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Ordinanza — n. 11208/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses first two motives regarding social security contributions but allows the third for procedural omission.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11208/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court dismissed the first two grounds challenging the lower court's ruling on social security contributions for a family collaborator. The court held that the employer must pay contributions on the collaborator's total business income, including earnings from their role as a silent partner in a limited partnership. However, the third motive was accepted because the appellate court completely ignored the plaintiff's specific request to declare the non-applicability of the tax evasion regime.

Regesto Legislator

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Art. 1, 2 L. 233/1990; Art. 3 bis D.L. 384/1992: The employer's obligation to pay social security contributions extends to the total business income of the collaborator, including earnings derived from their status as a silent partner in a limited partnership.

Parole chiave

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social security contributions family collaborator limited partnership business income procedural omission tax evasion regime Cassation ruling categoria contributiva

Disposizioni normative citate

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Art. 1, 2 L. 233/1990
29779 del 2017 ), poiché attribuisce rilievo «(al)la totalità»dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, non parlando più della sola attività che dà titolo all'iscrizione alla gestione di cui alla legge nr.233 del 1990, art. 1 .
Art. 3 bis D.L. 384/1992
438 del 1992), all’art. 3 bis ha, però, stabilito che: «A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui allaL.
Art. 360 nr. 4 c.p.c.
14.È fondato, invece, il terzo motivo , con cui – ai sensi dell’art. 360 nr. 4 c.p.c.- è dedotta l’om essa pronuncia sulla domanda di accertamento della inapplicabilità del regime dell’evasione contributiva.
Art. 366 nr. 6 c.p.c.
Art. 369 nr. 4 c.p.c.
Art. 112 cod. proc. civ.
12 del ricorso introduttivo e riproposta nella memoria di costituzione in appello, pag.11) così violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato exart. 112 cod.proc.civ.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
art. 118 disp.att.c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 18892 del 2023
Cass. nr. 29779 del 2017
18892 del 2023 con richiamo, tra le altre, a Cass. nr. 29779 del 2017 ), poiché attribuisce rilievo «(al)la totalità»dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, non parlando più della sola attività che dà titolo all'iscrizione alla gestione di cui alla legge nr.233 del 1990, art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 12059-2021 proposto da: ROSATI LAURA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MAGLIANO SABINA 24, presso lo studio dell'avvocato CRISTINA IPPOLITI, rappresentata e difesa dagli avvocati ALESSANDRO LUCCHETTI, ALBERTO LUCCHETTI; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO; -controricorrenti - Oggetto Art 2 L.R.G.N.12059/2021 Cron. Rep. Ud.12/02/2025 CC avverso la sentenza n. 238/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 28/10/2020 R.G.N. 369/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dallaConsigliera Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:

1. La Corte di appello di Ancona, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da Laura Rosati, titolare di impresa artigiana, avente ad oggetto contributi relativi a d una collaboratrice familiare per redditi di quest’ultima derivanti dalla partecipazione ad una società in accomandita semplice, in qualità di socia accomandante.

2. Avverso la decisione, ha proposto ricorso la parte in epigrafe, con tre motivi. Ha resistito l’Inps,con controricorso. CONSIDERATO CHE: 3.Con il primo motivo, è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge nr. 233 del 1990 nonché dell'art.3 bis D.L. nr. 384 del 1992 (convertito in legge nr. 438 del 1992) per avere la sentenza posto a carico del titolare dell'impresa artigiana o commerciale l'obbligo di pagare i contributi del coadiutore per redditi generati presso diversa impresa. 4.Con il secondo motivo, è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt.3, 38, comma 2, e 53 Cost. per avere la sentenza impugnata posto a carico del titolare dell'impresa artigiana l'obbligo di pagare i contributi del coadiutore, generati dalla partecipazione in diversa società di persona, nonostante non sussista, per il titolare dell'impresa artigiana/ commerciale, alcuno strumento per conoscere tali redditi né alcun beneficio derivante da tali redditi. 5.I primi due motivi vanno congiuntamente esaminati e sono infondati. 6.Come chiarito nella sentenza impugnata, la questione controversa riguarda l’individuazione del soggetto obbligato al pagamento della contribuzione, per il reddito di impresa del collaboratore, derivante dapartecipazione a società dipersone.

In particolare, si discute dell'obbligo contributivo dell'odierna ricorrente, titolare di impresa artigiana, in relazione ad una coadiutrice che, nel biennio 2012/2013, oltre a svolgere l'attività di lavoro autonomo in favore della impresa artigiana è stata, altresì, socia accomandante di una società in accomandita semplice, percependoun reddito in virtù di detta partecipazione. La ricorrente, nell'adempiere l'obbligo di pagamento della contribuzione a percentuale con riferimento alla collaboratrice, non ha, però, computatotale reddito di impresa .

Secondo la Corte di appello, invece, il titolare della impresa artigiana(salvo rivalsa) deve pagare la contribuzione anche sul reddito che lacollaboratrice percepisce per la partecipazione alla società in accomandita semplice e non solo su quello ottenuto presso l’impresa artigiana.

7. L a raggiunta statuizione è conforme a gl i indirizzi di questa Corte.

8. L’ art. 2 della legge nr. 233 del 1990 prevede che: « Il titolare dell'impresa artigiana o commerciale è tenuto al pagamento dei contributi di cui all'articolo 1 per sé e per i coadiuvanti e coadiutori, salvo diritto di rivalsa».I contributi di cui all’art. 1 sono « pari al 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini IRPEF, relativo all'anno precedente». 9.Il successivo D.L. n r . 384 del 1992 ( conv ertito con modificazioni dallalegge nr. 438 del 1992), all’art. 3 bis ha, però, stabilito che: «A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui allaL. 2 agosto1990, n. 233, art. 1, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi sì riferiscono».

10. Nell’interpretare le disposizioni che precedono, la Corte ha osservato, da un lato, che l’art. 3 bis « r ealizza chiaramente un ampliamento della base imponibile contributiva»(Cass . nr. 18892 del 2023 con richiamo, tra le altre, a Cass. nr. 29779 del 2017 ), poiché attribuisce rilievo «(al)la totalità»dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, non parlando più della sola attività che dà titolo all'iscrizione alla gestione di cui alla legge nr.233 del 1990, art. 1 .

11. Dall’altro , la Corte ha chiarito che « i redditi di società in accomandita semplice sono redditi di impresa, anche se relativi al socio come accomandante e vanno computati […] nella base imponibile contributiva» di cui al cit. art 3 bis ( v. pronunce citate). 12.Consegue, pertanto, che l’obbligo di versamento della contribuzione, in capo al titolare dell’impresa artigiana, ai sensi dell’art. 2 della legge nr 233 del 1990, si estende alla totalità dei redditi d’impresa percepiti dal coadiutore, ivi compresi quelli derivanti dalla sua qualità di socio in società di persone. 13.Sui dubbi di costituzionalità adombrati con il secondo motivo, è sufficiente osservare come la disciplina in esame abbia superato il vaglio della Corte Costituzionale, come già rilevato nei precedenti richiamati, alle cui argomentazioni, anche a detti fini, integralmente si rinvia, ai sensi dell’art. 118 disp.att.c.p.c. 14.È fondato, invece, il terzo motivo , con cui – ai sensi dell’art. 360 nr. 4 c.p.c.- è dedotta l’om essa pronuncia sulla domanda di accertamento della inapplicabilità del regime dell’evasione contributiva. 15.Le cens ure, illustrate nel rispetto de l le prescrizioni desumibili dagli artt. 366 nr. 6 e 369 nr. 4 c.p.c., evidenziano come la Corte di appello abbia totalmente omesso di provvedere in ordine alla domanda in oggetto (formulata a pag. 12 del ricorso introduttivo e riproposta nella memoria di costituzione in appello, pag.11) così violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato exart. 112 cod.proc.civ. 16.Conclusivamente, va accolto il terzo motivo, rigettati gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Ancona senza vincolo di diversa composizione , trattandosi di rinvio restitutorio.

Il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte accoglie il terzomotivo di ricorso, rigettati gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Ancona, che prov