Cassation court allows INPS appeal, ruling pensionable income cap applies to 'quota B' for show workers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the INPS's appeal against the Rome Court of Appeal, quashing the lower court's decision regarding Gaetano Sperandeo's pension. The lower court had incorrectly excluded the statutory daily income cap when calculating the 'quota B' portion of the pension for show workers. The Court reaffirmed that this income ceiling remains valid and compatible with the Constitution, rejecting the argument that the new legislation abrogated the previous limit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12, seventh comma, DPR 1420/1971; Art. 4, comma 8, D.Lgs. 182/1997: The daily pensionable income ceiling established by the 1971 decree remains applicable to the 'quota B' of pensions for show workers, as it has not been abrogated and constitutes an essential element of the compensatory system.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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NANZA sul ricorso 6841-2023proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso , da gli avvocat i SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, GIUSEPPINA GIANNICO, LIDIA CARCAVALLO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA,VIA CESARE BECCARIA, 29 – ricorren te – contro SPERANDEO GAETANO –intimato – per la cassazione della sentenza n. 3346 del 20 22 del la CORTE D’APPELLO DI ROM A , depositata il 2 6 settembre 20 22 (R.G.N. 3313/2020).
Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 31 gennaio2025 dal Consigliere A ngelo Cerulo. R.G.N.6841/2023 Cron. Rep. C.C. 31/1/2025 giurisdizione Pensione spettante ai lavoratori dello spettacolo. Determinazione della “quota B”. -2 - FATTI DI CAUSA 1.– Con sentenza n. 3 346 del 20 22 , depositata il 2 6 settembre 2022, la Corte d’appello di Romaha respinto il gravame dell’INPS e ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede, che aveva accolto la domanda del signor Gaetano Sperandeo, titolare di pensione diretta a carico della gestione ex ENPALS a decorrere dal gennaio 2018, e aveva riliquidato la “quota B” della pensione, corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal primo gennaio 1993, senza applicare il massimale pensionabile.
A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha evidenziato che il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, racchiude «una disciplina del tutto nuova» (pagina 6 della sentenza impugnata), che, in funzione parzialmente compensativa di un sistema nel complesso meno favorevole, ha soppresso il massimale pensionabile e ha individuato un limite parametrato a quello vigente nell’assicurazione generale obbligatoria. 2.– L ’INPS ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, formulando un motivo di censura, illustrato da memoria in prossimità dell’adunanza camerale. 3.–Non ha svolto attività difensiva in questa sede il signor Gaetano Sperandeo, pure ritualmente evocato in giudizio, come il ricorrente ha comprovato con la documentazione versata in atti e richiamata nella memoria illustrativa. 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istituto denuncia la violazione dell’art. 12 del decreto del -3 - Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, e dell’art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182. Avrebbe errato la Corte territoriale nell’escludere l’applicabilità del limite massimo di retribuzione pensionabile (art. 12, settimo comma, d.P.R. n. 1420 del 1971), nelladeterminazione della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1992 (quota B).
Tale limite non solo non sarebbe stato espressamente abrogato, ma sarebbe compatibile con il sistema di liquidazione delineato dal d.lgs. n. 182 del 1997. 2.–Il ricorso è fondato. 3.–Nel presente giudizio si controverte sulla determinazione della “quota B” della pensione spettante ai lavoratori dello spettacolo e corrispondente agli anni di anzianità contributiva che decorrono dal primo gennaio 1993. La questione devoluta dal ricorrente investe l’applicazione, anche alla “ quota B ” , del limite alla retribuzione giornaliera pensionabile,sancito dall’art. 12, settimo comma, del d .P.R. n. 1420 del 1971. 4.– Questa Corte ha oramai consolidato il seguente principio di diritto:
«Nella determinazione della “quota B”della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, settimo comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, così come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 10, del decreto legislativo30 aprile 1997, n. 182.
Tale limite non è stato abrogato per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, del medesimod.lgs. n. 182 del 1997» (Cass., sez. lav., 9 dicembre 2022, n. 36056, punto 24 delle Ragioni della decisione). -4 - Si deve ritenere, in difetto di un’abrogazione espressa e di un rapporto d’incompatibilità tra la disciplina previgente e quella posteriore, «che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, sia coessenziale alla disciplina, collocandosi in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti, in ordine all’entità delle prestazioni ed alle condizioni di accesso, rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l’INPS» (Cass., sez. lav., 18 ottobre 2024, n. 27065, n. 27016 e n. 27015). 5.–A tali conclusioni, ribadite anche di recente (Cass., sez. lav., 1° marzo 2025, n. 5416, n. 5409, n. 5395 , n. 5392 e n. 5382, con il richiamo alle altre pronunce conformi), questa Corte è giunta sulla scorta dell’interpretazione letterale e sistematica della normativa e dell’analisi della sua evoluzione diacronica, verificando la compatibilità con la Costituzione e vagliando in molteplici occasioni gli argomenti di segno contrario formulati nella sentenza impugnata.
Nell’odierno giudizio, non sono stati addotti argomenti che inducano a rimeditare l’orientamento costante, che anche l’Istituto richiama, nella memoria illustrativa depositata in prossimità dell’adunanza camerale. 6.– La sentenza d’appello non si è attenuta ai princìpi indicati, nell’affermare che la “quota B” non è più assoggettata al tetto di cui all’art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971, in virtù di una funzione parzialmente compensativa sprovvista di solidi appigli testuali e sistematici. 7.– Dai rilievi svolti discendono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. 8.–La causa è rinviata alla Corte d’appello di Roma, che, in diversa composizione, riesaminerà la controversia, uniformandosi ai princìpi di diritto ribaditi nella presente ordinanza e pronunciando, infine, sulle spese dell’odierno giudizio. -5 - P.Q.M La Corte accoglie il ricorso ; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Roma, in diversa c