Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and improper party standing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant lacked standing as a legal representative of the company and failed to meet procedural requirements. The appellant argued for a re-evaluation of labor relationship evidence and criticized the lower court's reasoning, but the Court held that re-appreciating facts is reserved for the trial judge. Furthermore, the appeal was rejected for lacking sufficient specificity in its critique of the lower court's motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, n. 3 and n. 4 c.p.c.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings reserved to the judge of merit, and appeals must specifically identify defects in the lower court's reasoning to be admissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24061/2021r.g., proposto da Palermo Vittorio, elett. dom.to in Via Francesco Valagussa n. 40, Roma, presso dott.ssa Antonella De Prezii, rappresentato e difeso dall’avv. Elisabetta Bavasso. ricorrente contro Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via dei Portoghesi n. 12, Roma, rappresentato e difeso dall’avv. Avvocatura generale dello Stato. resistente con procura avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 39/2021 pubblicata in data 18/03/2021, n.r.g. 110/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 05/03/2025dal Consigliere dott. Francescopaolo Panariello. RILEVATO CHE 1.- Vittorio Palermo ed Eurolido s . r . l . proponevano opposizione averso l’ordinanza ingiunzione n. 133/2014 emessa per la somma di euro 91.515,00, a titolo di sanzione amministrativa per una pluralità di illeciti OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione per sanzione amministrativa pecuniaria relativi a determinati rapporti di lavoro ritenuti di natura subordinata a seguito di verbale di accertamento ispettivo INPS. 2.-Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava l’opposizione. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dagli originari opponenti.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
a) le prove testimoniali dimostrano la presenza di tutti gli elementi indicativi della natura subordinata dei rapporti di lavoro;
b) peraltro, in presenza di mansioni elementari e ripetitive e dell’inserimento nell’organizzazione aziendale, la subordinazione si presume (Cass. n. 18692/2007). 4.-Avverso tale sentenza Vittorio Palermo in proprio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 5.- Per l’ Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catanzaro l’Avvocatura generale dello Statoha depositato procura. 6.-Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge. CONSIDERATO CHE 1.- Va premesso che il ricorso per cassazione non risulta proposto da Vittorio Palermo nella qualità di legale rappresentante di Eurolido s . r . l . , sicché pertale società la sentenza d’appello è passata in giudicato. 2.- A seguito della rinunzia al mandato da parte del difensore del ricorrente, a quest’ultimo è stato dato avviso dell’odierna adunanza camerale mediante notifica dell’ufficiale giudiziario ricevuta in data 20/12/2024. 3.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., 2222 ss. c.c. e 61 d.lgs. n. 276/2003 per avere la Corte territoriale ritenuta la natura subordinata dei rapporti di lavoro ai quali si riferisce l’ordinanza ingiunzione.
Il motivo è inammissibile, perché sollecita a questa Corte un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, interdetto in sede di legittimità in quanto riservato al giudice di merito. 4.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4) , 3 c.p.c. il ricorrente lamenta violazione dell’art. 132 c.p.c., per avere la Corte territoriale motivato in modo da non consentire di comprendere la ratio decidendi. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, limitandosi il ricorrente a clausole di stile, senza censurare in modo specifico la motivazione, senza evidenziarne le lacune e i difetti tali da dimostrarne l’asserita (ma inesistente) incomprensibilità. 3.-Nulla va disposto sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo il resistente svolto attività difensiva.
P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto. Così deciso i