Supreme Court corrects Cassation Order awarding Inps litigation costs to the wrong party due to clerical error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court granted a correction request to fix a clerical error in a previous ruling regarding litigation costs. The original order mistakenly ordered the appellant to pay the Inps, whereas the Inps was the losing party. The court corrected the text to order the Inps to pay the correct amount to the appellant's lawyer.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 bis c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: The remedy for material error allows the court to correct clerical mistakes where the original decision's intent was clear but the text was erroneous.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PALUMBO ANTONIO, rappresentato e difeso1880 dall'avvocato BENEDETTO GUGLIELMO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 3489/2018 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 15/10/2018 R.G.N. 112/2015;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del08/04/2025 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.Numero registro generale 12673/2019Rilevato che: Numero sezionale 1880/2025Numero di raccolta generale 11209/2025Con sentenza del giorno 15.10.2018 n. 3489, la Corte d’appellDoat a pubblicazione 28/04/2025di Roma rigettava l’appello principale dell’Inps e accoglievaparzialmente l’appello incidentale di Antonio Furno Palumboavverso la sentenza del Tribunale di Latina che avevariconosciuto il diritto del Furno Palumbo alla pensione dianzianità con decorrenza dalla data della domandaamministrativa a seguito del riconoscimento del dirittoall’applicazione del beneficio di cui all’art. 13 comma 8 dellalegge n. 257/92, per essere stato esposto a polveri di amiantoa livelli superiori a quelli di legge, nell’esercizio della sua attivitàlavorativa.Il Tribunale, accogliendo la domanda che, come detto, facevadecorrere la pensione di anzianità dalla domandaamministrativa, aveva respinto l’ulteriore domanda delricorrente di risarcimento del danno per il mancatoriconoscimento della prestazione dalla data in cui gli era statopoi riconosciuto il diritto.La Corte d’appello, per quanto ancora d’interesse, oltre aconfermare la sentenza di primo grado ha accolto parzialmentel’appello incidentale riconoscendo, inoltre, al Furno Palumbol’importo di € 188.178,32 calcolato tenendo in considerazionel’ammontare di tutti i ratei di pensione dovuti e non corrispostidall’Inps dalla data del 15.3.96 (presentazione della domandaamministrativa) al 31.12.01, anche perché tale conteggio nonrisultava essere stato debitamente contestato dall’Istituto, chesi era limitato ad eccezioni del tutto generiche sul punto.Rigettava, invece, la parte dell’appello incidentale riferito allarichiesta di accertamento della sussistenza anche di un dannoesistenziale dovuto al mancato riconoscimento dellarivalutazione pensionistica.Numero registro generale 12673/2019Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ricorre perN umero sezionale 1880/2025Numero di raccolta generale 11209/2025cassazione, sulla base di un motivo, mentre Furno PalumbDoat a pubblicazione 28/04/2025Antonio ha resistito con controricorso.Il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni dall’adozione della decisione in camera diconsiglio.Considerato che:Con il motivo di ricorso, l'istituto previdenziale deduce il vizio diviolazione di legge, in particolare, dell'art. 22 della legge n.153/69 e dell’art. 10 comma 6 del d.lgs. n. 503/92, in relazioneall’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appelloaveva erroneamente riconosciuto il diritto del Furno Palumboalla percezione della pensione di anzianità con decorrenzadall’aprile 1996, in difetto del requisito della preventivacessazione dell’attività lavorativa, quindi, in difetto di uno deipresupposti per l’ottenimento della pensione.Il motivo è inammissibile; infatti, per quanto accertato dallaCorte d’appello, ad avviso dell’Inps, il ricorrente in primo gradoaveva solo chiesto il risarcimento del danno, mentre il giudicedi primo grado gli avrebbe riconosciuto il diritto alla pensionedalla domanda amministrativa.In ragione di ciò l’Inps, in appello, ha contestato il vizio diultrapetizione da parte del giudice di primo grado, che però èstato reputato insussistente da parte della Corte territoriale, inquanto la domanda del ricorrente era volta al riconoscimentodel diritto a pensione e al conseguente risarcimento del danno,corrispondente a tutti i ratei non erogati nel periodo incontestazione.
