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Ordinanza — n. 11187/2025 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses INPS appeal on prescription but orders remand to examine new evidence via official powers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11187/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the INPS's appeal regarding the prescription of social security contributions but ordered a remand to the Court of Appeal. The INPS argued that the debt was time-barred, while the company claimed the debt should be re-evaluated based on new documentation produced during the proceedings. The court ruled that while the prescription defense was valid, the lower court failed to exercise its official powers to examine essential documents submitted late in the appeal, necessitating a new trial to determine the debt amount.

Regesto Legislator

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Art. 437 c.p.c.; Art. 421 c.p.c.: The court must exercise official powers to examine late-produced documents essential for the decision, overriding the principle of party disposition when such evidence is indispensable for determining the quantum of the debt.

Parole chiave

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official powers prescription of debt social security contributions remand for retrial late evidence admissibility quantum debeatur CPC Article 437 incasso dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 437 c.p.c.
Oggetto Poteri officiosi Art. 437 c.p.c. R.G.N.20252/2019 Cron.
Art. 421 c.p.c.
20.L’insegnamento costante della Corte indica, infatti, che, nel rito del lavoro,occorre contemperare il principio dispositivo con quello di ricerca della verità, in questa prospettiva collocandosi l'esercizio del potere istruttorio officioso previsto tanto dall’art. 421 c.p.c. che dall’art.
Art. 437 c.p
Oggetto Poteri officiosi Art. 437 c.p.c.
art. 421 c.p
20.L’insegnamento costante della Corte indica, infatti, che, nel rito del lavoro,occorre contemperare il principio dispositivo con quello di ricerca della verità, in questa prospettiva collocandosi l'esercizio del potere istruttorio officioso previsto tanto dall’art. 421 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 3793 del 2019
Cass. Sez. U. 4 maggio 2017 nr. 10790
Cass. nr. 11845 del 2018
10790 ; Cass. nr. 11845 del 2018; Cass.
Cass. nr. 21410 del 2019
11845 del 2018; Cass. nr. 21410 del 2019; Cass.
Cass. nr. 28439 del 2019
21410 del 2019; Cass. nr. 28439 del 2019).
Corte Cost. sent. n. 261/1991
6421 del 2013, rigettava le opposizioni proposte da Sippic s.p.a., ritenendo prescritto il credito opposto dalla società, relativo alla restituzione di contributi pagati in eccesso per effetto del diritto agli sgravi, negati dall’INPS sulla base di legge dichiarata incostituzionale (Corte Cost. sent. n. 261/1991).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 20252-2019 proposto da: SIPPIC S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio RIZZO, rappresentata e difesa dagli avvocati NUNZIO RIZZO, CLAUDIO GAETA; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO;

Oggetto Poteri officiosi Art. 437 c.p.c. R.G.N.20252/2019 Cron. Rep. Ud.12/02/2025 CC -controricorrenti - nonché contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ( già EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2601/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/05/2019 R.G.N. 312/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dallaConsigliera Dott.

GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:

1. Con separati ricorsi, S ippic s.p.a. proponeva opposizione avverso decreti ingiuntivi nonché cartelle esattoriali con cui l'Inps aveva chiesto il pagamento di contributi, derivanti da modelli DM 10/M rimasti insoluti, relativi ad alcuni mesi compresi tra il 1983 ed il 2001, con riferimento a quattro matricole attribuite alla società.

2. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda e rideterminava il debito della società in complessivi Euro 11.385.648,48.

3. La Corte di Appello di Napoli, provvedendo sulle impugnazioni di entrambe le parti, in riforma della decisione di primo grado, con sentenza nr. 6421 del 2013, rigettava le opposizioni proposte da Sippic s.p.a., ritenendo prescritto il credito opposto dalla società, relativo alla restituzione di contributi pagati in eccesso per effetto del diritto agli sgravi, negati dall’INPS sulla base di legge dichiarata incostituzionale (Corte Cost. sent. n. 261/1991).

4. A seguito di ricorso per cassazione, l a Corte, con la sentenza nr. 24054 del 2015, cassava, con rinvio, la sentenza nr. 6421 del 2013 cit . La Corte di Cassazioneaccoglieva i motivi della società sulla prescrizione (primo e secondo) mentre rigettava le restanti censure, con le quali la società aveva sostenuto: che sulle somme dovute dall'Inps decorressero rivalutazione ed interessi (terzo motivo); che, comunque, era dovuto dall'Inps il maggior danno (quarto motivo); che la società, ove fosse intervenuto il rimborso di quanto pagato in eccesso, non avrebbe avuto debiti e dunque non avrebbe aderito al condono, pagando anche le sanzioni civili, sanzioni che, pertanto, non erano dovute (quinto motivo).

5. Sulla base della sentenza rescindente, i l giudice di rinvio, con la pronuncia qui impugnata, ha circoscri tto, in prima battuta, il thema decidendum . Ha r ileva to la formazione de l giudicato interno sul credito dell’INPS nonché sul fatto che le somme che l’INPS era tenuto a restituire non produc e ssero accessori ed inoltre che fosserodovute dalla società le sanzioni civili. Ha e sclu so, invece, il giudicato interno sulle ragioni proposte, con l’originario appello, dall’INPSe ritenute assorbite dal giudice di appello in conseguenza del rigetto integrale della opposizione. A tale riguardo, ha osservato come l’Istituto non fosse tenuto a riproporrenel precedente giudizio di cassazione, conricorso condizionato, le relative difese.

6. Nel merito, ha precisato che il diritto agli sgravi riguardava solo una delle matricole della società (quella delle aziende autoferrotranviarie) e non le altre e, p er quanto di maggior rilievo in questa sede,ha osservato come S ippic s.p.a , nel corso del giudizio di rinvio, avesse formulato deduzioni nuove, solo con la comparsa di intervento del nuovo Presidente del Consiglio di amministrazione, producendo le istanze di rottamazione del 2017 e del 2018.

