Italian court dismisses appeal claiming EU state aid rules were violated regarding flood damage reimbursement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the company's claim that the lower court erred in applying EU state aid regulations. The company argued that relocation funds constituted state aid exceeding the proven flood damage, yet the appellate court correctly determined these funds exceeded the de minimis threshold and surpassed the actual loss. Consequently, the court ruled that recognizing further reimbursement would violate the prohibition against overcompensation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 107 TFUE; Art. 4 quinquies Law 228/97; Art. 360(3) c.p.c.: The court cannot review factual findings regarding the existence of state aid or the calculation of damages, as such determinations are reserved for the court of first instance and lower appellate levels.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 36289-2019 proposto da: DEFIN S.R.L. (già CABA di DEPAOLI RAG. CARLO e C. S.A.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LISBONA 9, presso lo studio dell'avvocato ANDREA SACCUCCI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ERNESTINA POLLAROLO, DIEGO DIRUTIGLIANO; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO; -controricorrente - Oggetto R.G.N.36289/2019 Cron.
Rep. Ud.28/02/2025 CC avverso la sentenza n. 217/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 24/05/2019 R.G.N. 1652/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2025 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. Rilevato che: Con sentenza del 24.5.2019 n. 217, la Corte d’appello di Torino accoglieva l’appello proposto dall’Inps, avverso la decisione del tribunale di Alessandria che aveva accolto il ricorso, proposto da Defin spa (a cui è stata fusa per incorporazione la società Caba di Depaoli rag. Carlo e C. sas, con atto a rogito del 4.10.95, che aveva subito i danneggiamenti nell’alluvione del novembre 1994) nei confronti dell’Inps, volto a chiedere la restituzione del 90% dei contributi versati per gli anni 1995-1997 a seguito degli eventi alluvionali piemontesi del 1994, ai sensi dell’art. 4 comma 90 della legge n. 350/03.
La Corte d’appello, per quanto ancora d’interesse, a supporto dei propri assunti di accoglimento del gravame dell’Inps, premesso che l’istanza di rimborso era stata inviata tempestivamente, il 30.7.2007, ha ritenuto che sulla base delle conclusioni della relazione peritale che hanno considerato fra gli aiuti ricevuti anche i finanziamenti da rilocalizzazione, si doveva escludere l’applicabilità del regolamento de minimis , dal momento che gli aiuti ricevuti dalla società superavano di gran lunga la soglia prevista dalla regolamentazione comunitaria ed inoltre, dal momento che l’importo complessivo degli aiuti ricevuti era superiore all’importo del danno pacificamente accertato, ne conseguiva, a pena di violazione del divieto di sovra compensazione, l’impossibilità di riconoscere, per gli stessi titoli, ulteriori importi alla società e, quindi, l’infondatezza della pretesa diretta ad ottenere il rimborso contributivo.Avverso la sentenza della Corte d’appello, la società Delfin srl (fino al 1.6.18 Delfin spa) ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, mentre l’Inps ha resistito con controricorso.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. (omessa pronuncia), in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. e il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 50 del Regolamento UE n. 651/14 della Commissione, del 17.6.2014, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello laddove aveva statuito che “il danno pacificamente accertato subito dall’impresa era solo quello materialedi € 342.526,31, come da perizia asseverata redatta nel 1996 dal geom.
Roberto Cassano”, aveva omesso di pronunciarsi circa il danno da perdita di reddito, subito dalla società a seguito della sospensione dell’attività nei sei mesi successivi all’evento calamitoso (come da regolamento UE, di cui in rubrica). Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce la violazione dell’art. 3 della decisione della Commissione Europea n. 195/16, pubblicata in data 18.2.16 su GUUE n. L43, dell’art. 50 del regolamento UE n. 651/14 della Commissione Europea del17.6.14, dell’art. 107 (già 87) TFUE e dell’art. 4 quinquies della legge n. 228/97, in relazione all’art. 360 primo comma n.3 c.p.c., per aver attribuito rilevanza ai finanziamenti ricevuti dall’impresa per effettuare la ri-localizzazione delle attività produttive, in quanto collocate in aree a rischio esondazione, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.
In particolare, la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto che il finanziamento per rilocalizzazione degli impianti non avesse una finalità puramente prevenzionale (per tutelare gli impianti collocati nelle fasce fluviali), ma era intervenuto soprattutto a copertura dei danni provocati dall’alluvione del 1994, quindi, la relativa erogazione doveva essere ricondotta al concetto di “aiuto di Stato”, di cui all’art. 107 TFUE e all’art. 50 del regolamento della Commissione n. 651/14. Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 3 della decisione della Commissione Europea n. 195/16, pubblicata in data 18.2.16 su GUUE n. L43, dell’art. 50 del regolamento UE n. 651/14 della Commissione Europea del 17.6.14, dell’art. 107 (già 87) TFUE, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte del merito aveva contraddittoriamente considerato un vantaggio per l’impresa, aver pagato interessi compensativi o corrispettivi agevolati, sui finanziamenti da essa ricevuti, a fronte di danni subiti dall’evento alluvionale Il primo motivo è inammissibile, in quanto mira a contestare un accertamento di fatto espresso dalla Corte del merito, sulla cui base il danno è stato quantificato nell’importo di € 342.526,30, come individuato dalla stessa società ricorrente fin dal ricorso introduttivo, con perizia asseverata, importo che la Corte d’appello accerta essere stato ribadito anche in sede di impugnativa.Inoltre, non sussiste nessuna omessa pronuncia, relativa a una censura che contesta il merito della controversia.
Il secondo e terzo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono inammissibili, in quanto contestano l’accertamento che l’importo complessivo degli aiuti ricevuti (comprensivo di quelli per la rilocalizzazione degli impianti e per i finanziamenti a tasso agevolato) era non solo tale da escludere l’applicabilità del regolamento de minimis, in quanto superiori alla soglia prevista dalla regolamentazione comunitaria, ma era anche superiore all’importo del danno che era stato accertato, così che non era possibile riconoscere ulteriori importi, a pena di violazione del divieto di sovra-compensazione.
Le spese del giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le parti, in ragione della straordinaria complessità della disciplina e, in specie, del ius superveniens. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrispo