. n. 438/1992; Art. 55, d.P.R. n. 917/1986: A self-employed worker must include total business income in the contribution base, but passive capital income from shareholding without active work is excluded.

Parole chiave

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self-employed contributions capital income exclusion commercial management social security base passive income tax INPS liability business activity requirement contributi previdenziali

Disposizioni normative citate

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Art. 3-bis, l. n. 438/1992
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis, l. n. 438/1992, recante conversione in legge del d.l.
Art. 55, d.P.R. n. 917/1986
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del co

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21540 del 2019
917/1986), ma non anche i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali che non si accompagni a prestazione di attività lavorativa (Cass. n. 21540 del 2019, alla quale hanno dato continuità Cass.
Cass. nn. 18594 e 19001 del 2020
21540 del 2019, alla quale hanno dato continuità Cass. nn. 18594 e 19001 del 2020 e da ult., a seguito di rimessione disposta dalla Sesta sezione civile di questa Corte, Cass.
Cass. n. 18892 del 2023
18594 e 19001 del 2020 e da ult., a seguito di rimessione disposta dalla Sesta sezione civile di questa Corte, Cass. n. 18892 del 2023: cfr.
Cass. nn. 27023 del 2023 e 29961 del 2024
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14873-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO; -ricorrente - contro CATTERINA GUSELLI, in qualità di amministratore di sostegno di CALZI FRANCESCO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIRGILIO 8, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MUSTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA FORTUNAT; -controricorrente - Oggetto Contributi lavoratori autonomi R.G.N.14873/2019 Cron.

Rep. Ud.12/02/2025 CC avverso la sentenza n. 1687/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 06/11/2018 R.G.N. 525/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 6.11.2018, la Corte d’appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva annullato l’avviso di addebito con cui l’INPS aveva ingiunto a Francesco Calzi il pagamento di differenze contributive in relazione ai redditi percepiti da lui e dai suoi coadiutori familiari quali quotisti di Calzi s.r.l., in aggiunta a quelli derivanti dall’attività svolta dall’impresa familiare per la quale essi sono iscritti nell’apposita Gestione commercianti; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che Francesco Calzi, in persona dell’amministratore di sostegno Catterina Guselli, ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 12.2.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis, l. n. 438/1992, recante conversione in legge del d.l. n. 384/1992, in connessione con la legge n. 233/1990, per avere la Corte di merito ritenuto che i redditi di capitale percepiti dall’odierno controricorrente e dai suoi coadiutori familiari quali socie amministratori di Calzi s.r.l. non potessero essere assoggettati all’imponibile contributivo dovuto alla Gestione commercianti; che il motivo è infondato, essendosi chiarito che il lavoratore autonomo, che sia iscritto alla competente gestione in relazione ad un’attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, deve bensì includere nella base imponibile sulla quale calcolare i contributi la totalità dei redditi d’impresa così come definita dalla disciplina fiscale, vale a dire quelli che derivano dall’esercizio di attività imprenditoriale (art. 55, d.P.R. n. 917/1986), ma non anche i redditi di capitale, quali quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali che non si accompagni a prestazione di attività lavorativa (Cass. n. 21540 del 2019, alla quale hanno dato continuità Cass. nn. 18594 e 19001 del 2020 e da ult., a seguito di rimessione disposta dalla Sesta sezione civile di questa Corte, Cass. n. 18892 del 2023: cfr. da ult.

Cass.nn. 27023 del 2023 e 29961 del 2024); che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi tuttavia le spese del giudizio di legittimità per le medesime ragioni indicate da Cass. n. 18892 del 2023, cit.; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del co