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Ordinanza — n. 10980/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses pension appeal as inadmissible due to lack of new arguments and failure to prove prescription issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10980/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the pension fund's appeal against the lower court's partial dismissal of a pensioner's claim inadmissible on both grounds. The fund argued for violations of pro rata principles and prescription limits, but the court found no new arguments to alter the established case law regarding pre-2007 pension calculations. Consequently, the appeal was rejected, and the pensioner was ordered to pay litigation costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360-bis, n.1 c.p.c.; Art. 2948, n. 4 c.c.: Appeals lacking new arguments or evidence of changed legal orientation are inadmissible, and pension rights remain subject to a ten-year prescription period when liquidation amounts are contested.

Parole chiave

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inadmissible appeal pension prescription pro rata principle lack of new arguments litigation costs riduzione della rendita aliquota della rendita d'invalidità diritti a pensione

Disposizioni normative citate

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Art. 360-bis, n.1 c.p.c.
Art. 2948, n. 4 c.c.
Art. 129 r.d.l. n. 1827/1935
Art. 19, co.3 l. n. 21/1986
Art. 47-bis d.P.R. n. 639/1947
art. 2946 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez.Un., n.17742/2015
147 (Cass., Sez.Un., n.17742/2015, Cass.31454/2021, Cass.23577/2024, Cass.
Cass.31454/2021
Cassation court revokes pension decision, ruling pro rata applies to pre-2007 benefits while neutralization applies post-2007.
Cass.23577/2024
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25152-2023 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI,in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GEROLAMO BELLONI 88, presso lo studio dell'avvocato DANIELA DAL BO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro CAPEZZUTO ANTONIO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANFRANCESCO GARATTONI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 205/2023 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 20/06/2023 R.G.N. 81/2023;
Cass. 2687/2025
Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late counter-appeal filing and procedural non-compliance.
Cass.31527/2022
Court dismisses pension fund's appeal, ruling the ten-year prescription period applies to solidary contributions withheld from pensions.
Cass.4362/2023
Cassation court dismisses appeal against pension deduction, ruling private funds cannot impose solidarity contributions on already determined pensions.
Cass.24667/2024
Cassation court dismisses appeal regarding commercialists' solidarity contribution legality and prescription period.
Cass.4604/2023
Italian Supreme Court dismisses pension fund's appeal, upholding the 10-year prescription limit for solidarity contributions.
Cass. Sez.Un. 27195 e 27433 del 2023
Cass.27947/2023
Italian court dismisses appeal due to late filing; appeal notified after short deadline expired.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15804-2024 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato DANIELA DAL BO; -ricorrente - contro MEGGIOLARO GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANFRANCESCO GARATTONI; -controricorrente – avverso la sentenza n. 655/2023 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/12/2023 R.G.N. 527/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto Cassa commercialisti R.G.N.15804/2024 Cron. Rep. Ud.25/03/2025 CC RILEVATO CHE Con sentenza n.655/23, la Corte d’appello di Venezia ha confermato parzialmente la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di Meggiolaro Giovanni volta a far accertare che la quota A del proprio trattamento pensionistico, calcolata secondo il metodo retributivo e maturata prima del 2007, non potesse essere incisa dal Regolamento della Cassa 14.7.2004 in violazione del principio del pro rata. Secondo la Corte, per i trattamenti pensionistici maturati prima del 2007, vigeva l’art.3, co.12 l. n.335/1995 nella formulazione originaria, antecedente al la novella dell’art.1, co.763 l. n.296/2006.

Aggiungeva che la prescrizione del diritto era decennale. Avverso la sentenza, la Cassa ricorre per due motivi, illustrati da memoria. Meggiolaro Giovanni resiste con controricorso. A seguito di richiesta di decisione presentata dalla Cassa nei confronti della proposta di definizione anticipata del presente giudizio, veniva fissata l’odierna adunanza camerale, nella quale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione o falsa applicazione degli artt.2 d. lgs. n. 509/1994, 1 e 3, co.12 l. n. 335/1995, 1, co.763 l. n.296/2006, 1, co.488, l. n. 147/2013 anche in relazione e combinato disposto all’art.10, co. 8 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa Commercialisti approvato con decreto ministeriale del 14.07.2004, nonché degli artt.2, 3 e 38 Cost., per avere la Corte ritenuto che vi fosse violazione del principio del pro rata in caso di applicazione del Regolamento della Cassa.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione o falsa applicazione degli artt.19, co.3 l. n. 21/1986, 2948, n. 4, c.c., 47-bis d.P.R. n.639/1947 nonché degli artt.3 e 38 Cost., per avere la Corte negato la prescrizione quinquennale disposta da tale norma. Il primo motivo è inammissibile ex art.360-bis, n.1 c.p.c. alla luce del costante orientamento giurisprudenziale espresso da questa Corte sulla materia e non contenendo né il ricorso, né la memoria depositata in seguito alla richiesta di decisione, argomenti tali da determinare un mutamento di indirizzo.

In particolare, va qui ribadito quanto già espresso da questa Corte in varie pronuncein materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ovvero che per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007 il parametro di riferimento è costituito dal regime originario dell’art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non trovano applicazione le modifiche in peius per gli assicurati, introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell’attenuazione del principio del pro rata per effetto della riformulazione disposta dall’art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come interpretata dall’art. 1, comma 488, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Cass., Sez.Un., n.17742/2015, Cass.31454/2021, Cass.23577/2024, Cass. 2687/2025).Il secondo motivo è parimenti inammissibile ex art.360- bis, n.1 c.p.c.

Nel caso di specie è in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, liquidato in misura inferiore a quella dovuta. Secondo costante orientamento di legittimità (v. ad es. Cass.31527/ 20 22 , Cass.4362/2023, Cass.24667/2024) la prescrizione quinquennale prevista dall’art.2948, n. 4, c.c. - così come dall’art.129 del r. d. l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. Stesso discorso deve ribadirsi per l’art.19, co.3 l. n.21/86, poiché la norma suppone sempre la liquidità ed esigibilità del credito.

Né vale in contrario richiamare l’art.47-bis d.P.R. n.639/70. Tale norma riguarda l’ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso di specie concerne l’indebita trattenuta derivante dall’applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (Cass.4604/2023). All’inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese, secondo soccombenza. Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell’art.380 bis, ult. co., c.p.c. deve applicarsi l’art.96, co.3 e 4 c.p.c. contenendo l’art.380 bis, ult. co. c.p.c. una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di una ulteriore somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte a Sezioni Unite (Cass.

Sez.Un. 27195 e 27433 del 2023, Cass.27947/2023). Parte ricorrente va dunque condannata a pagare una somma equitativamente determinata in euro 2500 in favore di parte controricorrente, e di una ulteriore somma di euro 2500 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 5.000 per compensi, euro 200 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge, da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario ; condanna parte ricorrente a pagare a parte controricorrente l’ulteriore somma di euro 2500 ; condanna parte ricorrente a pagare euro 2500in favore della Cassa delle Ammende; ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q