Italian Supreme Court dismisses INPS appeal regarding sports activity contributions and no-tax area thresholds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the INPS's cassation appeal against a lower court ruling that exempted certain sports activities from social security contributions. The INPS argued that the workers' activities lacked professional status and exceeded fiscal thresholds, while the Association contended their services were professional and taxable. The court upheld the lower court's decision, ruling that the specific nature of the activities and the low compensation amounts fell within the 'no-tax area' exemption, thereby precluding social security liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3, comma 1, n. 2, d.lgs. C.p.S. n. 708/1947; Art. 67, comma 1, lett. m), T.U. n. 917/1986: Compensations paid to amateur sports practitioners are exempt from social security contributions if they lack professional character and fall within the fiscal no-tax area threshold.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14872-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO; -ricorrente - contro ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ANIMATORI PROFESSIONISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALERIO PUBLICOLA 67, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA ROSSI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ERNESTO RUSSO; -controricorrente - Oggetto Contributi previdenziali R.G.N.14872/2019 Cron.
Rep. Ud.12/02/2025 CC avverso la sentenza n. 951/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/11/2018 R.G.N. 484/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 6.11.2018, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da ASD Animatori Professionisti avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS le aveva ingiunto il pagamento di somme per contributi dovuti alla Gestione ex ENPALS e omessi in danno di n. 147 collaboratori impiegati in servizi di animazione turistico-sportiva; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura; che ASD Animatori Professionisti ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 12.2.2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 5, d.P.R. n. 633/1972, e 3, comma 1°, n. 2, d.lgs. C.p.S. n. 708/1947, per avere la Corte di merito ritenuto che non fosse stata data prova dei presupposti dell’obbligazione contributiva assumendo come parametro una normativa (quella fiscale) affatto estranea alla vicenda per cui è causa; che, con il secondo motivo, l’INPS lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 5, d.P.R. n. 633/1973, e dell’art. 3, comma 1°, n. 2, d.lgs. C.p.S. n. 708/1947, per avere la Corte territoriale ritenuto che i compensi percepiti dai lavoratori coinvolti nell’accertamento ispettivo trovassero causa in prestazioni riconducibili all’ambito delle attività sportive e sprovviste del requisito della professionalità; che, con il terzo motivo, l’INPS si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 3, d.lgs. Cp.S. n. 708/1947, e 67, comma 1°, lett. m), T.U. n. 917/1986, per avere la Corte di merito escluso l’assoggettabilità alla contribuzione dei compensi percepiti dai lavoratori oggetto dell’accertamento ispettivo in quanto inferiori alla soglia di € 7.500,00 annui; che i tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure; che, in punto di fatto, va premesso che i giudici territoriali hanno escluso che i lavoratori coinvolti nell’accertamento ispettivo potessero essere considerati animatori turistici, essendo piuttosto emerso dall’istruttoria che la loro attività, svolta in forza di contratti di prestazione sportiva dilettantistica, “era inserita nell’ambito di uno specifico progetto finalizzato alla promozione dell’attività sportiva/motoria come risulta dalla maggior parte delle iniziative programmate (camminata sulla sabbia ed in acqua, giro in bici alla scoperta del territorio, risveglio muscolare, acquagym, giochi dinamici, zumba, scuola di ballo, etc.)”, e che, in relazione al contenuto degli accordi, all’apporto fornito dai lavoratori (“nella stragrande maggioranza trattasi di periodi non continuativi e di breve durata”) e all’importo e alla causale dei compensi percepiti (imputati a titolo di rimborso spese e tutti rientranti entro la soglia di € 7.500,00, “limite allora vigente per la c.d. no tax area”), difettava altresì “il requisito della professionalità” della prestazione; che, tanto premesso in fatto, affatto correttamente i giudici territoriali hanno escluso l’assoggettabilità dei compensi alla contribuzione dovuta alla Gestione ex ENPALS, non trattandosi in specie di “animatori in strutture ricettive connesse all’attività turistica”, ex art. 3, comma 1°, n. 2, d.lgs. C.p.S. n. 708/1947, e avendo questa Corte chiarito che la corresponsione ai prestatori di attività sportiva dilettantistica resa in favore di enti sportivi della medesima natura di compensi sussumibili nella nozione fiscale di “redditi diversi” (i quali, entro la soglia prevista dall’art. 69, comma 2, T.U.I.R., vigente ratione temporis, di € 7.500,00 per anno d’imposta, sono fiscalmente neutri), non dà luogo a contribuzione in favore della Gestione ex ENPALS, purché tali compensi risultino corrisposti nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e non abbiano carattere di prestazioni professionali (così Cass. n. 41397 del 2021 e succ. conf.); che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 4.700,00, di cui € 4.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove