Cassation court dismisses appeal on notification of administrative penalty for labor law violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giorgio Bianco's appeal inadmissible regarding the notification of an administrative penalty for labor law violations. Bianco argued that the assessment report was not properly served to him personally, relying on a receipt from the building porter and claiming the notice was never received directly. The court rejected these claims, ruling that the assessment report is not independently appealable and that the lower court correctly focused on the underlying labor relationship rather than the procedural act itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 116 c.p.c.; Art. 139 c.p.c.; Art. 14 l. n. 689/1981: The ordinary judge in labor-related proceedings is the judge of the relationship, not the act, rendering the assessment report non-appealable and limiting review to factual data of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13417-2021 proposto da: BIANCO GIORGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DE' CESTARI 34, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE VALENTINO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCA BALDINI; -ricorrente - contro I.T.L. -ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI GORIZIA E TRIESTE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 468/2020 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 17/11/2020 R.G.N. 278/2020;
Oggetto R.G.N.13417/2021 Cron. Rep. Ud.05/03/2025 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/03/2025 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA. Rilevato che 1. La Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stata respinta la opposizione di Giorgio Bianco, amministratore unico di Ledibi s.r.l., alla ordinanza ingiunzione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Trieste-Gorizia, di applicazione di sanzioni per violazioni di natura amministrativa in tema di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato nel periodo 2013/2016,contestate al Bianco nella qualità di amministratore unico della società.
2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Giorgio Bianco sulla base di tre motivi: la parte intimata ha resistito con controricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria. Considerato che Con il primo motivo parte ricorrente deduce ex art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 139 c.p.c. e all’art. 14 l. n. 689 del 1981, censurando la sentenza impugnata per avere affermato che il verbale di accertamento alla base della ordinanza risultava in ogni caso essere stato in concreto notificato al portiere dello stabile ove aveva l’abitazione il Bianco che lo aveva tempestivamente impugnato. Sostiene che la Corte di merito aveva posto a base della decisione prove non dedotte e disatteso le risultanze dell’avviso di ricevimento prodotto dall’ITL e da esso Bianco, avente valore di prova legale. Evidenzia che contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello esso Bianco non aveva mai ricevuto la notifica “ in proprio”.
2. Con il secondo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con conseguenziale error in procedendoed in iudicando per erronea interpretazione dell’art.139 c.p.c. con conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell’art. 14 l. n. 689/1981. La sentenza impugnata è censurata sia per avere statuito che il verbale unico di accertamento risultava notificato presso la residenza del legale rappresentante della società sia per avere respinto la domanda dell’opponente di annullamento della ordinanza ingiunzione n. 244/2018 per estinzione dell’obbligo di pagamento della sanzione ai sensi dell’art. 14 l. n. 689/1981 conseguente alla nullità della notificazione del verbale unico di accertamento 3. Con il terzo motivo deduce violazione e /o falsa applicazione di norma di diritto in relazione all’art 360, comma 1 n. 5 c.p.c. con conseguenziale error in procedendoed error in iudicando per l’erronea interpretazione e applicazione dell’art. 14 l. n. 689/12981.
4. Il primo motivo di ricorso è inammissibile 4.1. La sentenza impugnata con riferimento al motivo di gravame incentrato sul vizio di notifica del verbale unico di accertamento prodromico all’ordinanza impugnata ha considerato decisivo il dato della non autonoma impugnabilità in sede giudiziale del detto verbale. Ha poi osservato che tale verbale risultava notificato presso l’abitazione del Bianco mediante consegna al portiere dello stabile e rilevato che esso era stato conosciuto dal Bianco il quale lo aveva impugnato in sede amministrativa di talché vi era stato raggiungimento dello scopo; ha evidenziato inoltre che dalla relata di notifica emergeva pure la avvenuta spedizione della prescritta raccomandata e che vi era presunzione (semplice) che il portiere fosse pure incaricato del ritiro della corrispondenza. 4.2.
Tanto premesso, parte ricorrente è innanzitutto incorsa nella violazione dell’art. 366, comma 1 n. 6 c.p.c., posto che non ha trascritto il contenuto del documento (relata di notifica) della cui interpretazione in sostanza mostra di dolersi (v., in tema di relata di notifica, Cass. 31038/2018); in secondo luogo, le censure articolate non si confrontano con l’affermazione della Corte di merito sulla sostanziale irrilevanza del vizio denunziato relativo alla notifica del verbale unico di accertamento risultando decisiva la considerazione che il verbale unico di accertamento non è soggetto ad autonoma impugnazione e che il giudice ordinario in questi tipi di giudizio non è giudice dell’atto ma del rapporto per cui il relativo sindacato verte sui datidi fatto della vicenda e non sugli aspetti e vizi degli atti e che a tutto concedere comunque il sindacato dovrebbe concernere l’ordinanza ingiunzione e non altro. 4.3.
Il secondo motivo di ricorso è anch’esso inammissibile sia perché non impinge la effettiva ratio decidendi del provvedimento impugnato come sopra ricostruita, sia perché il documento alla base delle censure – vale a dire la relata di notifica dell’atto di accertamento – non risulta trascritto, in violazione della prescrizione dell’art. 366, comma 1 n. 6 c.p.c., sia, infine, perché si limita a contrappore una diversa ricostruzione fattuale a quella del giudice di merito in punto di avvenuta conoscenza da parte del Bianco dell’atto di accertamento e di invio della raccomandata informativa, laddove la ricostruzione della Corte di merito che ha espressamente dato atto dell’invio della prescritta raccomandata informativa (v. sentenza, pag.
8) poteva essere incrinata solo dalla deduzione di vizio di motivazione ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., neppure formalmente prospettato e comunque precluso ai sensi dell’art. 348 ter ultimo comma c.p.c., dalla esistenza di doppia conforme , non avendo parte ricorrente indicato le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5947/2023, Cass. n. 26774/ 2019, Cass. n. 19001/2016, Cass. n. 5528/2014).
5. Il terzo motivo di ricorso risulta assorbito dalla declaratoria di inammissibilità del secondo motivo, incentrato sul vizio di notifica dell’atto di accertamento ed inteso a dimostrare il verificarsi della condizione estintiva di cui all’art. 14, ultimo comma l. n. 689/1981. Per completezza deve essere inoltre evidenziato quale ulteriore profilo di inammissibilità che in relazione alla deduzione di vizio di motivazione è solo allegata, ma non dimostrata mediante autosufficiente riferimento alla sentenza di prime cure , che la stessa era fondata su ragioni di fatto diverse da quelle alla base della sentenza della Corte d’appello(v. sopra paragrafo 4.3).
6. In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
7. All’inammissibilità del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite e la condanna del ricorrente al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art.13, comma quater d.p.r. n. 115/2002, nella sussistenza dei relativi presupposti processuali. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a