7. La Corte di appello giudicava le allegazioni tardive e, quindi, inammissibili.

8. Sulla base di tali premesse teoriche , operata la compensazione delle partite creditorie, quantificava in complessivi euro 15.340,652,38, oltre accessori, il credito ancora dovuto e, in relazione allo stesso,emetteva sentenza di condannain favore dell’Inps.

9. Avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione la società in epigrafe, con due motivi, successivamente illustrati con memoria. Hanno r esist ito , con controricorso, l’INPS e l’Agenzia delle Entrate Riscossione. CONSIDERATO CHE: 10.Con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 c . p.c - è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della legge nr. 225 del 2016, edegli artt. 416 e 437 c.p.c., per non avere la Corte di appello acquisito la documentazione, tempestivamente prodotta dalla società perché formatasi successivamente all’atto di riassunzione.

Invero, soltanto la legge nr. 225 dell’1.12.2016 aveva consentito la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016e, quindi, dei debiti di cui al le cartelle oggetto di causa. Nello specifico, la società aveva prodotto documenti che attestavano il debito oggetto di definizione agevolata (euro 12.261.586,45), quello da pagare per la definizione (euro 6.661.238,19), le note attestanti il pagamento, le lettere all’INPS per ottenere la regolarizzazione del DURC e la nota in risposta dell’Istituto.11.Con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 5 c.p.c. - è dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione,riferito alla documentazione inerente alle cartelle e di cui al primo motivo. 12.Il primo motivo è fondato nei termini che seguono . 13.Deve, in primo luogo, respingersi l’eccezione dell’Inps in ordine alla formazione di un giudicato interno sul punto del la limitata rilevanza dei documenti non acquisiti dal giudice di merito, che l’Istituto assume essere relativa ad una sola cartella.

Va, in proposito, ribadito che la Corte di appello ha dichiarato inammissibili “le deduzioni” riferite all’intervenuta rottamazione, perché tardive. H a , quindi, ritenuto essere precluso l’esame della relativa documentazione. Vero è che i giudici territoriali hanno aggiunto, in parentesi, una ulteriore considerazione e cioè che « l'unica rottamazione » utile , « ove tempestivamente proposta», sarebbe stata quella relativa ad una cartella, limitatamente ad un importo circoscritto. 14.Osserva, tuttavia, il Collegio che l a preliminare statuizione di inammissibilità della deduzione, adottata dalla Corte di merito a fondamento del decisum,rende l a successiva affermazione, espressa in via incidentale ed eccedente la necessità logico giuridica della decisione, un mero obiterdictum, come tale insuscettibile di costituire giudicato (ex multis, Cass. nr. 3793 del 2019). 15.Del pari va disattesa l’eccezione della società, ribadita in sede di memoria illustrativa, di formazione di un giudicato interno in ordine alla infondatezza delle originarie ragioni di appello formulate dall’INPS. 16.In parte qua, è corrett a la decisione del giudice territoriale, che ha escluso il giudicato in relazione a questioni chela precedente sentenza di appello , poi annullata dalla Corte di Cassazione, aveva giudicato « assorbite » (e , dunque, non infondate, neppure implicitamente); in relazione alle stesse, pertanto, l’INPSnon doveva proporre alcun ricorso incidentale condizionatoin sede di legittimità. 17.Fatte queste premesse e tornando al merito delle censure, è pacifico che la società S ippic spa ha riassunto il giudizio con ricorso del 17.2.2016, costituendosi in persona degli amministratori temporanei e straordinari nominati dalla Prefettura di Napoli, e che l’udienza di discussione èstata fissata per la data del 14 gennaio 2019. 18.Successivamente, stante la revoca della misura cautelare disposta nei confronti della società, è intervenuto in giudizio il nuovo Presidente del C onsiglio di amministrazione, con atto del 2 febbraio 2019.

Contestualmente è stata depositata la documentazione relativa alle istanze di rottamazione, avanzate nel 2017 e 2018, per le cartelle oggetto di causa. 19.Osserva la Corte che, trattandosi di documentazione, formatasi in corso di giudizio e decisiva ai fini della determinazione del quantum debeatur, la Corte di appello avrebbe dovuto acquisirla, attivando, se del caso , i poteri officiosi. 20.L’insegnamento costante della Corte indica, infatti, che, nel rito del lavoro,occorre contemperare il principio dispositivo con quello di ricerca della verità, in questa prospettiva collocandosi l'esercizio del potere istruttorio officioso previsto tanto dall’art. 421 c.p.c. che dall’art. 437, comma 2, c .p.c.

Pertanto, nel giudizio di appello, anche atti non prodotti tempestivamente possono essere ammessi, ai sensi e per gli effetti del cit. art. 437, oveindispensabili ai fini della decisione (Cass. Sez. U . 4 maggio 2017 nr. 10790 ; Cass. nr. 11845 del 2018; Cass. nr. 21410 del 2019; Cass. nr. 28439 del 2019). Indispensabilità, nella specie, non discutibile riguardando i documenti la definizione agevolata di debiti controversi, tanto che anche ADER, nel controricorso, ha conferma to il perfezionamento della procedura amministrativa in relazione alle tre cartelle oggetto di causa. 21.Segue l’accoglimento del primo motivo.

Resta assorbito il secondo. La sentenza impugnata va, dunque, cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, che proced erà nuovamente all’esame della fattispecie, valutando la definizione agevolatadei debiti oggetto delle cartelle esattoriali per cui è causa e di cui alla documentazione prodotta in corso di giudizio.

22. Al giudice di rinvio è rimessa, a ltresì , la regolazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impu