Inoltre, l’Inps, con il secondo motivo di gravameha eccepito la decadenza dalla possibilità di esperire l’azionegiudiziaria da parte del pensionato, per l’assenza della previapresentazione della domanda amministrativa per l’ottenimentodella pensione che però, la Corte territoriale ha respinto, pNeurmcehroé re gistro generale 12673/2019Numero sezionale 1880/2025tale eccezione era stata avanzata solo in grado di appellNou.m e ro di raccolta generale 11209/2025Nel presente giudizio di legittimità, l’Istituto previdenziaDleat a pubblicazione 28/04/2025propone, per la prima volta e quale unico motivo di ricorso incassazione, la questione della mancanza dei presupposti perl’ottenimento della pensione e cioè il difetto del requisito dellapreventiva cessazione dell’attività lavorativa, inteso quale unodei presupposti indefettibili per l’ottenimento della pensione:ma ciò, come detto, per la prima volta in questa sede, conconseguente inammissibilità tardività del proposto motivo diricorso in cassazione.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate comein dispositivo.Sussistono i presupposti per il versamento da parte delricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato atitolo di contributo unificato.
P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.Condanna il ricorrente a pagare all’Inps le spese di lite, cheliquida nell’importo di € 5.000,00, oltre € 200,00, per esborsi,oltre il 1% per spese generali, oltre accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ovedovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, anorma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8.4.25.Il PresidenteNumero registro generale 12673/2019Numero sezionale 1880/2025Numero di raccolta generale 11209/2025Data pubblicazione 28/04/2025Numero registro generale 4474/2026Numero sezionale 2595/2026Numero di raccolta generale 20668/2026AULA 'B'Data pubblicazione 18/06/2026OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E CorrezioneerroreSEZIONE LAVOROmaterialeComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:R.G.N. 4474/2026Dott.
FABRIZIA GARRI - Presidente - Cron.Rep.Dott. MARIA CASOLA - Consigliere - Ud. 25/05/2026Dott. FABRIZIO GANDINI - Consigliere -Dott. RICCARDO ROSETTI - Consigliere -Dott. LUCA SOLAINI - Rel. Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZA CORREZIONE ERRORE MATERIALEsul ricorso 4474-2026 proposto da:dall'avvocato BENEDETTO GUGLIELMO;- ricorrente per correzione -controI.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI,2595 LUIGI CALIULO, LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN;- controricorrente per correzione -per la correzione della ordinanza n. 11209/2025 della CORTESUPREMA DI CASSAZIONE di Roma, depositata il 28/04/2025R.G.N. 12673/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/05/2026 dal Consigliere Dott.
LUCA SOLAINI.Rilevato cheNumero registro generale 4474/2026Antonio Furno Palumbo ha proposto ricorso per la correzione dNi umero sezionale 2595/2026Numero di raccolta generale 20668/2026errore materiale ex art. 391 bis c.p.c. contro l’ordinanza n.Data pubblicazione 18/06/202611209/2025 emessa l’ 8.4.2025 e pubblicata il 28.4.2025, concui questa Corte, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Inps,ma ha condannato il ricorrente (invece che l’Inps soccombente)a pagare le spese di lite quantificate in € 5.000,00, oltre €200,00 per esborsi, oltre l’1% per spese generali (invece che il15%), oltre accessori di legge, senza disporre la distrazione infavore del procuratore dichiaratosi antistatario (p. 4 dellasentenza corrigenda, rigo 19 e rigo 21).Rileva il Collegio che gli errori indicati costituiscono frutto dimera disattenzione, emendabile attraverso il ricorso al rimediodella correzione dell'errore materiale; pertanto, il ricorso vaaccolto nei termini che seguono, come riportati in dispositivo.Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presenteprocedimento (Cass.
Sez. un. 9438 del 2002; Cass. n. 10203del 2009; Cass. n. 21213 del 2013).P.Q.M.Dispone che nella ordinanza di questa Corte di cassazione n.11209/2025 nella parte dispositiva e, precisamente, al rigo 19,in luogo di “condanna il ricorrente a pagare all’Inps le spese dilite” deve leggersi ed intendere “condanna l’Inps a pagare ail 1% per spese generali, oltre accessori di legge” deve leggersie intendere “oltre il 15% per spese generali, oltre accessori dilegge, da distrarsi in favore dell’avvocato Benedetto Guglielmo”.Dispone che la cancelleria provveda alle conseguentiannotazioni.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.5.2026.Il PresidenteNumero registro generale 4474/2026Numero sezionale 2595/2026Numero di raccolta generale 20668/2026Data pubblicazione 18/06/2026Documento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.