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Ordinanza Interlocutoria — n. 11068/2025 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court remands case to new term pending resolution of pending Supreme Court of Unites issues on passive standing.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 11068/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation remanded the case to a new term, suspending the proceedings pending the resolution of two specific questions referred to the Supreme Court of Unites. The appellant, a surgeon, challenged his hospital's refusal to pay a higher hourly rate, while the hospital argued that the lower court incorrectly failed to declare the ASL Caserta as a passive party. The Court decided to halt the process because the outcome of the remitted questions to the Supreme Court of Unites could fundamentally alter the procedural path of the dispute.

Regesto Legislator

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Ord. n. 17925/2024 e n. 27927/2024 della III sezione civile; La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulle questioni rimesse.

Parole chiave

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passive standing remission to new term Supreme Court of Unites procedural suspension hospital employment dispute spese mediche medico curante somministrazione di cure mediche

Giurisprudenza citata

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Ord. n. 17925/2024
Ord. n. 27927/2024
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 3401/2023proposto da: Paolo Moscatiello, rappresentato e difes o da ll’ Avv. Giovanna Miale e domiciliatoin Roma, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione; -ricorrente- contro Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona di Rilievo Nazionale e di Alta Specialità, dall’Avv. Raffaele Pisapia, e dall’Avv. Eva Anzalone; -resistente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Salernon. 649/2022 pubblicata il 23novembre 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2025 dal Consigliere Dario Cavallari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Paolo Moscatiello, dirigente medico chirurgo presso l’ASL Caserta, ha svolto, in regime di convenzione, attività di emergenza chirurgica presso la OORR San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona Azienda Ospedaliera Universitaria di Rilievo Nazionale e di Alta Specialità da aprile 2008 a dicembre 2008. Ha esposto che era stato determinato il pagamento in suo favore di € 19.800,00, per un totale di € 25,00 lordi per ora di lavoro. Ha adito, quindi, il Tribunale di Salerno, contestando la misura dell’importo corrispostogli, atteso che la somma adeguata avrebbe dovuto essere di € 60,00 lordi l’ora.

Egli ha agito contro l’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona di Rilievo Nazionale e di Alta Specialità e l’ASL Caserta. Il Tribunale di Salerno, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 6694/2012, ha accolto il ricorso, estromettendo dal giudizio l’ASL Caserta. L’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona di Rilievo Nazionale e di Alta Specialità ha proposto appello che la Corte d’appello di Salerno, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 764/2015, ha accolto.

Paolo Moscatiello ha proposto ricorso per cassazione che la Corte di cassazione, con ordinanza n. 40896/2021, ha accolto, con riferimento al secondo, al terzo e al quarto motivo. La Corte d’appello di Salerno, in sede di riassunzione, con sentenza n. 649/2022, ha accolto nuovamente l’appello dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona di Rilievo Nazionale e di Alta Specialità, sostenendo che erroneamente non era stata dichiarata la legittimazione passiva dell’ASL Caserta e rimettendo, quindi, le parti innanzi al primo giudice.

Paolo Moscatiello ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. L’Azienda Universitaria Ospedaliera ha depositato procura. Le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio rileva che la presente controversia impone la soluzione di problematiche processuali la cui definizione potrebbe dipendere dall’esito delle questioni rimesse alla Sezioni Unite con le ordinanze interlocutorie n. 17925 del 28 giugno 2024 e n. 27927 del 29 ottobre 2024 della III sezione civile di questa Suprema Corte. Pertanto, risulta opportunoun rinvio a nuovo ruolo della causa, in attesa della decisione delle menzionate Sezioni Unite. P.Q.M La Corte, -rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, n